Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Rivendica o restituzione

  • ANTONIO DE LUCA

    LUCERA (FG)
    04/04/2013 17:49

    Rivendica o restituzione

    Nella sede operativa della società fallita sono stati depositati, dopo il fallimento, dei macchinari e attrezzature di proprietà di altre società. Ciò è stato possibile in quanto la società fallita deteneva ancora le chiavi del sito (e comunque hanno agito in modo arbitrario). Le suddette società, con lettera raccomandata hanno richiesto al sottoscritto la restituzione dei suddetti macchinari "parcheggiati" nella sede della fallita, fornendo la prova della proprietà in capo a loro.
    La domanda è: Devo trattare questa richiesta come una rivendica, quindi rigettando quella richiesta e rispondendo che occorre presentare formale domanda di rivendica (con le forme previste dall'art. 93 della domanda di insinuazione), o posso (ma non credo) procedere alla immediata restituzione?
    L'art. 103 l.f. parla di rivendica e restituzione; questa fattispecie riveste a Vostro avviso la connotazione di restituzione o di rivendica?
    Qual'è la sostanziale differenza?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/04/2013 21:05

      RE: Rivendica o restituzione

      I beni in questioni, in quanto ritrovati dal curatore nei locali addetti all'esercizio dell'attività del fallito, devono essere inventariati e colui che ha pretese sugli stessi deve presentare domanda di rivendica (con cui si fa valere un diritto di proprietà o altro diritto reale prevalente su quello del fallito) o restituzione (che rappresenta il fine cui tendono la rivendica e le altre pretese basate su un diritto obbligatorio).
      Tuttavia il nuovo art. 87bis prevede che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato", e ciò può avvenire o prima che i beni siano inventariati, evitando appunto l'inventariazione, o dopo il compimento di tale operazione.
      Nel caso, il fatto che i beni siano stati introdotti nei locali del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ove inconfutabilmente provato, potrebbe essere un elemento che fa propendere per la chiara riconoscibilità del diritto del terzo; in ogni caso costui dovrebbe, come prescrive l'art. 87 bis fare una istanza al giudice delegato. Lei potrebbe, ove sia convinto che i beni sono appunto del terzo, suggerire questa via invitando l'interessato a presentare l'istanza e a documentare quanto richiesto dalla citata norma.
      Zucchetti SG Srl
      • ANTONIO DE LUCA

        LUCERA (FG)
        04/04/2013 21:40

        RE: RE: Rivendica o restituzione

        Ringrazio per la tempestiva ed esauriente risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/04/2013 19:38

          RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

          Siamo lieti di essere stati utili
          Zucchetti SG Srl
          • Sabrina Romano

            Bologna
            03/10/2016 17:30

            RE: RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

            Buonasera,
            io mi trovo in questa circostanza: l'attivo del fallimento è composto prevalentemente da beni mobili (arredi) di bassissimo valore. Al fine di liberare i locali che erano oggetto di contratto di locazione il GD ha autorizzato la scrivente a procedere con la vendita al dettaglio in modo da massimizzare il ricavato.
            Successivamente alla vendita arriva una domanda di rivendica relativa ad alcuni beni che erano stati concessi alla società fallita in comodato d'uso. In tale contratto però i beni presentano una descrizione alquanto generica ad esempio "frigorifero". All'interno dei beni inventariati erano presenti 2 frigoriferi, dunque la Curatela vista la descrizione generica del bene non è in grado di capire a quale bene effettivamente si riferisce la richiesta. Sarei dunque dell'opinione di rigettare la domanda in quanto risulta difficile identificare il bene e associarlo a quello inventariato. A tal riguardo chiedo una vostra opinione, nel ringraziare porgo cordiali saluti.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              03/10/2016 19:48

              RE: RE: RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

              Poichè la domanda di rivendica o restituzione è diretta ad ottenere la eadem res che il rivendicante assume aver consegnato ad un titolo diverso dalla proprietà (nel suo caso in comodato), il rivendicante deve individuare esattamente l'oggetto materiale della sua pretesa perché se questa viene identificata soltanto nel genere (un frigorifero, senza precisazione della marca, delle caratteristiche, del colore, ecc.), il fallimento deve restituire non la stessa cosa ma una cosa dello stesso genere non inferiore alla media, per cui, esclusa la possibilità della restituzione in forma specifica, la pretesa del rivendicante si trasforma nel conseguente diritto di credito per il controvalore del bene stesso, calcolato alla data di dichiarazione del fallimento e da ammettere al chirografo in quanto si rientra nell'ipotesi del bene non rinvenuto di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 103.
              Questo ragionamento non fa una grinza dal punto di vista teorico, ma ogni soluzione va calata nel concreto, per cui se il curatore ha, in primo luogo, la prova della consegna al fallito in comodato di un frigo, con atto di data certa anteriore al fallimento, se i rapporti intercorrenti tra le parti rendono plausibile un comodato di un bene da cucina, se vi è nell'atto di concessione in comodato una descrizione anche sommaria che consenta di stabilire che il frigo consegnato è proprio quello rinvenuto, se non si trovano fatture di acquisto di frigoriferi del tipo di quelli rinvenuti, ecc. si potrebbe anche accogliere la domanda.
              Zucchetti SG srl
              • Fabrizio Condemi

                REGGIO CALABRIA (RC)
                11/07/2017 11:15

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

                Buongiorno, espongo il mio particolare caso:
                subito dopo la dichiarazione di fallimento è stato nominato nominato ctu per effettuare inventario che è stato depositato assieme alla stima dei beni e dell'azienda fallita. Successivamente, ci si rende conto che alcuni beni, peraltro oggetto di rivendica (molto particolari in quanto trattasi di strumenti medicali) non sono stati acclusi nell'inventario (forse perché introdotti successivamente all'inventario visto che trattasi di capannoni). La mia domanda è se necessita rinominare il ctu per farli accludere nell'inventario o, visto che sono facilmente identificabili, essendo gli unici presidi medicali all'interno di locali con sola attrezzatura ludico-sportiva, con decreto del gd su istanza del curatore, procedere alla restituzione? in questo caso l'istanza può essere sollevata direttamente dal curatore nel verbale di verifica crediti dell'udienza dove sarà trattata la rivendica o necessita un'istanza a parte? e in questo caso cosa avverrà in udienza per l'istanza di rivendica?
                Grazie mille
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  12/07/2017 18:53

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

                  L'inventario, a norma dell'art. 87 l.fall., è atto che viene redatto dal curatore con l'assistenza del cancelliere, e, nel corso di questa operazione il curatore può nominare uno stimatore, il cui compito, quindi, non è quello di inventariare i beni, ma di stimarli e fornire le altre indicazione per la esatta individuazione e regolarità. Se pertanto alcuni beni non sono stai inseriti nell'inventario già fatto, bisogna fare un supplemento di inventario per acquisirli; tale supplemento potrebbe, teoricamente, essere evitato ove ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 87bis, ma questa norma ha lo scopo di evitare le domande di rivendica in presenza di beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili, per cui nel caso in esame, ove è stata già presentata domanda di rivendica e non vi è una espressa domanda di rstituzione ante esame a norma dell'art. 87bis, va seguita la via normale dell'acquisizione dei beni all'attivo fallimentare mediante inventariazione e della discussione poi in sede di accertamento dei diritti dei terzi della domanda di rivendica. Al momento del supplemento di inventario, valuti lei se è opportuna la nomina di uno stimatore, che data la situazione da lei descritta (beni facilmente riconoscibili come del terzo), a noi sembrerebbe risultare superflua.
                  Zucchetti Sg srl
      • Orietta Moretti

        Sondrio
        26/02/2019 09:13

        RE: RE: Rivendica o restituzione

        BUONGIORNO, IL CURATORE HA RINUNCIATO ALLA LIQUIDAZIONE DI ALCUNI BENI RINVENUTI MA SUCCESSIVAMENTE, TRE MESI DOPO, E' STATA FATTA DOMANDA DI RIVENDICA PER TALI BENI....COME COMPORTARSI?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/02/2019 20:10

          RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

          Se il curatore ha regolarmente rinunciato seguendo la procedura di cui all'art. 104ter, co. 8, l.f., i beni in questione non fanno più parte dell'attivo fallimentare, per cui la domanda di rivendica va rigettata con la motivazione che i beni rivendicati sono ritornati nella disponibilità piena del fallito al quale rivolgersi.
          Zucchetti SG srl
    • Santina Meli

      siracusa
      21/06/2018 16:17

      RE: Rivendica o restituzione

      Ho un dubbio. Nel corso delle operazioni di inventario ho rinvenuto dei beni chiaramente di proprietà di un terzo, che , pertanto, a norma dell'art. 87 bis 2° comma non ho inventariato. Successivamente il terzo mi ha presentato una domanda di rivendica e istanza ex art. 87 bis di immediata restituzione chiedendo di considerare la domanda come semplice istanza ex art. 87 bis l.f qualora si riconoscesse la proprietà in capo allo stesso. Ho, pertanto, sottosposto l'istanza al g.d. che ha autorizzato la restituzione. A questo punto, la domanda di rivendica va rigettata, in quanto si tratta di beni non inclusi in inventario e sui quali è già stata disposta le restituzione a norma dell'art. 87 bis? Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        21/06/2018 20:22

        RE: RE: Rivendica o restituzione

        Esatto.
        Zucchetti Sg srl
      • Claudia Di Giulio

        Terni
        14/05/2024 13:02

        RE: RE: Rivendica o restituzione

        Mi inserisco per un caso analogo,
        Nonostante il provvedimento del Giudice che mi invitava a prendere contanti con il terzo proprietario dei beni non inventariati (ed identificati nel verbale di inventario alla presenza del legittimo proprietario) per le determinazione in ordine alla restituzione non sono riuscita dal 2021 a contattarlo.
        Ora è stato venduto l'immobile dove gli stessi erano custoditi.
        Mi domando cosa devo fare adesso non riuscendo ad avere contatti con il terzo e non avendo mai ricevuto ulteriori domande di restituzione? I beni devo conservarli io in attesa di un eventuale richiesta?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/05/2024 19:36

          RE: RE: RE: Rivendica o restituzione

          La questione sempre incerta nel vigore della legge fallimentare, ha trovato una regolamentazione nella riscrittura dell'art. 560 cpc ad opera del d,lgs n. 149 del 2022 che però ha effetto a decorrere dal28 febbraio 2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; una regolamentazione abbastanza simile è contenuta nel codice della crisi, all''art. 216, comma 2, che, per quanto qui interessa, così dispone: "Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
          Anche questa norma non è applicabile al suo caso se la procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022, tuttavia queste indicazioni normative, unite alla versione dell'art. 560 cpc come modificato dall'art. 18 quater della L. 8/2020 (per il quale "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. … Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'art. 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza …".), riteniamo che possa essere anticipata nella fattispecie la disciplina del codice della crisi e, quindi il curatore può regolarsi come dispone l'art. 216 nella parte sopra riportata.
          Zucchetti SG srl