Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo dipendenti

  • Simona Davolio Marani

    reggio emilia (RE)
    31/07/2018 08:45

    ammissione al passivo dipendenti

    "Buongiorno, sottopongo alla Vs attenzione i seguenti quesiti:
    ho delle ammissioni al passivo da parte di ex dipendenti. Sono muniti di decreto ingiuntivo.
    Il decreto ingiungeva all'azienda di pagare la retribuzione lorda per l'importo richiesto dal lavoratore. Dalla busta paga tale importo risulta essere la voce ("totale spettante") comprensiva dei contributi INPS.
    1) Posso ammettere decurtando la somma corrispondente ai contributi INPS anche se l'importo ingiunto col decreto li comprendeva?
    2) Nel caso poi in cui per una retribuzione il lavoratore abbia ricevuto degli acconti come devo comportarmi? In questo caso se ne dà atto nella narrativa del ricorso per d.ing. e si indica, nell'elenco delle voci richieste, un importo che viene definito netto mentre tra parentesi si indica un lordo. Il decreto ingiunge il pagamento di una somma totale lorda "per i titoli indicati nel ricorso". (per formare il totale lordo ingiunto -tra cui tfr, tredicesima, altre mensilità-è stato sommato l'importo definito netto della mensilità per cui erano stati versati acconti). In questo caso è corretto partire dal netto effettivamente percepito, dedotti gli acconti e risalire all'imponibile fiscale sul quale calcolare l'aliquota del 23% (tassazione separata)?O devo semplicemente ammettere l'importo netto come richiesto nell'ammissione al passivo e come ingiunto con il decreto?Ringrazio per l'attenzione e le gentili risposte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/08/2018 09:45

      RE: ammissione al passivo dipendenti

      Se il credito è portato da decreto ingiuntivo e questo è stato dichiarato definitivamente esecutivo prima della dichiarazione di fallimento, questo titolo non può essere modificato dal giudice delegato, per cui il credito va ammesso per l'importo portato dal decreto.
      Peraltro non va dimenticato che la S. Corte (Cass. 17/11/2016 nr. 23426) ha statuito che "Il credito retributivo del lavoratore, in attuazione del principio di integrità della retribuzione, va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota di contributi posta a carico del primo, poiché tale quota, in caso di mancato pagamento dei contributi entro il termine, rimane, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952, definitivamente a carico del datore di lavoro. Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo". Si tratta di un unico precedente, molto criticato, ma è chiaro che dovrà essere il giudice delegato a prendere la decisione se seguirlo o attenersi al tradizionale indirizzo che ammette il credito da lavoro al lordo delle trattenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali, insinuandosi per questi gli enti titolari.
      Zucchetti SG srl