Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio per accise

  • Domenico Mattace

    Parma
    27/02/2010 15:26

    privilegio per accise

    buon giorno,
    mi sapete dire se il privilegio per le accise esposte in fattura ha il grado di privilegio 18°, 19° o 20°?
    Vi sarei grato se mi fornisce anche rifeirmenti a sostegno della risposta.
    grazie mille
    Domenico
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/02/2010 11:49

      RE: privilegio per accise

      Le accise godono di due privilegi:

      Il credito dell'amministrazione finanziaria gode del privilegio preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado, ossia dopo i crediti di cui all'art. 2751 bis e prima di quelli dell'INPS di cui all'art. 2753 c.c.
      Nella tabella dei privilegi FALLCO questo privilegio lo trova al numero progressivo 19- crediti dello Stato per accise tributi multe, ecc. Prefer. A7.2 speciale.

      Lei, invece, si riferisce alla c.d. accise di rivalsa, che gode del privilegio di grado 18° e nella tabella FALLCO lo trova al numero progressivo 44, Crediti di rivalsa per accise, Prefer. 18.2, generale. Porta il n. 18.2 perché questo tipo di privilegio ha il 18° grado, ma è posposto agli crediti per tributo dello stesso grado.

      Tale configurazione è stata fatta sulla base del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 novembre, n. 279), che è il T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Il titolo primo di tale D.lgs. è dedicato alla "disciplina delle accise" e l'art. 16, la cui rubrica è proprio "privilegio", stabilisce quanto segue:
      1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.
      2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.
      3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

      Esistono poi numerose leggi speciali che parlano di tributi e di accise, che, in mancanza di diversa disposizione, vanno regolate come in precedenza ricordato.
      Zucchetti Sg Srl
      • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

        Roma
        13/01/2016 17:42

        RE: RE: privilegio per accise

        Mi ricollego al quesito proposto dal Collega per avere un chiarimento sul punto.
        Le somme di cui all'accisa vanno riconosciute sempre anche se non si riscontra nell'istanza prova dell'avvenuto pagamento?
        Il curatore può escluderle osservando che non vi è prova che la società che chiede il rimborso abbia versato la somma a titolo di accisa?
        Vi ringrazio per il chiarimento che vorrete darmi.
        Un cordiale saluto
        LNdR
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/01/2016 20:21

          RE: RE: RE: privilegio per accise

          Riteniamo di si perché il terzo comma dell'art. 16 del T.U. approvato con d.lgs 26.10.1995, n. 504, prevede testualmente che "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio."
          Ossia, la norma attribuisce ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti ma per la rivalsa è necessario che il soggetto passivo dell'accise che si rivolge al cessionario abbia assolto tale tributo.
          Zucchetti Sg srl
          • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

            Roma
            13/01/2016 20:27

            RE: RE: RE: RE: privilegio per accise

            grazie mille.
            Sempre molto chiari e validissimi.
            Un saluto
            LNdR
          • Cristina Gaffurro

            Bologna
            21/02/2019 15:21

            RE: RE: RE: RE: privilegio per accise

            quale potrebbe essere la giusta documentazione a comprova che l'accisa è stata versata?
            E' sufficiente la fattura di acquisto dal produttore del carburante, antecedente alle fatture inevase, da cui emerge come l'accisa faccia già parte del prezzo versato?
            grazie
          • Cristina Gaffurro

            Bologna
            21/02/2019 15:59

            RE: RE: RE: RE: privilegio per accise

            Il versamento dell'accisa per un deposito avviene con il sistema di "accisa assolta" e il deposito non è tenuto ad alcun versamento delle accise, essendo tali imposte versate ed assolte a monte dal produttore o dall'importatore per cui sarebbe una prova diabolica richiedere di produrre documentazione per i versamenti assolti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              21/02/2019 20:12

              RE: RE: RE: RE: RE: privilegio per accise

              Lei ha fatto una domanda e si è data la risposta, che condividiamo.
              Zucchetti Sg srl