Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rinuncia ammissione al passivo

  • Pasquale Di Gioia

    Siena
    05/03/2013 00:03

    rinuncia ammissione al passivo

    Vorrei un vostro parere in merito: un fornitore di beni anzichè presentare domanda di ammissione al passivo comunica al Curatore che intende rinunciare al credito vantato e invia contestualmente una nota di credito per imponibile ed iva.
    E' applicabile in tal caso la disciplina fiscale prevista dall'A.E. in caso di rinuncia dopo insinuazione che ritiene ammissibile l'emissione di nota di credito comunque solo dopo il riparto?
    Quale comportamento deve tenere il Curatore?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/03/2013 01:03

      RE: rinuncia ammissione al passivo

      L'art. 26 D.P.R. 633/72 stabilisce che "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25".

      Il punto è che nel caso in esame l'operazione non è venuta meno, nè in tutto nè in parte; nè se ne è ridotto l'ammontare imponibile per i motivi indicati nella norma, quindi l'emissione della nota di credito a storno della fattura non è a nostro avviso corretta.

      Il fatto che il corrispettivo non sia stato pagato, e presumibilmente non verrà pagato in futuro, non significa che l'operazione sia venuta meno.

      Siamo quindi nella fattispecie prevista non dalla prima ma dalla seconda parte della disposizione citata, e la nota di credito potrà essere emessa solo al termine della procedura e non per l'intera fattura, bensì per la sola imposta.