Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo di domande ultratardive + decadenza crediti tributari

  • Giuseppe Sciarrotta

    Corigliano-Rossano (CS)
    01/02/2017 20:07

    ammissione al passivo di domande ultratardive + decadenza crediti tributari

    Buonasera, vi prospetto la seguente situazione, grazie sin d'ora a chiunque vorrà fornire un parere:

    L'agenzia delle entrate presenta insinuazione al passivo ultratardiva (oltre tre anni dal decreto di esecutività dello stato passivo) per tributi relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; giustificando il ritardo, in quanto l'accertamento si basa su un indagine della guardia di finanza condotta nell'anno 2016.

    quesiti:

    1) E' giustificabile un tale ritardo (oltre tre anni)?;
    2) Trattandosi di debiti fiscali per i quali vige l'istituto della decadenza, si può eccepire la prescrizione in ambito di ammissione al passivo?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/02/2017 18:44

      RE: ammissione al passivo di domande ultratardive + decadenza crediti tributari

      La Cassazione (Cass. 13/10/2011 n. 21189; cfr. anche Cass. 12/12/2010, n. 24445 ), in tema di insinuazione ultratardiva di crediti tributari, dopo aver affermato che l'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l. fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione, ha precisato, da un lato, che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza non può discendere dalla sola non conoscenza della procedura fallimentare, e, dall'altro, che i lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle non possono costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del termine di cui all'art. 101. Ossia bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze. E' in relazione ai tempi strettamente necessari per lo svolgimento di questa attività che deve valutarsi la scusabilità del ritardo -il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo, tenendo conto che- aggiunge la Corte- ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l'esistenza del ruolo, che costituisce titolo valido attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale e che parimenti l'Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito con riserva di produzione dei documenti.
      Alla luce di questa giurisprudenza, fermo restando che è il creditore che deve fornire la prova della non imputabilità del ritardo, pare difficile che l'AdE possa giustificare il ritardo con fatto che gli accertamenti sono stati svolti solo nel 2016, per cui opteremmo per la inammissibilità.
      Zuccheti SG srl