Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Spese di precetto

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    08/10/2014 19:40

    Spese di precetto

    Un precetto (successivo a decreto ingiuntivo passato in giudicato) quantifica alcune spese (poca roba) ulteriori rispetto a quelle indicate nel decreto ingiuntivo medesimo.
    Il termine di 20 gg per ricorrere contro il precetto scade dopo la dichiarazione di fallimento. Il precetto è stato notificato prima della declaratoria fallimentare.
    Le spese liquidate nel decreto ingiuntivo chieste al chirografo a mio avviso sono da ammettere come domandato, senza particolari problemi.
    Le ulteriori spese di precetto non sono da ammettere neppure al chirografo (in quanto relative ad un precetto non definitivo) o, (non sono Avvocato e potrei scrivere delle castronerie) sono da riconoscere al chirografo in quanto l'opposizione a precetto riguarda solo vizi formali dell'atto che non incidono sul credito sostanziale (da ammettere al passivo fallimentare, quindi, comprendendo anche tali ulteriori spese ?)
    Grazie
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2014 20:49

      RE: Spese di precetto

      Le spese liquidate nel decreto ingiuntivo vanno riconosciute, in chirografo, in quanto portate da un titolo giudiziario passato in giudicato e con esse anche quelle successive strettamente collegate a detto titolo (registrazione, notifica, ecc.), indipendentemente dal precetto, nel senso che sarebbero comunque dovute anche se il creditore non avesse notificato il precetto, ove le ha elencate, in quanto utilmente sostenute in un momento in cui il debitore era in bonis.
      Rimangono le spese strettamente riferite al precetto, la cui debenza, comunque in chirografo, può essere dubbia perché, da un lato anche il precetto è stato notificato quando il debitore era in bonis, per cui le relative spese andrebbero riconosciute, ma, dall'altro, questo atto, anche se non è quello iniziale dell'esecuzione, è comunque propedeutico all'esecuzione individuale, che non può più essere iniziata per l'intervenuto fallimento del debitore, per cui noi propenderemmo più per la non ammissione in quanto atto preliminare all'espropriazione che non può avere seguito.
      Zucchetti SG Srl