Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITO AGENTE EX ART 2751BIS N. 3 - RIVALUTAZIONE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    28/01/2021 10:50

    CREDITO AGENTE EX ART 2751BIS N. 3 - RIVALUTAZIONE

    Gent.mi
    un creditore chiede di essere ammesso in via privilegiata ex art 2751bis n. 3 a titolo di provvigioni a fronte di un contratto di agenzia. Il creditore chiede la rivalutazione monetaria.
    il quesito è il seguente: la rivalutazione monetaria, nel caso di specie, è dovuta?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/01/2021 19:59

      RE: CREDITO AGENTE EX ART 2751BIS N. 3 - RIVALUTAZIONE

      L'art. 2751 bis, n. 3, c.c. viene interpretato, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la "ratio" della stessa disposizione codicistica (consistente nel riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore), nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente (da ult. Cass. 27/10/2017, n.25639). Quando il rapporto di agenzia è a carattere prevalentemente personale, tale da godere del citato privilegio, rientra tra le controversie individuali di lavoro (cfr art. 409 n. 3 cpc) e come tale assoggettato alla disciplina di cui all'art. 429 cpc, per il quale, quando il giudice pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro per crediti di lavoro, deve determinare anche "il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito", ossia deve rivalutarlo.
      In sede fallimentare opera lo stesso criterio, per cui anche i crediti in questione, come quelli dei lavoratori subordinati, vanno rivalutati fino alla esecutività dello sttao passivo.
      Zucchetti Sg srl