Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

DOMANDA INSINUAZIONE FINANZIARIA PER CESSIONE QUINTO PENSIONE

  • Lorenzo Mondanelli

    BIBBIENA (AR)
    29/11/2016 13:30

    DOMANDA INSINUAZIONE FINANZIARIA PER CESSIONE QUINTO PENSIONE

    Una persona fisica fallita aveva ceduto il quinto della propria pensione ad una finanziaria e quindi l'INPS versava direttamente alla finanziaria il quinto della pensione ceduta.
    Con il fallimento l'INPS versa il quinto della pensione a favore della procedura fallimentare e quindi la finanziaria ha fatto domanda di insinuazione chiedendo il privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. .
    E' corretto riconoscere il privilegio alla finanziaria in sede di verifica del passivo ?
    Se si, il privilegio si estende a tutto il passivo fallimentare o solo sull'importo appreso all'attivo fallimentare riferito alle somme pagate dall'INPS ?
    Grazie per la cortese risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2016 16:30

      RE: DOMANDA INSINUAZIONE FINANZIARIA PER CESSIONE QUINTO PENSIONE

      Se la cessione avesse avuto ad oggetto una dello stipendio, il cessionario avrebbe potuto pretendere dal datore di lavoro soltanto le quote che questi avrebbe dovuto versare alla società finanziaria fino alla cessazione del rapporto; cessato infatti il rapporto di lavoro il datore di lavoro non è tenuto più a corrispondere una retribuzione né a versare parte della stessa, invece che al dipendente, al cessionario del credito Nel caso di cessione di un quinto della pensione, l'obbligo del pagamento della quota ceduta alla Finanziaria non grava sul datore di lavoro, ma sull'Inps e continua fin quando l'ente ha l'obbligo di corrispondere la pensione. Di conseguenza la finanziaria, visto che l'Inps versa la quota a lui ceduta al fallimento, fa valere nel fallimento il credito cedutogli, tant'è che probabilmente chiede non la somma anticipata al dipendente ma quella che questo avrebbe dovuto restituire. per cui la Finanziaria può chiedere il pagamento del credito che le era stato ceduto nei limiti appunto dell'importo dovuto dal debitore e può chiedere il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1, perché. a norma dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i suoi privilegi. Il privilegio in questione è di carattere generale e grava quindi sull'intero compendio mobiliare fallimentare.
      Zucchetti Sg srl