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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
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Giovanni Bertani
Parma20/12/2011 17:49domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
Salve.
A un mio cliente è succeso questo:
febbraio: richiesta decreto ingiuntivo credito fondato su fatture per prestazioni di elettrauto.
documenti allegatii: copia fatture e ricevute fiscali annesse alle fatture, solleciti, copia semplce mastro contabile
decreto concesso, regolarmente notificato ai primi di marzo
marzo: successivmamente alla notifica del decreto ingiuntivo viene dichiarato il fallimento della ditta debitrice.
luglio: visura CCIAA pirma di portare alla registrazione il decreto, si apprende del fallimento.
si chiedono le credenziali al curatore che comunica che l'udienza di verifica inizialmente fissata per giugno è stata fissata, ma non
dice a quando e che quindi l'istanza viene considerata tempestiva
ottobre: a fine ottobre non avendo ricevuto nessuna notifica si apprende l'udienza di verifica si era tenuta in settembre e si chiedono notizie
evidenziando che non risultava e non risulta tuttora tornata la cartolina
dicembre: perviene comunicazione che all'duienza per le tardive di oggi (ma il curatore non la ha comunicata) il credito risulta così ammesso:
"il gd dispone per l'ammisione premettendo che esso è portato da fatture prodotte in copia fotostatica "" (si fa presente che si è prodotto il fascicolo allegato al decreto con tanto di timbro di depositato sul fascicolo che quindi attesta la preesistenza ante fallimento), "mentre il decreto ingiuntivo- pure in copia fotostatica - non era divenuto definitivo pirma dell'apertura del concorso. Pertanto propone l'ammissione per il solo credito, una volta che la creditrice abbia provveduto ad idonea integrazione documentale, essendo l'ufficio precluso ogni riscontro per mancato deposito di libri e scritture contabili, Si propone poi il rigetto della domanda quanto alle spese legali per la fase monitoria, 60 gionri per integrazione documentale"
Il provvedimento non indica quali documenti produrre, posto che il credito è stato azionato con decreto ingiuntivo, non opposto neppure dal curatore.
Che la documentazione essendo stata prodotta in un processo ha data certa antecedente al fallimento.
Che alle fatture sono allegata anche le ricevute fiscali.
Che nelle ricevute fiscali sono indicate le targhe dei mezzi cui le prestazioni sono state eseguite.
Non mi è dato capire cosa altro serva, posto che non ritengo che si debbano produrre le copie autentiche di scritture contabili di un crdito tra l'altro già fatto oggetto di un giudizio per quanto sommario come quello del decreto inginuntivo, e che dall'altro lato non sembra che vi siano contestazione in merito all'esistenza del credito ma solo la dichiarazione della curatela che non ha le scritture contabill, ma non anche quella del fallito che contesti l'esistenza del debito.
Grazie
dott. Bertani Giovanni - Parma-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/12/2011 12:36RE: domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
Nella esposizione si parla di proposta di ammissione per cui quello riportato sembra il progetto di stato passivo del curatore e non lo stato passivo definitivo. Comunque, a prescindere dal passato processuale della mancata comunicazione e dando per scontato che l'ammissione definitiva riproduca il passo sopra riportato, va preliminarmente chiarito se il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo al momento della dichiarazione di fallimento del debitore. Lei dice che questi è fallito successivamente alla notifica del decreto, senza indicare quanto tempo è passato tra i due eventi; se sono passati meno di 40 giorni- come tutto lascia credere- il provvedimento riportato è corretto nella parte in cui dà atto della mancata definitività del decreto e, di conseguenza, esclude le spese del decreto ingiuntivo e ritiene che il credito non sia completamente documentato.
Invero, il mancato passaggio in giudicato del decreto prima della dichiarazione di fallimento fa sì che lo stesso è come se non fosse mai intervenuto, per cui non sono dovute le spese incontrate per ottenerlo e il credito deve essere provato, indipendentemente dal fatto che sia intervenuto un provvedimento monitorio.
Per quanto riguarda la prova del credito, è difficile dare un giudizio a distanza senza conoscere gli atti e neanche la causale del credito; in particolare non capiamo il significato che lei dà alle ricevute fiscali. In realtà le fatture non costituiscono prova del credito perché atti unilaterali del creditore né lo sono gli estratti delle scritture contabili, idonei per ottenere un decreto ingiuntivo, ma non a fornire la prova del credito in sede fallimentare non essendo il curatore un imprenditore (solo tra imprenditori le scritture contabili fanno fede).
A fronte di tale situazione gli organi fallimentari hanno emesso un provvedimento ibrido e impreciso. Ibrido perché hanno sostanzialmente ammesso il credito con riserva di produrre documentazione e contemporaneamente hanno dato un termine di 60 giorni per produrlo utilizzando erroneamente l'art. 96, comma terzo n. 2. Impreciso perché, come lei giustamente lamenta, non è stato indicato il documento da produrre.
A questo punto lei ha due strade: o accetta il provvedimento e produce il documento nel termine indicato. Quale documento? Se si è trattato di fornitura basterebbe il documento di trasporto (a meno che lei non si riferisca a questo quando parla di ricevute fiscali già prodotte), se di una prestazione di servizi il contratto intercorso o l'ordine, firme di stati di avanzamento lavoro se si tratta di appalto e così via.
Altra via potrebbe essere quella di proporre opposizione sostenendo, tra le tante, che il credito andava ammesso in via pura e semplice e non con riserva, qualora però i documenti probatori siano stati già effettivamente prodotti, chiedendo eventualmente prova testimoniale per documentare ulteriormente (ovviamente se il decreto ingiuntivo era passato in giudicato al momento del fallimento, l'opposizione diventa il mezzo principale per eccepire detta situazione).
Si tratta di due strade diverse, che potrebbero anche coesistere.Potrebbe proporre opposizione per cautelarsi ed intanto cercare di capire meglio cosa voglia il curatore. Sarebbe comunque utile sentire il curatore prima della scadenza del termine per l'opposizione, perché se capisce quale documentazione vuole ela può produrre, evita l'opposizione che ha comunque un costo.
Zucchetti Sg Srl
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Giovanni Bertani
Parma21/12/2011 15:51RE: RE: domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
innanzitutto grazie della pronta risposta.
Qui di seguito quanto a voi non chiaro e i miei dubbi.
1. il decreto ingiintivo è stato notificato 1 settimana prima della dichiarazione di fallimento, quindi quando non era ancora definitivo.
2. il provvedimento è quello emesso in sede di udienza qualificata come tardiva, ma la relativa udienza non è stata comunicata, onere che la nuova legge impone al curatore.
3. nella istanza di ammissione, si è esplicitamente usata la formula: con riserva di produrre ulteriore documentazione a semplice richiesta, ma tale richiesta non è mai pervenuta, a nulla rilevando che sia stato depoistato il progetto posto che l'udienza non è stata comunicata e quindi il creditore non sapeva nulla.
4. divertente poi che sul sito sia stato pubblicato lo stato passivo delle tardive ma non delle tempestive, e neppure il relativo progetto.
5. tra l'udienza delle tempestive e quella delle tardive si è scritto al curatore chiedendo notizie dell'udienza ma nessuna risposta è pervenuta, se non la semplice ricezione di lettura.
6.il creidto, come precisato è misto trattandosi di elettrauto e quindi sia vendita che prestazione di servizi
7. le fatture sono fatture riepilogative di ricevute fiscali (intendendo come tali quelle pre marcate ed emesse contestualmente alle prestazioni).
Sono dettagliate sia per mezzo inidcnado la targa che per forniture che per presatzioni di mano d'opera.
8. in merito alla prova, il fatto è che la prestazione di per se' non risulta contestata, ma si dice semplicemente non documentata, ma non si specifica quale docuemnto richiedono
9. è stata inviata richiesta al curatore via pec di chiarimenti, ma non è pervenuto nulla
Grazie per quanto altro riuscirete a dimi,
dott. Giovanni Bertani - Parma-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/01/2012 19:03RE: RE: RE: domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
Alla luce dei chiarimenti forniti riteniamo di dover confermare quanto in precedenza detto, dato che il decreto ingiuntivo non era definitivo alla data della dichiarazione di fallimento e lei deve fornire la prova del credito, non essendo sufficiente quella finora data.
Nel caso il curatore non dia comunicazione dell'udienza di verifica l'unica sanzione immediata è quella della possibilità di presentare la domanda tardiva senza che il ritardo sia imputabile al creditore, con tutte le conseguenze di cui all'art. 112. Nel caso di mancata comunicazione dell'udienza dell'esame delle tardive è difficile dire cosa accade; a nostro parere si tratta di una omissione incidente sulla regolarità del contraddittorio, che deve essere fatta valere come motivo di opposizione. Questo potrebbe risolvere il suo problema perché l'effetto, accertata la mancanza di contraddittorio, dovrebbe essere il completo riesame della domanda, ma è anche vero che il risultato finale potrebbe essere la conferma del precedente provvedimento, per cui deve comunque proporre opposizione nel merito, come anticipato nella precedente risposta, chiedendo di provare con testi l'avvenuta prestazione.
Potrebbe anche segnalare al g.d. la omissione del curatore e il suo comportamento scorretto, ai fini di una eventuale revoca, ma valuti lei se vale la pena o non di un tale gesto che sicuramente non sarà gradito dal curatore.
Zucchetti Sg Srl
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Giovanni Bertani
Parma03/01/2012 11:34RE: RE: RE: RE: domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
Mi scuso nuovamente.
Il problema fondamentale è che il provvedimento dice che deve essere data prova documentale, ma non dice quale documento produrre.
La prova testimoniale non rientra tra le prove documentali, e da un lato il curatore non risponde neppure alle mie richieste dirette.
Mi trovo nella antipatica situazione per la quale il provvedimento ammette con riserva per cui non è definitivo e a mio parere non posso fare opposizione, per fare opposizione infatti devo prima produrre (ma non so cosa) e poi attendere il provvedimento definitivo.
La prova testimonilale potrebbe si servire in fase di opposizione ma se incentro tutto su questo rischio magari di vincere una opposiizione, vedermi sicuramente compesnare le spese per una ammissione in chirografo dove sicuramente non c'è niente da prendere.
Ed il tutto con spese di domiicliazione trattandosi di un fallimento ad 800 km di distanza.
Sul discorso del curatore sincermante non mi interessa coivolgerlo personalmente, salvo dovesse essere l'unica arma per far valere i diritti del mio cliente.
Io penso di procedere in questo modo:
produrre una copia autentica del decreto ingiuntivon ma non l'originale, e allegare eventuale altra documentazione che la cliente rinviene tipo copia dei controlli dei tachigrafi dei camion ed allegare una lista di eventuali testi (dipendenti) oltre alla richiesta di chiedere direttamente alla compagine socilale (fatto cne non risulta da quanto affermato dal curatore che sia stato fatto).
Non ritengo invece di far sostenere spese per autentiche notarili che non servono a provare certo l'esistenza del credito.
Quid per le spese?
Ho letto in qualche vostro intervento che le spese sostenute per la domanda di ammisisone (vive e non legali) possono essere richieste, ora queste sono da sostenere su richiesta della procedura, mi legittima a chiederne ll rimoborso?
Attendo una vostra cortese risposta.
dott. Beratni Giovanni.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/01/2012 20:20RE: RE: RE: RE: RE: domanda di ammissione credito su fatture e decreto ingiuntivo
Siamo noi a ringraziarla per l'interesse della questione proposta e per lo scambio di opinioni, che costituisce il succo di un Forum.
Ovviamente noi nelle risposte esprimiamo la nostra opinione, ma è l'interessato che sceglie la via da seguire, come lei ha detto di voler fare. Ci permettiamo di dire che l'opposizione servirebbe proprio a contestare il provvedimento preso però è anche vero che corre il rischio della compensazione delle spese.
Per quanto riguarda le spese della domanda di insinuazione ribadiamo che dal combinato disposto degli artt. 95 c.p.c. e 54 comma 1° L.F. si ricavano due principi: che le spese per la domanda di insinuazione, in quanto dirette a realizzare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva concorsuale, sono a carico del fallito e che le stesse devono avere lo stesso trattamento del credito cui si riferiscono.
Zucchetti Sg Srl
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