Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Contratto appalto - clausola riserva proprietà - prededuzione

  • Gabriella Angela Massa

    Alessandria
    21/01/2021 12:13

    Contratto appalto - clausola riserva proprietà - prededuzione

    Buon giorno,
    vorrei sottoporvi i seguenti quesiti:
    La società poi fallita stipula con la società X contratto di subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere elettriche e meccaniche presso la committente Y. Il contratto contiene clausola di riserva della proprietà in ordine al materiale impiegato nell'esecuzione del contratto fino al pagamento del corispettivo.
    Il lavoro viene eseguito. La società subcommittente fallisce prima di aver pagato il corrispettivo.
    La società X deposita domanda di ammissione al passivo e chiede:
    - la somma corrispondnete al valore del materiale impiegato nel contratto in prededuzione in forza della clausola di riserva della proprietà
    - la somma corrispondente al valore della manodopera in chirografo.
    Posto che il contratto sia opponibile al Fallimento, mi chiedo:
    a) è valida la clausola di riserva di proprietà inserita in un contratto di appalto? In caso di risposta positiva, è possibile scindere il contratto di appalto in vendita con riserva di proprietà quanto al materiale e contratto d'opera quanto alla manodopera?
    b) la richiesta di prededuzione in ordine al credito corrispondente al valore dei materiali è fondata?
    Grazie mille
    Angela Massa
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/01/2021 20:30

      RE: Contratto appalto - clausola riserva proprietà - prededuzione

      La questione prospettata propone due preliminari problematiche:
      a- se la riserva di proprietà è applicabile solo in una vendita rateale, che è la fattispecie prevista e regolamentata dagli artt. 1523 e segg., c.c., o anche a vendite che prevedano un pagamento differito, seppur non rateizzato;
      b-se la riserva è applicabile ai soli contratti di vendita o anche ad altre tipologie di contratti.
      Sulla questione sub a) è intervenuta la S. Corte (Cass. 22/03/2006, n.6322) che ha statuito, sulla scia della prevalente dottrina, che "il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda un pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito; invero l'elemento caratteristico della vendita con riserva di proprietà è costituito, in entrambe le ipotesi ora enunciate, a fronte del differimento della prestazione relativa al pagamento del prezzo, dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo".
      Quanto sub b) non vi è dubbio che il campo esclusivo di operatività del patto di riservato dominio riguardi la vendita, in quanto lo scopo dell'istituto è quello, già accennato, di differire il trasferimento della proprietà- che è l'effetto della vendita, al pagamento integrale del presso, per cui la previsione tipica è quella della vendita a rate che, come detto, è stata estesa anche alle vendite con pagamento del prezzo differito, seppur non rateizzato.
      Il problema, allora si sposta nel capire che tipo di contratto è intervenuto nella fattispecie, se di appalto o di vendita o misto, equale normativa è applicabile.
      La giurisprudenza unanime, ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto ed il contratto di vendita, nel caso in cui alla prestazione di facere tipica del primo si associ la prestazione di dare, ritiene che deve aversi riguardo alla prevalenza del lavoro e della materia secondo il criterio della volontà delle parti contraenti, al fine di accertare se la prestazione della materia costituisca un mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro sia lo scopo essenziale del contratto, oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa sia l'effettiva finalità del negozio.
      Questa è una indagine che va scolta in concreto sulla base dei dati disponibili, tuttavia, considerato l'oggetto del contratto riguardante la realizzazione dell'impianto elettrico , ci sembra che ricorra la prima ipotesi in cui, cioè, l'intento delle parti non era tanto quello di acquisire il materiale elettrico, ma quello di dotare l'edificio in costruzione di un impianto elettrico funzionante. Inoltre, nel caso, si è trattato di un subcontratto, nel senso che è stato l'appaltatore della costruzione dell'edificio a stipulare con altri un contratto, peraltro espressamente qualificato di sub appalto, per la realizzazione dell'impianto elettrico; il che avvalora la tesi della stipula di un subappalto e non di una improbabile sub vendita, non meglio raffigurabile, che avrebbe dovuto comportare il trasferimento della proprietà dei materiali elettrici dal fornitore all'appaltatore e poi da questi al committente originario.
      Considerato come sub appalto il contrato in questione, diventa inapplicabile la clausola di riserva di proprietà, per cui il subappaltatore, può chiedere soltanto il prezzo stabilito per il sub appalto e non pagato e non certo il prezzo dei materiali.
      Zucchetti Sg srl