Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio ex art. 2764 - contratto di affitto agrario

  • Riccardo Bergamo

    Rovigo
    01/03/2018 17:28

    Privilegio ex art. 2764 - contratto di affitto agrario

    Un creditore del fallimento vanta crediti derivanti da un contratto agrario avente data certa.
    Il contratto aveva durata triennale dal novembre 2013 al novembre 2016. Il fallimento viene dichiarato il 22.01.2018. Il creditore chiede di essere ammesso al passivo con il privilegio ex art. 2764.
    A mio avviso il privilegio non può essere ammesso in quanto è valido solo per il credito dell'anno in corso e del precedente, prendendo come data di riferimento la dichiarazione di fallimento.
    Gradirei sapere se condividete il mio pensiero. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/03/2018 21:49

      RE: Privilegio ex art. 2764 - contratto di affitto agrario

      I crediti indicati nel primo comma dell'art. 2764 c.c. comprendono le "pigioni" ed "i fitti" di immobili, e, cioè, i corrispettivi dovuti dal conduttore per il godimento di immobili urbani e rustici. Per essi è diversa l'estensione della prelazione, a seconda che il contratto abbia o meno data certa (art. 2704 c.c.); nella prima ipotesi il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'anteriore e dei successivi e, nella seconda, solo per l'anno in corso e del susseguente.
      Come lei giustamente dice l'anno in corso, cui rapportare il precedente e i successivi, è quello della dichiarazione di fallimento, per cui conveniamo con lei che, in considerazione dell'epoca della cessazione del rapporto della data di dichiarazione di fallimento, nel suo caso, il privilegio on può essere riconosciuto
      Zucchetti Sg srl