Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE CREDITI PER RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

  • Francesca Ziliani

    Milano
    31/10/2016 18:00

    AMMISSIONE CREDITI PER RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

    Buonasera,
    per un fallimento dichiarato in data 15.07.2016 la Curatela ha provveduto, con efficacia a tale data, al licenziamento di n. 20 lavoratori dipendenti.
    Gli stessi hanno però prestato la propria attività lavorativa solo fino al 02.05.2016, avendo in tale data la società committente risolto il contratto di appalto in essere con la Fallita.
    I cedolini paga sono stati elaborati sulla base di giorni effettivamente lavorati. Malgrado ciò i dipendenti si sono insinuati al passivo anche per le retribuzioni relative alle mensilità di maggio, giugno e luglio (fino alla data di fallimento), per le quali (stante la risoluzione del cotranno di appalto) non hanno prestato attività lavorativa.
    Inoltre i lavoratori dipendenti hanno richiesto altresì l'ammissione al passivo del credito relativo al CONTRATTO DI SOLIDARIETA', non avendo ancora ricevuto le relative somme da parte dell'INPS, nonostante l'istituto abbia autorizzato la fruizione del periodo di solidarietà.

    Stante quanto sopra, si richiede:
    1. se le somme relative alle mensilità in cui i lavoratori non hanno prestato attività lavorativa (maggio, giungo e luglio) debbano o meno essere ammesse al passivo fallimentare;
    2. se, relativamente alle somme richieste per il periodo di solidarietà, la Curatela è obbligata in solido alla corresponsione delle stesse (e quindi deve ammetterle al passivo fallimentare) o se tali somme debbano essere liquidate direttamente dal Ministero del Lavoro (o dall'INPS).

    Infine si chiede se la Curatela debba ammettere al passivo fallimentare anche la quota di TFR per previdenza integrativa (quindi destinata a fondi pensione e non rimasta in azinda) qualora la Fallita non abbia provveduto al relativo versamento.

    In attesa di cortese riscontro, si porgono Cordiali Saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2016 18:57

      RE: AMMISSIONE CREDITI PER RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

      Quanto alla domanda sub 1, se il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato, lo stesso è continuato fino al licenziamento, anche se per alcuni periodi i lavoratori, non per loro colpa, non hanno di fatto prestato alcuna attività.
      Quanto alla domanda sub 2, ricordiamo che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84); Tali contratti sono previsti anche al fine di favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84), ma questa tipologia ha avuto, però, scarsa applicazione.
      La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:
      1. TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
      2. TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
      In entrambi, l'erogazione del trattamento avviene alla fine di ogni periodo di paga, dall'impresa ai dipendenti, a conguaglio nella dinamica tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte; è previsto il rimborso INPS all'impresa o il conguaglio sui contributi dovuti entro 6 mesi dalla fine del trattamento retribuito.
      Riteniamo pertanto che i lavoratori possano rivolgersi al fallimento per ottenere il trattamento, salvo poi rimborso da parte dell'Inps.
      Infine, in caso di omissione contributiva a seguito di insolvenza del datore di lavoro, l'aderente alla previdenza complementare può insinuarsi al passivo per recuperare il credito maturato nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda il Tfr.
      Zucchetti SG srl