Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
-
Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)10/12/2016 13:52insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Salve,
in un fallimento dichiarato nel 2015 gli ex lavoratori dipendenti si sono insinuati al passivo (per tfr e stipendi non percepiti) in base a decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi. Tali decreti ingiuntivi sono stati notificati negli anni precedenti al fallimento (2010-2014)e sono muniti di formula esecutiva in quanto provvisoriamente esecutivi. Su di essi, invece, non è apposto il provvedimento di cui all'art. 647 c.p.c., e nella istanza non è stata allegata la dichiarazione di mancata opposizione rilasciata dalla cancelleria.
Tuttavia, nel corpo dell'atto il legale, nell'interesse del lavoratore, ha dichiarato che il decreto ingiuntivo non sia stato opposto.
Ai fini dell'ammissione della domanda è sufficiente tale dichiarazione di mancata opposizione del decreto ingiuntivo rilasciata dal legale e contenuta nell'istanza stessa?
Grazie.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2016 13:01RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
La S. Corte, dopo alcuni tentennamenti ha costantemente statuito che in caso di fallimento dell'ingiunto intervenuto in pendenza del termine dell'opposizione non ancora proposta o anche decorso il termine per proporla, ossia in mancanza di opposizione, "Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (da ult. Cass. 29/02/2016, n. 3987; Cass. 11/10/2013, n. 22218; Cass. 23/12/2011, n. 28553; Cass. 13/03/2009, n. 6198; Cass. 31/10/2007 n. 22959; Cass. 26/03/2004, n. 6085); sicchè ove manchi, prima della dichiarazione di fallimento il decreto ex art. 647 cpc, il decreto ingiuntivo è tamquam non esset, anche il decreto era munito di provvisoria esecutività, con la conseguenza che il creditore non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito, di cui deve dare la dimostrazione come se appunto il decreto non fosse stato mai emesso, e non può pretendere il rimborso delle spese legali ingiunte, né successive.
Questa opzione sembra apparentemente in contrasto con la norma che prevede un termine di quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione, per cui- si è detto- sarebbe inutile la previsione di un termine per proporre opposizione se poi all'inutile decorso non si collegasse alcun effetto di irrevocabilità del decreto (In tal senso, Cass. 19/12/2000, n. 15959), ma la giurisprudenza sopra richiamata ha dato esauriente risposta tracciando la distinzione tra giudicato formale, interno, endoprocessuale, che si esprime nella impossibilità di utilizzare, contro il decreto, i mezzi di impugnazione ordinari, e il giudicato sostanziale, esterno che si ha con il visto che attribuisce la possibilità al decreto non opposto di produrre effetti al di fuori del processo. Alla luce di questa distinzione, l'esigenza di un controllo giudiziario sulla esistenza e validità della notifica del decreto diventa ineliminabile, perché è conseguente al principio del contraddittorio: "solo nei confronti dell'ingiunto che ha avuto conoscenza della provocatio dell'ingiungente si può configurare una acquiescenza alla pretesa avversaria ed il visto ex art. 647 c.p.c. ne costituisce l'accertamento, necessario all'efficacia extraprocessuale del giudicato, come, simmetricamente, l'accertamento dell'omessa od inesistente notifica è condizione ineliminabile della declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. cpc.".
Zucchetti SG srl
-
Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)13/12/2016 18:18RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Vi ringrazio della risposta.
Vi chiedo, inoltre, quali conseguenze ne derivano se il curatore proponesse l'ammissione di tali domande (basate su decreti ingiuntivi privi del visto di esecutorietà ex 647 c.p.c.) ed il giudice disponesse in tal senso nello stato passivo esecutivo.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/12/2016 20:36RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Quando esiste un indirizzo costante della Cassazione è meglio adeguarsi, altrimenti bisogna quanto meno motivare il dissenso, anche perché, se nulla si dice, si dimostra di non essere a conoscenza dei precedenti giurisprudenziali nella materia. Ma al di là della scarsa ortodossia a seguire una soluzione in dissenso, senza un motivato argomentare, rimane il fatto, da un lato, che l'ammissione sulla base del decreto ingiuntivo non dichiarat esecutivo ex art. 647 cpc, costituirà un precedente, che altri creditori in futuro potrebbero invocare e, dall'altro, che qualsiasi creditore di grado successivo a quello dei dipendenti potrebbe impugnare il credito ammesso dei dipendenti stessi a norma de. terzo comma dell'art. 98.
Ovviamente si tratta di eventualità poco probabili, pur se possibili, ma lei ci ha chiesto le conseguenze di un certo comportamento e noi le abbiamo dette; aggiungiamo che se, essendo coscienti dell'esistenza del debito verso i dipendenti, si vogliono ammettere i crediti di costoro, sarebbe opportuno fare riferimento quale fonte della prova non al decreto ingiuntivo, ma alla documentazione a questo allegata.
Zucchetti SG srl
-
Gemma Cannello
Rende (CS)21/01/2019 12:03RE: RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Mi inserisco in questa discussione relativamente ad un fallimento dichiarato nell'anno 2018, per una valutazione da effettuare con riferimento ad una insinuazione al passivo per crediti TFR, documentata da prospetto di calcolo Tfr, ultime 2 buste paga, decreto ingiuntivo notificato nel 2016 e rigetto di istanza di esecutorietà da parte del giudice del lavoro (in quanto decreto ingiuntivo già provvisoriamente esecutivo) emesso nell'anno 2017. In alternativa a tale orientamento, per il quale dovrei richiedere, ad integrazione del decreto ingiuntivo prodotto, il decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc, potrei dunque proporre l'ammissione de credito fondando la richiesta esclusivamente sull'altra documentazione prodotta (in particolare il prospetto di liquidazione Tfr rilasciato dalla società)? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/01/2019 19:22RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Muovendo dalla costante giurisprudenza richiamata nella prima risposta di questo dibattito, secondo cui, laddove il credito insinuato sia stato riconosciuto con decreto ingiuntivo del quale non sia intervenuta la dichiarazione di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento, lo stesso non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è dunque opponibile al fallimento, si ricava, in primo luogo, che tale decreto non può intervenire successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'ingiunto giacchè, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall.; inoltre legittimato a chiedere tale provvedimento è l'ingiungente e non lei quale curatore del fallimento dell'ingiunto, che non ha neanche interesse a farlo.
Ne discende ulteriormente, per un verso, che il creditore non può utilizzare il decreto ingiuntivo privo del visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. antecedente alla dichiarazione di fallimento dell'ingiunto quale titolo per ottenere l'ammissione al passivo, e, per altro verso, che quel creditore, poiché il decreto ingiuntivo ottenuto è come se non esistesse per il fallimento, deve fornire in altro modo la prova del suo credito.
Stabilire se il creditore nel caso ha fornito tale prova è difficile non conoscendo la situazione in concreto, per cui solo lei può dirlo che ha la consocenza della documentazione allegata.
Zucchetti SG srl-
Gemma Cannello
Rende (CS)22/01/2019 10:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Ovviamente l'invito a produrre il decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc sarebbe rivolto all'istante ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo. Ma la mia domanda è: in assenza del visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c, il credito potrebbe essere ammesso sulla scorta di altra documentazione probatoria fornita, anziché del decreto ingiuntivo? (nel caso specifico il prospetto di liquidazione TFR e le buste paga). Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/01/2019 19:38RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Ci sembrava di aver già risposto a queste domande quando, nella precedente risposta, abbiamo scritto che "Ne discende ulteriormente, per un verso, che il creditore non può utilizzare il decreto ingiuntivo privo del visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. antecedente alla dichiarazione di fallimento dell'ingiunto quale titolo per ottenere l'ammissione al passivo, e, per altro verso, che quel creditore, poiché il decreto ingiuntivo ottenuto è come se non esistesse per il fallimento, deve fornire in altro modo la prova del suo credito".
E' chiaro, quindi, che, eliminato dalla documentazione il decreto ingiuntivo, se il creditore fornisce in altro modo la prova del suo credito, questo può essere ammesso, visto che è provato. In sostanza deve far finta che il creditore non abbia mai ottenuto il decreto ingiuntivo ed esaminare la domanda nel merito vedendo se la pretesa è documentata.
Nella stessa risposta abbiamo detto che "Stabilire se il creditore nel caso ha fornito tale prova è difficile non conoscendo la situazione in concreto, per cui solo lei può dirlo che ha la conoscenza della documentazione allegata". Ossia non possiamo dire dall'esterno se le due buste paga e il prospetto del TRF, allegati del dipendente siano idonei alla dimostrazione del credito perché, se è vero che, in via astratta, questo il materiale probatorio è scarso e insufficiente, in concreto bisogna valutare la documentazione del fallito a sua disposizione, da cui potrebbero emergere elementi che sopperiscono alla carenza probatoria del creditore; bisogna valutare se vi sono altri dipendenti e quale documentazione hanno utilizzato per l'insinuazione, e così via.
Zucchetti SG srl
-
Giuseppe Positano
Lecce21/04/2021 19:54RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Salve, espongo il mio caso con l'auspicio che possiate fornirmi i chiarimenti richiesti. La società in bonis impugna dei verbali di accertamento INPS, con giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro. La società fallisce e la Curatela riassume il giudizio nei confronti dell'Inps. Successivamente l'inps si insinua al passivo per lo stesso credito; trattandosi di un credito sub judice il Curatore rigetta la domanda.
L'inps non si oppone allo stato passivo.
Il giudizio di primo grado dinanzi al giudice del lavoro condanna la Curatela al pagamento delle somme rinvenienti dai verbali di accertamento.
Vi chiedo se l'Inps, sulla base della sentenza di primo grado avrebbe diritto, qualora ripresentasse domanda di insinuazione tardiva, ad essere ammessa oppure se, stante la mancata opposizione allo stato passivo, la domanda di insinuazione potrebbe essere rigettata.
Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/04/2021 19:48RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione ex lavoratori dipendenti - mancata opposizione decreto ingiuntivo
Per evitare situazioni del genere di quelle da lei esposte, lla giurisprudenza concorde- prendendo spunto dall'art. 88 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod., per il quale "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva"- ha esteso l'ammissione con riserva condizionale a tutti i crediti che sono oggetto di accertamento da parte di altro giudice, la cui giurisdizione o competenza rimanga in via esclusiva anche in pendenza di fallimento, quale il giudice penale o amministrativo o il giudice speciale del lavoro.
Questo per dire che se, nel caso, la questione (di cui non conosciamo l'oggetto), rientrava nella competenza esclusiva del giudice del lavoro, l'Inps, insinuando al passivo lo stesso credito oggetto del giudizio pendente avanti al giudice del lavoro, doveva essere ammessa con riserva condizionate alla definizione della controversia di lavoro; non sappiamo se l'Inps abbia chiesto l'ammissione con riserva, ma sta di fatto, che il suo credito è stato escluso e l'Inps non ha proposto opposizione allo stato passivo, per cui quel provvedimento di esclusione fa stato nell'ambito del fallimento e l'Inps non può nuovamente far valere lo stesso credito che è stato già escluso in via definitiva dal passivo.
La situazione però si complica per il fatto che al giudizio ordinario ha partecipato la curatela (che ha riassunto il procedimento interrotto avanti al giudice del lavoro) per cui l'Inps dispone ora di una sentenza favorevole nei confronti del fallimento, che non può far valere nei confronti dello stesso fallimento. E' difficile uscire da questo impasse perché qualunque soluzione potrebbe essere sostenibile; a nostro avviso dovrebbe comunque operare l'effetto preclusivo endofallimentare del provvedimento di esclusione dal passivo, impedendo una nuova ammissione dell'Inps per lo stesso credito, anche se ora quel credito è fondato su una sentenza.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-
-
-