Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

INSINUAZIONE AL PASSIVO COMPENSO ATTESTATORE EX ART. 161, TERZO COMMA L.F.

  • Paolo Remia

    Ancona
    30/10/2014 11:50

    INSINUAZIONE AL PASSIVO COMPENSO ATTESTATORE EX ART. 161, TERZO COMMA L.F.

    La società X ha depositato nel mese di giugno 2013 domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, terzo comma, L.F. . Il Tribunale, "rilevato che il piano di concordato è stato depositato tardivamente, dopo il diniego della proroga del termine originariamente ottenuto", e "ritenuto di conseguenza che il concordato non sia ammissibile, come viene disposto con separato contestuale provvedimento", provvedeva in data luglio 2014 a dichiarare il fallimento della società X nominando curatore il sottoscritto.
    Il professionista che ha predisposto la relazione ex art. 161, terzo comma L.F. ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare ex art. 92 L.F., chiedendo in via principale l'ammissione al passivo del compenso in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma II L.F., e in via subordinata l'ammissione al passivo del compenso in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.2 C.C. L'importo richiesto è stato calcolato sulla base dell' art.21 D.M. 140/2012 (VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERI)riquadro 3 Tabella (C, prendendo come valore della pratica la somma algebrica dell'attivo e del passivo concordatario ivi comprese le spese e gli oneri della procedura.
    Il sottoscritto ritiene che il credito richiesto non può essere ammesso in prededuzione non essendo stato il concordato omologato, né tanto meno ammesso. A parere del sottoscritto, risultando agli atti la relazione ex art. 161, terzo comma, il credito potrà essere ammesso solo in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n.2 C.C. Si ritiene inoltre corretta l'applicazione dell'art.21 anziché dell'art. 27 del D.M. 140/2012 con le modalità sopra illustrate in quanto l'attività dell'attestatore non può essere considerata "assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale".
    Si richiede un Vs. parere in merito.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/11/2014 17:10

      RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO COMPENSO ATTESTATORE EX ART. 161, TERZO COMMA L.F.

      Bisogna dire che la giurisprudenza si sta orientando verso il riconoscimento della prededuzione in casi simili, vedendo l'accesso alla procedura di concordato preventivo come di per sè un vantaggio per i creditori in quanto garantisce gli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa (art. 55) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare (Cass. 14/03/2014 n. 6031). A noi rimane il dubbio che possa affermarsi la prededuzione nel fallimento per le attività compiute nella pendenza del termine ex art. 161 co. sesto quando questo non sfoci nella presentazione della proposta e del piano o, comunque, venga dichiarata la inammissibilità. Indubbiamente l'abrogazione della norma interpretativa dell'art. 111 co. 2, che aveva affermato proprio questo principio, costituisce un sintomo della volontà di affermare il pensiero contrario, anche se si potrebbe dire che l'abrogazione è stata determinata dalla superfluità della norma. Questo per dire che negare la prededuzione è impresa non agevole.
      Dubbio è anche il riferimento alla norma del D.M. n. 140 del 2012 da applicare, perché l'attestatore, se è vero che non svolge un incarico di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale, non può chiedere la predeuzione sostenendo che la sua attività è strumentale alla procedura; è probabile che con l'art. 27 il legislatore si sia voluto riferire al professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda , ma è anche vero che l'attestazione di cui al terzo comma dell'art. 161 non è soltanto una stima ed è indispensabile per l'ammissione al concordato, per cui saremmo più favorevole a far rientrare la fattispecie nella previsione dell'art. 27 del citato D.M.
      Zucchetti SG Srl