Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito ipotecario e pegno

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    20/02/2018 17:47

    credito ipotecario e pegno

    Buonasera,

    un istituto di credito ha avanzato richiesta di ammissione allo stato passivo per un credito relativo ad un mutuo garantito da ipoteca di terzi soggetti ( tra cui i due soci falliti anche in proprio della snc fallita). Il mutuo era altresì garantito dalla costituzione in pegno di un saldo attivo di conto corrente che risulta di importo esiguo alla data di fallimento. La Banca in tale sede eccepisce la compensazione del saldo attivo con il credito relativo al mutuo.
    A mio avviso il credito della banca relativo al mutuo è da ammettere in chirografo nello stato passivo della società ed in privilegio ipotecario in quello dei singoli soci. Per quanto riguardo il pegno mi sembra si tratti di pegno regolare pertanto dovrebbe applicarsi l'art 53 l.f. In sede di stato passivo ( considerato che non si dovrà procedere ad alcuna vendita come previsto nei successivi commi dell'art 53 l.f. trattandosi di saldo attivo di conto corrente) si potrà accogliere la richiesta di compensazione dell'Istituto di Credito?

    grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/02/2018 20:54

      RE: credito ipotecario e pegno

      Va premesso che "Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem" (Cass. 08/08/2016, n. 16618).
      Normalmente le banche "si attribuiscono" la libertà di disporre della relativa somma, per cui., il più delle volte il pegno di saldo di conto corrente è un pegno irregolare.
      Se è così, la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventino - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli art. 2796 - 2798 c.c. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. Si tratta di un'ipotesi meramente contabile, estranea all'ambito di operatività della compensazione e devono dunque ritenersi inapplicabili, in caso di fallimento del debitore concedente, sia le disposizioni sulle modalità di realizzazione del bene costituito in garanzia in concorrenza della procedura concorsuale, sia la regola di cui all'art. 53 l. fall., sia, infine, i limiti alla compensabilità dei debiti verso il fallito di cui all'art. 56 l. fall., (Trib. Bergamo, 22/10/2015).
      In realtà l'incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevuti in garanzia, salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza, ex art. 1851 c.c., va a compensare il credito del pignorante, per cui normalmente si parla di compensazione (cfr. Cass. 21/11/2014, n. 24865), ma si tratta di una forma di compensazione particolare perché, in caso di inadempimento, la legge stessa prevede che il debito del creditore pignoratizio non è costituito dall'intero tantundem del pegno ma solo dall'eccedenza dopo il trattenimento della somma che estingue il suo credito, per cui è lo stesso art. 1851 c.c che, in considerazione della natura del pegno irregolare, prevede che il debitore non debba restituire l'intero importo del pegno ma solo l'eccedenza; e questa modalità deve poter operare anche in caso di fallimento del debitore, altrimenti si vanificherebbe lo scopo del pegno proprio a fronte della insolvenza del debitore.
      Se è così, il creditore effettua la "compensazione" e insinua il residuo credito, in chirografo nel passivo della società e in via ipotecaria nel passivo dei soci.
      Se, invece, trattasi di pegno regolare, la banca insinuerà il credito per intero, con la collocazione sopra indicata e poi potrà ottenere il pagamento ex art. 53 l.f., che si traduce, come lei giustamente rileva, in una compensazione.
      Zucchetti SG srl