Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio accise Dlgs 504/1995 e privilegio Iva

  • Giampaolo Gatti

    Roma
    21/01/2021 12:40

    Privilegio accise Dlgs 504/1995 e privilegio Iva

    Mi chiedo se al fine del riconoscimento del privilegio dell'accisa oltre ai requisiti indicati ex art 16, co. 3, D.Lgs. 504/1995 il carburante debba comunque essere stato appreso alla massa fallimentare ?
    Se non è stato rinvenuto alcun carburante va comunque riconosciuto il privilegio oppure si deve procedere alla degradazione in via chirografaria come anche per l'eventuale richiesta dell'IVA in via privilegiata ?
    grazie
    Giampaolo Gatti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/01/2021 20:31

      RE: Privilegio accise Dlgs 504/1995 e privilegio Iva

      Abbiamo già risposto ad identica sua domanda pervenuta ieri alle ore 22,29, cui rinviamo.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Mechelli

        Roma
        03/03/2022 11:35

        RE: RE: Privilegio accise Dlgs 504/1995 e privilegio Iva

        SCUSATE COME POSSO RISALIRE ALLA RISPOSTA DELL 22.29 DEL 20.2.2021. HO UN CASO ANALOGO.
        GRAZIE
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/03/2022 19:44

          RE: RE: RE: Privilegio accise Dlgs 504/1995 e privilegio Iva

          Basta andare sul Forum e fare la ricerca o con la data o con il nome. Ad ogni modo, le trascriviamo qui di seguito la risposta che lei cerca:
          "No, perché il privilegio contemplato dal comma terzo dell'art. 16 d,lgs n. 504 del 1995 ha carattere generale, il che vuol dire che si esercita su tutto iol patrimonio mobiliare del debitore e non, come i privilegi, speciali su uno o più beni legati in qualche modo al credito. Dispone, invero, tale norma che "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.
          Ed, infatti, nella nostra tabella dei privilegi, tale credito è contemplato alla voce:
          Prg. 47 Prefer. G20.1b, Gen
          CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 - crediti di rivalsa per accise".
          Zucchetti SG srl