Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opposizione stato passivo ex art 99 L.F. e controinteressato

  • Caterina Ambrosone

    Montesarchio (BN)
    19/02/2024 17:30

    Opposizione stato passivo ex art 99 L.F. e controinteressato

    Buon pomeriggio.
    Ai sensi dell'art 99 L.f. il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
    Per "controinteressati" si intendono gli altri creditori ammessi allo stato passivo?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/02/2024 19:20

      RE: Opposizione stato passivo ex art 99 L.F. e controinteressato

      L'art. 99 l. fall. (come il corrispondente art. 207 CCII) regola il procedimento per "le impugnazioni di cui all'articolo precedente", che, a sua volta, tratta della opposizione allo stato passivo, della impugnazione dei crediti ammessi e della revocazione; pertanto quando nell'art. 99 si fa riferimento alla notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, "al curatore ed all'eventuale controinteressato", non bisogna pensare soltanto alla opposizione allo stato passivo, ove vi è un rapporto diretto ed esclusivo tra l'opponente e il curatore, ma anche a alle altre due forme di impugnazioni in cui vi sono dei creditori controinteressati. Con l'impugnazione dei crediti ammessi, infatti il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta, di modo che l'impugnazione non è rivota verso il curatore, che comunque partecipa al procedimento, ma "nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta" e che si vuole espungere dal passivo (art. 98, comma 3). Con la revocazione di credito il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, chiedono che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, ecc., per cui anche in questo caso "la revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta", fermo restando che anche nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore (art. 98 comma 4). Sono questi indicati gli eventuali creditori controinteressati ai quali, a norma del comma 4 dell'art. 99, va notificato il ricorso/ decreto di fissazione dell'udienza.
      Zucchetti Sg srl
      ,