Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio artigiano

  • Gabriella Placucci

    CESENA (FC)
    08/06/2011 16:07

    privilegio artigiano

    E' da riconoscere il privilegio artigiano ad una ditta di autotrasporti iscritta all'albo artigiani, con fatturato di 500.000,00 euro circa, 3 dipendenti, investimenti inferiori ai 500.000 euro con assenza di immobili strumentali.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/06/2011 09:09

      RE: privilegio artigiano

      Il caso da lei prospettato e' al limite, per cui l'attribuzione del privilegio artigiano dipende in gran parte dall'orientamento del giudice che dovra' decidere.
      Noi saremmo per la negativa.
      Zucchetti SG Srl
    • Fabrizio Tentoni

      Rimini
      13/06/2011 23:12

      RE: privilegio artigiano

      Secondo Cass. 14 giugno 2000, n. 8114 «La ratio dell'art. 2751-bis c.c. è quella di privilegiare i crediti del lavoratore subordinato ed autonomo, ovvero la condizione sociale del lavoratore, sia esso subordinato, professionista, artigiano, agente, situazioni cioè di prestazioni di lavoro personale esercitate individualmente o in forma associata... la ratio legis è quella di tutelare i crediti per prestazione di attività lavorativa nella forma sia subordinata che autonoma.

      Secondo un autorevole elaborato dell'ODC di Bologna di qualche anno fa, per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 5) c.c., dall'esame dettagliato della documentazione prodotta dal creditore (certificato A.A., libro matricola o 770, bilanci, unico ecc.), devpmp essere soddisfatte le seguenti condizioni per fruire del privilegio:
      A) il numero dei dipendenti impiegati non deve essere superiore a quello previsto dalla legge istitutiva dell'albo delle imprese artigiane (L. n. 443/1985);
      B) il rapporto tra il valore delle attrezzature e l'ammontare dei salari corrisposti deve evidenziare la prevalenza della componente lavoro sul capitale investito, con riferimento alla specifica attività svolta dal creditore;
      C) l'ammontare del costo sostenuto per le lavorazioni eseguite presso terzi si deve rapportare all'ammontare totale del costo sostenuto per i lavoratori dipendenti e verificarne la non prevalenza;
      D) l'ammontare del fatturato, l'ammontare degli acquisti di merci e l'ammontare delle rimanenze di prodotti sono elementi significativi, anche se non sufficienti, per identificare, uniti alle condizioni precedenti, l'esistenza del privilegio.
      In ogni caso, per il riconoscimento del privilegio, deve essere soddisfatto il presupposto di appartenenza alla categoria di piccolo imprenditore
      come definito dall'art. 2083 c.c., deve cioè risultare la prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore (o del/dei soci) e dei componenti della famiglia sul lavoro dei dipendenti e sul capitale investito.

      Nel caso che hai prospettato, mi pare che il creditore non possa fruire del privilegio in argomento, anche se gli elementi indicati non sono sufficienti per una valutazione obiettiva.