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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PRESCRIZIONE CREDITO
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Maurizio Pocetti
Lanciano (CH)10/03/2022 08:52PRESCRIZIONE CREDITO
Un fornitore vanta crediti per forniture del 1998/1999 nei confronti di una società ammessa alla procedura di concordato nel 2001. Solo nel 2021 la ditta fallisce a seguito di risoluzione del concordato.
Oggi nel 2022 la ditta presenta domanda di insinuazione al passivo in via tardiva .....possono ritenere il credito prescritto non essendo intervenuti solleciti interruttivi dei termini prescrizionali?
Grazie per la preziosa collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2022 18:23RE: PRESCRIZIONE CREDITO
La questione non è di facile soluzione.
In primo luogo dati i tempi nel caso è irrilevante il fatto che il credito in questione fosse stato compreso nell'elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato e poi verificato dal commissario, perché questo equivale a riconoscimento del diritto di credito che, a norma dell'art. 2944 c.c. determina l'interruzione della prescrizione, ma gli effetti dell'interruzione sono immediati nel senso che da quel momento inizia decorrere un nuovo periodo prescrizionale. A norma, infatti dell'art. 2945 c.c., gli effetti dell'interruzione sono duraturi per tutta la durata del giudizio solo se prodotti con l'atto introduttivo del giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio. Non ricorrendo queste ipotesi la prescrizione decennale è ricominciata a decorrere nel 2001, per cui se non vi è stato alcun atto successivo interruttivo, la prescrizione è maturata nel 2011 e, comunque i tempi sono così lungi che, anche se si prendesse come ulteriore riconoscimento di debito e, quindi come ulteriore atto interruttivo, la domanda di omologa, il risultato non cambierebbe.
Partendo da questa premessa si tratta di vedere se il creditore poteva, durante la fase del concordato e in quella dell'esecuzione a seguito dell'omologa, esercitare il proprio diritto di credito, che, a norma dell'art. 2935 c.c., segna il momento in cui la prescrizione inizia a decorrere.
La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma. 7.7.2021; Trib. Roma 3.2.2021) ha sostenuto che durante la procedura di concordato preventivo il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso perché il creditore non può esercitare il proprio diritto di credito, in forza del combinato dettato dagli artt. 168 e 184 l.fall., ma la Cassazione costantemente assume (cfr. tra le più recenti, Cass. Civ. 20889/2021; 20642/2019; 29982/2018) che he il titolare di un diritto di credito nei confronti di un soggetto sottoposto alla procedura di concordato preventivo è tenuto ad interrompere i termini di prescrizione secondo le modalità e gli strumenti indicati dagli artt. 2943-2945 in quanto l'ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, essendo sempre consentito allo stesso promuovere un giudizio di accertamento o di condanna.
Ultimo ostacolo è costituito dal secondo comma dell'art. 168 l. fall., per il quale "Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano". Questa disposizione, letta in combinato con il primo comma secondo cui "… i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore", viene interpretata nel senso che l'azione esecutiva o cautelare già introdotta dal creditore concorsuale, ancorché sanzionata con la nullità sospende la decorrenza del termine di prescrizione per tutta la durata del procedimento di concordato (spunto in tal senso si trae da Cass. 20.11.2018,n. 29982).
Come vede le problematiche sono tante e tutte molto complesse, per cui noi ci limitiamo a offrire le soluzioni diffuse, per le quali, nella specie, il credito è ampiamente prescritto, ma non nascondiamo che ci sono criticità che potrebbero anche giustificare una soluzione diversa. Ovviamente, sotto il profilo pratico, a lei quale curatore , dato il tempo decorso, conviene sollevare l'eccezione di prescrizione, che è corroborata dalle argomentazioni in precedenza sintetizzate, lasciando poi al creditore il compito di dimostrare il contrario in sede di opposizione.
Zucchetti Sg srl
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