Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rivendica/restituzione subordinata al pagamento spese

  • Filippo Rasile

    REGGIO EMILIA (RE)
    10/02/2012 16:29

    rivendica/restituzione subordinata al pagamento spese

    Buon giorno,
    sto predisponendo il progetto di stato passivo rivendiche (nel caso autoveicoli in leasing).
    Ritengo che le spese di trascrizione sentenza al PRA / custodia / (forse anche) stima del bene, in quanto nell'interesse anche del creditore rivendicante debbano essere da lui sopportate

    Secondo voi è corretto se provvedo come segue:
    " nulla osta alla restituzione del bene nello stato in cui si trova, previo pagamento di: spese custodia, spese trascrizione sentenza al PRA, spese per stima bene - in quanto sostenute nell'interesse del creditore - bene in custodia presso IVG"

    grazie come sempre
    Filippo Rasile
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2012 19:14

      RE: rivendica/restituzione subordinata al pagamento spese

      Non crediamo possibile la soluzione da lei proposta perché il terzo che ha diritto alla restituzione del bene deve averlo senza condizioni e le spese effettuate sono state necessitate dall'intervenuta dichiarazione di fallimento, che non può essere attribuita al rivendicante. La vittoriosa rivendica di un bene significa che quel bene non fa parte dell'attivo, per cui deve uscire dall'attivo fallimentare cui è stato appreso, indipendentemente dalle spese effettuate per apprenderlo e conservarlo.
      Le spese della procedura gravano sui creditori e nella distribuzione delle stesse rileva la natura specifica o generica delle spese, nel senso che queste ultime gravano su tutti i creditori e nei limiti di utilità sui creditori con garanzia speciale sul bene che ha determinato la spesa, nel mentre quelle specifiche gravano soltanto sui creditori che hanno prelazione sul bene interessato; il che comporta che, in questo caso, dal ricavato del bene gravato devono essere detratte le spese specifiche (e una quota di quelle generiche) e il residuo va attribuito al creditore prelatizio speciale, se e quando si arriva a pagare il suo grado.
      Zucchetti SG Srl
      • Filippo Rasile

        REGGIO EMILIA (RE)
        11/02/2012 09:30

        RE: RE: rivendica/restituzione subordinata al pagamento spese

        Francamente non sono molto convinto della Vs impostazione così come delineata, per una serie di motivi.
        Alcuni:
        - Se il curatore ha invitato tempestivamente il proprietario a riprendere la disponibilità del bene, non credo che si possano far sostenere alla massa costi (custodia c/o ivg) finalizzati alla conservazione del bene nell'interesse del proprietario (vedrei una sorta di mora credendi) ma derivanti dalla sua inerzia (invito a giugno - verifica fissata marzo anno dopo). Ecc.
        - Se il proprietario/creditore del bene non ne richiede la restituzione (in tal senso la stima è fatta anche nel suo interesse, gli permette di valutare la convenienza della domanda di rivendica) ed il bene rimane acquisito alla massa, allora son d'accordo che i costi per l'identificazione e conservazione del bene devono gravare sulla massa in quanto unica ad avvantaggiarsene.
        -E' vero che la dichiarazione di fallimento non può essere attribuita al rivendicante. Ma è vero anche che costi (evitabili) a beneficio solo di alcuni non possono essere meccanicamente scaricati sugli altri creditori. Potremmo ugualmente dire che nemmeno agli altri creditori diversi dai rivendicanti può essere attribuita la causa del fallimento.

        In sostanza, credo che una sorta di principio di inerenza dei costi al vantaggio di alcuni soltanto o di tutti i creditori non possa essere completamente ignorato.

        Comunque rimane il mio punto di vista e - come sempre - rivisitabile dinanzi ad ulteriori argomentazioni.

        Intanto grazie a Voi ed a coloro che vorranno contribuire alla discussione.
        Filippo Rasile
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/02/2012 20:37

          RE: RE: RE: rivendica/restituzione subordinata al pagamento spese

          Prendiamo atto del suo dissenso e, per la verità, non ce ne stupiamo perché la sua interpretazione è effettivamente quella che appare più equa.
          Appare, ma secondo noi non è così. Lei invoca il principio della di inerenza dei costi a vantaggio di chi ne trae beneficio, ma, secondo noi, questo criterio è validissimo ma riguarda i creditori, tra i quali i costi della procedura vanno ripartiti. Il rivendicante è estraneo al concorso sostanziale con gli altri creditori, anzi è con questi in antitesi in quanto con la domanda di rivendica egli tende a sottrarre all'attivo un bene il cui ricavato diversamente sarebbe attribuito ai creditori; un bene, appunto, che sebbene appreso all'attivo fallimentare non fa parte dello stesso, per cui, a nostro parere, non può essere penalizzato da costi e spese, seppur attinenti specificamente a quel bene, perché quell'esborso dipende proprio dal fatto di aver acquisito all'attivo un bene che non deve essere destinato alla soddisfazione dei creditori.
          Ed, infatti, a norma dell'art. 103, se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, deve essere dato al titolare in prededuzione l'intero controvalore del bene alla data di dichiarazione di fallimento, senza calcolare le eventuali spese di custodia o altre fatte nel frattempo, qui il controvalore non è conseguenza dell'addebitabilità della perdita alla curatela (questa è risarcita con la prededuzione) ma discende proprio dal principio in precedenza indicato, tant'è che anche in caso di mancato acquisto del bene alla massa è dovuto il controvalore. Peraltro, nel vigore della precedente legge, l'art. 79 prevedeva, nel primo comma anche un obbligo del curatore di "riprendere" i beni che non si trovavano in possesso del fallito al momento del fallimento e, pacifico essendo che le spese per riprendere tali beni fossero a carico della massa, si discuteva fino a che punto dovesse spingersi l'iniziativa del curatore allo scopo di acquisire detti beni alla massa.
          Lei dice ora (non ne aveva fatto cenno nella precedente domanda) di aver invitato tempestivamente il proprietario a riprendere la disponibilità del bene, al punto di ipotizzare una mora credendi, ma lei si era sciolto dal contratto di leasing, con la dovuta autorizzazione del com. dei creditori o in mancanza del giudice delegato? La comunicazione del ritiro già di per sé poteva non essere univoca espressione dell'intento di sciogliersi dal contratto, ma comunque abbisognava della prescritta autorizzazione perché il concedente potesse essere tenuto al ritiro. Ovviamente se la richiesta di ritiro era accompagnata dalla chiara intenzione di sciogliersi dal contratto e lo scioglimento fosse stato debitamente autorizzato, il discorso cambia, nel senso che lei avrebbe potuto in tal caso mettere in mora il proprietario e addebitargli le spese di custodia successive. Dobbiamo, però ritenere che ciò non sia avvenuto, altrimenti il concedente non avrebbe presentato domanda di rivendica. A questo punto, quale sicurezza aveva il terzo che la consegna da lei proposta sarebbe stata poi accolta dal giudice (nello stato passivo il curatore propone ma è il giudice che decide)?
          Intendiamo dire che, se sotto un profilo informale, l'avviso dato al proprietario concedente può essere significativo, non lo è sotto il profilo giuridico, nel senso che l'obbligo del ritiro (cui potrebbe essere collegata e la mora e ogni forma di risarcimento- nel caso rimborso delle spese) nasce solo nel momento in cui il terzo aveva l'obbligo del ritiro, ovvero o dopo la comunicazione del rituale scioglimento o dalla provvedimento favorevole del giudice della rivendica (rectius, dal momento della dichiarazione di esecutorietà dello stato delle rivendiche)
          Una deroga a tale iter processuale è prevista dall'art. 87bis per i beni mobili sui quali sui quali i terzi vantino diritti reali o personali "chiaramente riconoscibili", ma l'attivazione della procedura contemplata dalla norma citata, essendo finalizzata ad avvantaggiare il terzo ad ottenere una restituzione immediata prima della verifica delle rivendiche, non è obbligatoria ma è lasciata all'iniziativa facoltativa del terzo.
          Non abbiamo intenzione di convincerla perché lo scopo del Forum è quello di dibattere idee e poi ognuno si regola come meglio crede. Noi abbiamo sposto il nostro pensiero adducendo qualche argomentazione di diritto, ben disposti anche noi a mutare opinione in caso di considerazioni ulteriori sue o di altri.
          Zucchetti Sg Srl
          • Filippo Rasile

            REGGIO EMILIA (RE)
            13/02/2012 21:28

            RE: RE: RE: RE: rivendica/restituzione subordinata al pagamento spese

            grazie per gli ulteriori spunti di riflessione. Li analizzerò attentamente.
            Preciso che i contratti di leasing erano stati risolti dalla concedente mesi prima della dichiarazione di fallimento.
            a presto
            Filippo Rasile