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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione Equitalia attraverso il ruolo non proceduto da cartella esattoriale
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Fabrizio Condemi
REGGIO CALABRIA (RC)26/01/2017 02:19insinuazione Equitalia attraverso il ruolo non proceduto da cartella esattoriale
In caso equitalia si insinui al passivo fallimentare solo attraverso il deposito sulla pec del fallimento degli estratti di ruolo, non proceduti da notifiche di cartelle,
Il curatore, stando alle decisioni della Corte di Cassazione sez prima n.6126, non può opporsi alla insinuazione al passivo poiché, stando i dettami dell'art.87 del dpr 602/73, il ruolo è sufficiente alla insinuazione al passivo perché comunque il diritto alla difesa al curatore è garantito dall'art.19 del d.lgs 546/92 che fornirebbe lo strumento, dinnanzi alla ctp, di impugnativa.
Sollevo questi dubbi per i quali chiedo il vs. Parere:
1) assodato che il ruolo, al pari della cartella sia strumento idoneo per far valere la pretesa del concessionario, stando ai dettami dell'art.19 dlgs 546/92 al comma 2 si evince che "Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.", mi chiedo , se Equitalia non ha inserito nella insinuazione al passivo l'indicazione della ctp competente e il giorno entro il quale fare eventuale ricorso , il ruolo in questione è invalido? Cioè può tranquillamente essere discusso in udienza verifica crediti ed eventualmente respinto come un qualunque altro credito?
2) il citato art 19 impone le forme di notifica ex art. 20 dello stesso dlgs il quale chiarisce che la notifica si può effettuare presso la pec del contribuente o del suo difensore e pertanto, a parere dello scrivente, non presso la pec del fallimento che recepisce le funzioni della cancelleria, ma presso la pec della fallita società o del curatore, pertanto non sarebbe stata garantita, se così fosse, la notifica ex lege e il ruolo così malamente notificato può essere discusso in verifica crediti e respinto?
3) l'insinuazione al passivo fallimentare si effettua attraverso un ricorso ex art 93 lf dove, la norma chiarisce, pena l'inammissibilità della domanda, che devono essere rispettati i punti 1,2,3 del comma 3 (ovvero, tra i quali "la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, e la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda); mi chiedo: un estratto di ruolo che fornisce solo i codici tributo, l'anno di riferimento e l'importo richiesto non può essere insufficiente per poterne apprezzare appieno (senza una eventuale estenuante ricerca del curatore, attività contraria allo spirito della norma) la qualità della domanda? E se così non fosse, in caso il curatore non disponesse ancora della contabilità cosa potrebbe fare? Impugnare il ruolo alla cieca entro i 60 gg della domanda di insinuazione attraverso il ruolo? O chiedere la sospensione in ctp per un qualcosa che magari poi sia dovuto? Non sarebbe più in linea con lo spirito della norma fallimentare il rispetto delle condizioni dello statuto del contribuente che imporrebbero ad equitalia la notifica di un atto con gli stessi elementi informativi della cartella , così come del resto fanno gli altri creditori?
4) la domanda di insinuazione al passivo avviene sotto forma di ricorso che ricordiamo essere in diritto, uno degli atti introduttivi del processo e consiste nella richiesta fatta da un soggetto ad un'autorità, di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere un provvedimento. Ebbene, se tale ricorso verrà discusso in udienza di verifica crediti, peraltro preventivamente fissata e già nota alla data stessa del deposito della domanda di insinuazione di equitalia, come può tale ricorso contenere in seno un atto (il ruolo o estratto di ruolo in questo caso) che annoveri diritti (alla difesa tributaria), tempistiche (60 gg dal deposito del ricorso) e valutazioni che non potranno essere fatte valere, discusse e valutate dall'autorita giudiziaria di cui sopra nel processo per il quale si è presentato il ricorso stesso? Sarebbe più corretto che in sede di verifica crediti, indipendentemente se i 60 gg siano esperiti o meno, il GD su proposta del curatore eventualmente così come discute della ammissione al passivo o meno di privilegi, interessi, diritti ecc., possa discutere e rimandare alla ctp l'impugnativa eventuale della intera pretesa tributaria. Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/02/2017 10:34RE: insinuazione Equitalia attraverso il ruolo non proceduto da cartella esattoriale
Non possiamo materialmente rispondere alle numerose domande contenute nel quesito, cerchiamo quindi di affrontare i quattro temi che esso affronta, seguendone la numerazione.
1) Al di là del fatto che, come vedremo più avanti, la procedura è quella prevista dalla Legge, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice "irregolarità" formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
In tale senso Cass. 23010/2009 ("… in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso…"); conformi Cass. 12070/2004 e 3865/2002.
L'omissione delle predette indicazioni può, tutt'al più, determinare la mancata decorrenza del termine per impugnare, come affermato da Cass. 17020/2014, che ha affermato che l'omissione non inficia la validità dell'atto "ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta" (in tal senso anche Cass. 25227/2013 e 19675/2011).
2) L'amministrazione finanziaria ha interesse a insinuarsi al passivo fallimentare, lo può fare solo azionando la propria pretesa nei confronti della massa con la domanda di ammissione al passivo, e ciò deve avvenire nel rispetto dell'art. 87, II comma, del D.P.R. 29/9/73 n. 602, che recita "Se il debitore ...e' dichiarato fallito ... il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura".
Pertanto, come stabilisce fra altre conformi Cass. 18002/2016:
- il curatore è legittimato a tutelare gli interessi del fallito impugnando il ruolo (come qualsiasi altro atto impositivo) ex art. 100 c.p.c., avendo un interesse concreto e attuale ad agire
- il fallito ha una legittimazione processuale concorrente rispetto a quella del curatore, l'accertamento di tributi deve quindi essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale rimane il soggetto passivo del rapporto tributario. Comportando ciò, specularmente, l'inefficacia dell'accertamento fiscale nei confronti della procedura qualora questo sia notificato solo al fallito e non anche al curatore del fallimento.
3) Le osservazioni esposte nel quesito sono certamente ragionevoli e pertinenti, ma è il già citato art. 87, II comma, del D.P.R. 602/73 a stabilire una procedura speciale per i contribuenti falliti.
Che il Curatore possa trovarsi in difficoltà nel valutare se proporre ricorso e sulla base di quali elementi, è possibile, ma fa parte del suo ruolo cercare di raccogliere le informazioni necessarie, cosa che per la questione in esame è in ultima analisi più facile che per altre ipotesi (dalla banale verifica delle istanze di ammissione al passivo in caso di contabilità inesistente o inattendibile, al comportamento da tenere in caso emergano dipendenti non in regola); nel caso di pretese tributarie avanzate in sede di ammissione al passivo egli potrà infatti acquisire almeno parte delle informazioni proprio dall'Agenzia delle Entrate, e i termini (60 giorni più i 90 presentando istanza di accertamento con adesione) non sono strettissimi.
4) Anche relativamente a questo punto le proposte e le osservazionei esposte nel quesito non sono certo infondate, ma la procedura stabilita dalla legge è chiara nel prevedere l'ammissione al passivo con riserva e la sottoposizione di ogni valutazione sulla debenza del tributo agli organi della giustizia tributaria
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