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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Provvigioni maturate in capo all'affittuario d'azienda
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Giuliano Cesarini
Fossombrone (PU)07/10/2018 17:13Provvigioni maturate in capo all'affittuario d'azienda
Come curatore di una srl fallita che aveva concesso in affitto la sua azienda ho esercitato il recessso dal contratto di affitto ai sensi dell'art. 79 LF.
In qual momento la socetà affittuaria aveva di fatto già cessato l'attività, avendo tra l'altro già licenziato i lavoratori dipendenti.
La società affittuaria anch'essa è successivamente fallita.
Una sas agente si insinua nello stato passivo della concendete proprietaria dell'azienda, per provvigioni e Firr maturati in capo all'affittuaria, invocando l'applicazione del principio di solidarietà della concedente per i debiti contratti dalla affittuaria: le provvigioni e firr appunto.
La richiesta, tra l'altro, è in privilegio in quanto attività svolta concretamente dal socio accomandatario e con limitate dimensioni.
La sas agente ha titolo per insinuarsi nel passivo della concedente?
Vi sono condizioni che limitano tale eventuale diritto?
Una società agente ha effettivamente titolo di privilegio ex art.2751 bis?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/10/2018 19:03RE: Provvigioni maturate in capo all'affittuario d'azienda
Premesso che la retrocessione dell'azienda all'affittante realizza un fenomeno circolatorio, seppur di circolazione c.d. inversa, ove cedente deve essere qualificato l'affittuario che retrocede l'azienda e cessionario l'originario affittante che la riceve in restituzione, non vi è dubbio che a questo fenomeno, qualora si realizzi tra soggetti non falliti, siano applicabili le norme dettate dagli artt. 2257 e segg. e dall'art. 2112 quanto ai rapporti di lavoro.
Tra le norme applicabili, visto che si parla di debiti contratti nel corso dell'affitto, va richiamato l'art. 2560, per il quale "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (1 comma). Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda (nel caso l'affittante che ottiene la retrocessione), se essi risultano dai libri contabili obbligatori". Principi simili pone l'art. 2112 c.c.- anche se, a nostro avviso tale norma non è applicabile al rapporto di agenzia- dato che questa così dispone: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (1 comma). Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro".
Quando, l'azienda, seppur data in affitto al tempo in cui il concedente era in bonis, va restituita al concedente dichiarato fallito, e quindi va retrocessa al fallimento, si pone il problema di stabilire se, all'atto della retrocessione, trovi applicazione tutta (o parte) della normativa sulla circolazione dell'azienda, tra cui i richiamati artt. 2112 e 2560 c.c., o se possa utilizzarsi il comma sesto dell'art. 104-bis, che, trattando dell'affitto di azienda stipulato dal curatore, esclude, nella prima parte, la responsabilità solidale del fallimento cui viene retrocessa l'azienda per tutti i debiti, compresi quelli relativi a rapporti di lavoro, maturati nel corso dell'affitto, ad evidente tutela dei creditori concorsuali e, nella seconda parte, assoggetta tutti i rapporti ancora pendenti all'atto della retrocessione alla disciplina di cui agli art. 72 e segg., sempre a tutela dei creditori concorsuali i quali, diversamente, sarebbero pregiudicati dalla successione, a norma dell'art. 2558 c.c., nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda.
Noi (come ad altra parte della dottrina (Dimundo, Fimmanò, Bozza) e della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 05/05/2015; Trib. Monza 19/11/2013; Trib. Patti 12/11/2013; Trib. Firenze 30/05/2011) , nonostante una diversa interpretazione della S. Corte (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23581) riteniamo più convincente l'applicazione della norma fallimentare anche alla fattispecie per la semplice ragione che la richiamata disposizione di cui al sesto comma dell'art. 104-bis ha indubbiamente un valore derogatorio della disciplina ordinaria, ma la eccezionalità se impedisce una interpretazione analogica, non ostacola una interpretazione estensiva, che costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di individuare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore.
Orbene, come si legge nell'ult. numero de Il fallimento, "sembra chiaro che la deroga di cui all'art. 104-bis alla disciplina ordinaria sulla circolazione dell'azienda all'atto della restituzione trovi la sua ragione non tanto nel fatto che il contratto di affitto sia stato stipulato dal curatore, quanto nel fatto che l'azienda venga retrocessa al fallimento, in modo da evitare una responsabilità della massa per i debiti sorti dalla dichiarazione di fallimento all'avvenuto esercizio del diritto di recesso contratti dall'affittuario e il subentro nei contratti a prestazioni corrispettive reciprocamente ineseguiti all'atto della retrocessione; finalità di non gravare la massa di debiti contratti da altri e di obbligazioni assunte da altri, che ricorre in ogni caso in cui l'azienda viene retrocessa ad un fallimento, sia stato il contratto di affitto preesistente o successivo alla dichiarazione di insolvenza".
Nel suo caso, peraltro, a queste considerazioni va aggiunto che il rapporto di agenzia è cessato prima della retrocessione dell'azienda, per cui l'agente in questione non faceva più parte dell'organizzazione che poi è stata restituita al fallimento del cedente, sicchè, venendo meno questo nesso circolatorio, ci sembra del tutto improbabile l'applicazione della normativa civilistica richiamata.
Tanto assorbe la questione del privilegio, ma qualora si ritenesse di ammettere il credito, va ricordato che per la cassazione (tra le tante, Cass. 10/05/2016, n. 9462) "Il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall'art. 2751 bis, n. 3, c.c. è applicabile ai crediti delle società personali che esercitino la attività propria dell'agente qualora sia accertato, in concreto, che questa ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".
Zucchetti SG srl
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