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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Pagamenti parziali dopo la notifica del D.I. e ammissione delle spese di precetto
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Ivana Lorella Solidoro
Casarano (LE)12/02/2014 20:28Pagamenti parziali dopo la notifica del D.I. e ammissione delle spese di precetto
Un dipendente di una Società fallita nel 2013, nel 2012 ottiene D.I. per le somme dovute a titolo di TFR. Dopo aver notificato alla Società il D.I. insieme all'atto di precetto, riceve un pagamento parziale. Successivamente alla Società viene notificato un secondo atto di precetto per la somma residua dovuta per Tfr. e spese.
Dopo il fallimento, (il D.I. è ormai definitivo) il dipendente si insinua al passivo e nell'istanza imputa i pagamenti parziali ricevuti innanzitutto alle spese legali sia a quelle liquidate in D.I. sia a quelle successive degli atti di precetto, allegando la ricevuta del pagamento parziale in cui si legge che "il pagamento è in acconto sulle maggiori somme di cui al D.I. n. xxx e successivo atto di precetto".
Ciò vuol dire che nel verificare l'importo dovuto per TFR non devo tener conto dell'intera somma pagata ma devo scorporare innanzitutto tutte le spese legali: quelle del D.I., e dei due precetti notificati? E' corretto tale comportamento? Di solito le spese di precetto e pignoramento se infruttuose non le ammetto (ma di solito non ci sono pagamenti parziali.
Infine gli acconti ricevuti sul TFR sono al netto IRPEF, come calcolo il lordo dell'acconto per poterlo sottrarre dal TFR lordo IRPEF risultante in busta?
Spero di essere stata chiara e ringrazio per l'aiuto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/02/2014 11:55RE: Pagamenti parziali dopo la notifica del D.I. e ammissione delle spese di precetto
Il credito per Tfr va tenuto distinto da quello per le spese legali; queste ultime a loro volta, vanno distinte tra spese di cognizione (nel suo caso le spese del decreto ingintivo e precetto) e spese di esecuzione (dal pignoramento in poi,) perché ciascuna di queste voci gode di un trattamento diverso. Il credito per Tfr è assitito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., le spese del decreto ingiuntivo non godono di alcun privilegio e le spese per l'esecuzione rientrano invece nel privilegio, che viene prima di tutti, di cui all'art. 2755 c.c. (se l'esecuzione è mobiliare) o di cui all'art. 2777 (se l'esecuzione è immobiliare), salvo a degradare in chirografo in caso di pignoramento negativo, come pare di capire sia avvenuto nel caso da lei prospettato In questo caso, quindi, il credito per il pignoramento comunque esiste e va riconosciuto, ove ne sia data la prova, ma, non essendo il pignoramento risultato utile per i creditori, non può essere riconosciuto il privilegio citato.
Di conseguenza, il credito vantato dall'istante si può dividere in due voci: una assorbe il credito privilegiato per Tfr e l'altra il credito chirografrio per spese di giustizia di cognizione ed esecutive. Questa distinzione è importante ai fini della risposta alla sua domanda perché, a norma del secondo comma dell'art. 1193 c.c., in caso di più debiti verso la stessa persona, ove il debitore non abbia fatto una espressa imputazione, "il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico". Nel suo caso, quindi, essendo i due debiti entrambi scaduti, il pagamento parziale è stato correttamente imputato al debito meno garantito, ossia a quello chirografario per spese, rispetto a quello privilegiato per Tfr.
Questo dovrebbe superare le altre problematiche rappresentate.
Zucchetti Sg Srl
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