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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito dl 66/2014
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Simone Martinalli
MORBEGNO (SO)03/05/2016 12:29credito dl 66/2014
In riferimento ad una domanda di ammissione al passivo di un lavoratore dipendente, che chiede in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 C.C. anche il credito D.L. 66/2014 (bonus 80 €uro Renzi), chiedo un Vs. parere in merito all'ammissione al passivo di detto importo sommato all'imponibile fiscale. -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como26/05/2016 09:01RE: credito dl 66/2014
La fonte normativa del bonus in questione è il comma 1-bis dell'art. 13 del T.U.I.R., introdotto dall'art. 1, primo comma, del D.L. 24/4/2014 n. 66, che recita "Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli ...sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro..."
Il quinto comma del citato art. 1 del D.L. 66/14 stabilisce che "Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis ... è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241..."
Sulla base di tali fonti, trattandosi di un ulteriore credito rispetto alla retribuzione ordinaria, riteniamo esso debba essere riconosciuto come ulteriore credito in sede di ammissione al passivo, ma ci pare non del tutto chiaro se su tale importo spetti il privilegio ex art. 2751-bis, I comma, n. 1, dal momento che tale norma riconosce il privilegio a "le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile".
Escluse le altre fattispecie previste da detta disposizione, il privilegio spetta se e solo se il bonus in questione è da considerare "retribuzione" e a tal proposito:
- la terminologia "è riconosciuto un credito" porterebbe a escludere che si tratti di una "retribuzione" in senso stretto (e sappiamo che in senso stretto vanno lette tutte le disposizioni agevolative, come le norme sui privilegi)
- tale importo, oltre a non essere imponibile fiscalmente, non costituisce reddito ai fini degli assegni famigliari
- la frase "ripartendolo FRA le retribuzioni" parrebbe ricomprenderlo fra le retribuzioni, ma la successiva frase "è attribuito SUGLI emolumenti corrisposti" parrebbe considerarlo qualcosa di diverso dagli emolumenti/retribuzioni.
Propenderemmo quindi per una interpretazione strettamente letterale del comma 1-bis dell'art. 13/917 e quindi escluderemmo la spettanza del privilegio, anche se non possiamo escludere che possa essere sostenuta la tesi opposta.
Infine, ricordiamo che la Circolare 28/4/14 n. 8, al secondo periodo del punto "5. I contribuenti senza sostituto d'imposta", recita "La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 600/73, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio".
Seguendo tale principio (e anche se l'intestazione "contribuenti senza sostituto d'imposta" qualche dubbio ce lo lascia ...), per il dipendente forse la soluzione migliore è proprio quella di indicare tale credito d'imposta (che altro tale bonus in realtà non è) nell'apposito spazio previsto dai modelli di dichiarazione dei redditi: il recupero, alla luce della Circolare citata, ci pare molto più probabile, e con molti meno problemi, che attraverso l'ammissione al passivo, senza privilegio e senza possibilità di ottenerne l'anticipazione dal Fondo di garanzia presso l'INPS.
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