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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Istanza da parte di giratario di cambiale
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Alessandro Cordioli
Villafranca di Verona (VR)20/09/2017 17:24Istanza da parte di giratario di cambiale
La società in procedura (A) ha ricevuto istanza di ammissione al passivo da parte del giratario di cambiale.
In dettaglio:
- la società in procedura A aveva rilasciato cambiale con dicitura "pagherete" a favore di proprio creditore (B);
- B ha successivamente girato la cambiale a C a parziale pagamento del debito che B aveva nei confronti di C;
- C, giratario della cambiale originariamente rilasciata da A a B, si insinua al passivo della procedura A sostenendo che per costante giurisprudenza la cambiale è da ritenersi fonte del credito vantato.
A completamento delle informazioni di cui sopra, la cambiale viene presentata in copia e non pare provvista di data certa.
L'istanza di ammissione così come presentata (i) deve essere accolta, considerandosi la girata quale atto sufficiente per considerare la procedura debitrice, oppure (ii) va respinta, ed in tal caso con quali motivazioni?
Grazie, saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2017 19:54RE: Istanza da parte di giratario di cambiale
Ci desta qualche perplessità la dicitura "pagherete" perché questa terminologia è tipica della tratta, con la quale il traente, nel caso A, ordina al trattario , nel caso B, di pagare una somma data a se stesso o al beneficiario alla scadenza indicata; dalla descrizione della fattispecie i che prevede che A rilascia una ca,mbiale in favore del proprio creditore B, che poi la gira a C, sembra invece di trovarsi di fronte ad un vero r proprio pagherò cambiario ove il traente coincide con la stessa persona tenuta al pagamento, per cui egli non ordina ad altri di pagare ("pagherete"), ma fa una promessa di pagare alla scadenza la somma indicata al portatore del titolo.
Ad ogni modo, la cambiale è un titolo di credito contenente una promessa oppure un ordine di pagamento, a seconda che si tratti di pagherò o di una cambiale tratta, che circola mediante girata, da apporre mediante annotazione sul retro, ed è un titolo di credito all'ordine caratterizzato per i caratteri che sono propri di questi strumenti: letteralità, autonomia ed astrattezza. Questo vuol dire che il credito individuato è soltanto quello che si evince dal documento (letteralità), che la circolazione del documento prescinde dal rapporto in forza del quale è stato emesso (autonomia) e non contiene la menzione della causa per cui è stato emesso (astrattezza).
Abbiamo richiamato questi ovvi principi perché il portatore del titolo può esercitare l'azione cambiaria o quella causale in cui la cambiale assume solo il ruolo di documento che prova e avalla l'esistenza del credito, nel mentre se il portatore prescinde completamente- come sembra essere avvenuto nel caso- dall'indicazione del rapporto sottostante, egli esercita una azione cambiaria, con termini di prescrizione diversi da quella causale. In entrambe, comunque è richiesta necessariamente la presentazione del titolo in originale o l'attestazione del cancelliere che è depositato nel fascicolo di altra causa, in modo da evitare che il titolo circoli mentre ne viene chiesto il pagamento.
Il fatto quindi che il creditore abbia presentato la cambiale in copia giustifica il rigetto della domanda di ammissione. Ove il creditore provveda alla produzione dell'originale, si è in presenza di una azione cambiaria diretta ex art. 33 legge camb., che non richiede particolari formalità se non il controllo di una serie continua di girate e che non sia intervenuta prescrizione (tre anni dalla data di scadenza), oltre, naturalmente alla prova del mancato pagamento, che può essere data in qualunque modo. Se invece è stata emessa da A una tratta, l'azione cambiaria nei suoi confronti è quella di regresso di cui all'art. 50 legge camb., che, salvo clausole particolari, richiede la levata di protesto (la cui omissione importa la decadenza dall'azione) e l'avviso al proprio girante; inoltre questa è soggetta a prescrizione, nel termine di un anno, decorrente dalla data del protesto.
Questi sono, in sintesi, i dati che deve verificare per decidere sulla domanda (sempr che venga presentato l'originale del titolo)
Zucchetti Sg srl
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