Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito dell'attestatore art.161 - 3° L.F.

  • Giorgio Ghisalberti

    Bergamo
    03/03/2014 14:55

    credito dell'attestatore art.161 - 3° L.F.

    Una società a ottobre 2013, aveva presentato la richiesta di ammissione al Concordato Preventivo. A gennaio 2014 la società è fallita.
    L'attestatore del piano ai sensi dell'art. 161 3° comma L.F., richiede l'ammissione del credito in prededuzione.
    L'attestatore era il consulente della società, pertanto richiede il credito, per la stesura del bilancio 2011 al privilegio.
    Ritengo che la domanda di ammissione del credito per il piano concordatario sia da ammettere in privilegio, mentre è corretta la domanda per la stesura del bilancio 2011.
    Ho dei dubbi sulla possibilità che il consulente della società possa presentare il piano attestatore ai sensi dell'art.161 3° comma L.F.. Se cosi fosse il credito verrebbe non ammesso e resterebbe il solo credito per la stesure del bilancio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/03/2014 20:11

      RE: credito dell'attestatore art.161 - 3° L.F.

      Il comma terzo dell'art. 161 dispone che il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo. la lett. d) del terzo comma dell'art. 67 richiede che il professionista designato sia indipendente e iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b); inoltre la stessa norma precisa che "il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo".
      Posto che la normativa richiamata è in vigore dall'11.9.2012, pare evidente che l'attestatore, che era o era stato l'anno precedente consulente della società per la quale ha predisposto il bilancio, tanto da insinuarsi per il credito per tale prestazione professionale, non ha le caratteristiche di indipendenza richieste dalla legge.
      La conseguenza è che ora può escludere il credito per l'attività di attestazione in quanto espletata da soggetto che non aveva il requisito dell'indipendenza richiesto dalla legge.
      Zucchetti Sg Srl