Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Inserimento domanda subordinata

  • Luca Campestrini

    Gorizia
    24/11/2016 18:31

    Inserimento domanda subordinata

    Buongiorno,
    ricevo in un fallimento domanda di ammissione di un credito che evidenzia in via principale l'ammissione di dello stesso in privilegio speciale su beni mobili, in subordine l'ammissione del credito con diverso grado di privilegio.
    Non avendo ad oggi rinvenuto il bene su cui grava il privilegio richiesto in via principale vi chiedo se sia corretto inserire comunque il credito come richiesto e poi eventualmente modificare il privilegio in sede di riparto o sia opportuno provvedere in senso inverso.
    In entrambe le scelte mi risulta difficile riportare le due opportunità nel sistema Fallco, in quanto se inserisco il credito una volta con il primo privilegio e una seconda con il secondo privilegio, collegando le due ammissione con l'apposita funzione, il sistema mi duplica i valori facendo squadrare il prospetto dello stato passivo.
    Esiste una procedura alternativa? Devo indicarlo unicamente nel provvedimento e poi ricordarmi al momento del riparto di modificare i privilegi manualmente?
    Grazie.
    • Sonia Candela

      Castelnuovo Berardenga (SI)
      25/11/2016 17:44

      RE: Inserimento domanda subordinata

      Mi permetto di suggerire di chiamare l'assistenza telefonica. Per un caso analogo mi hanno detto di inserire una nuova voce con il secondo grado di privilegio lasciando in bianco la somma che così risulterà inserita solo una volta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/11/2016 19:40

      RE: Inserimento domanda subordinata

      A nostro avviso il problema di gestione da lei segnalato non ussite perché il curatore deve fare una scelta, anzi più di una.
      In primo luogo deve valutare la domanda principale dell'ammissione del credito con attribuzione di un privilegio speciale. In questo caso, come in tutti i casi in cui venga chiesto un privilegio speciale su beni non acquisti all'attivo fallimentare, il curatore può proporre o l'ammissione in chirografo, escludendo il privilegio per mancanza dei beni oggetto del gravame, o l'ammissione del credito in via privilegiata, rinviando la constatazione dell'effettiva esistenza dei beni al momento del riparto. La scelta dell'una o dell'altra opzione non è del tutto indifferente e si ricorre alla prima (ammissione in chirografo) quando si sa che i beni oggetto del privilegio non solo non esistono al momento ma non ricorre alcuna possibilità che possano essere appresi in futuro (tipo il privilegio per rivalsa Iva per una prestazione professionale o per una fornitura di beni utilizzati, ecc.); si ricorre alla seconda quando l'oggetto è costituito da un bene specifico, materiale, identificato o identificabile che, anche se al momento non è stato inventariato, potrà presumibilmente essere acquisito in futuro, o attraverso un successivo inventario o a seguito di revocatoria o altra azione.
      Il curatore, se segue questa seconda strada proponendo l'ammissione del credito in via privilegiata, non deve prendere in esame la domanda subordinata in quanto ha accolto quella principale e deve solo verificare in corso di procedura e al momento del riparto se i beni su cui grava il privilegio riconosciuto siano entrati nell'attivo fallimentare: in caso positivo associa in Fallco detti beni al creito, in caso negativo modifica l'ammissione passando quel creditore al chirografo, senza bisogno di interventi del giudice dal momento che è implicito nel riconoscimento di un privilegio speciale senza indicazione dei beni gravati la possibilità del degrado in chirografo ove i beni non vengano acquisiti.
      Il curatore, qualora, invece, intenda seguire la prima opzione, escludendo il privilegio, deve prendere in considerazione la domanda in via subordinata proposta dal ricorrente proprio per l'eventualità che il privilegio chiesto in via principale sia escluso e valutare se ricorrono le condizioni per il riconoscimento del privilegio richiesto in via subordinata, per cui è sempre una sola domanda che viene ammessa al passivo, anche se nella parte descrittiva si dice che, "respinta la domanda principale per mancanza dei beni gravati dal privilegio, in accoglimento (o in rigetto) della domanda proposta in via subordinata si ammette (o si esclude) ….."
      Ripetiamo, nel caso di domande subordinate è sempre una sola che può essere accolta proprio perché la presentazione di una subordinata presuppone che la principale non sia stata accolta; di conseguenza non può, né nello stato passivo né in Fallco, inserire "il credito una volta con il primo privilegio e una seconda con il secondo privilegio", ma sempre una sola volta o col primo privilegio, o con il secondo o in chirografo.
      Anche la strada indicata dalla dott.ssa Candela e a lei suggerita dall'Assistenza può andar bene, ma si tratta di un rimedio pragmatico. Visto che non ancora è stata presa una decisione consiglieremmo la via indicata in precedenza.
      Zucchetti Sg srl