Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo e compensazione

  • Daniela Aschi

    Roma
    13/06/2013 12:19

    insinuazione al passivo e compensazione

    Propone domanda tardiva ( fondata) di ammissione al passivo un creditore nei confronti del quale il fallimento è a sua volta creditore per una somma ben maggiore in base a sentenza di secondo grado emessa dopo il deposito della ricorso tardivo. Come regolarsi per l'ammissione e la parziale compensazione?.
    Grazie soprattutto per i sempre velocissimi tempi di risposta ai quesiti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2013 13:13

      RE: insinuazione al passivo e compensazione

      I dati non sono molti per capire se i crediti contrapposti sono compensabili, ma, se lo sono come, il curatore propone nel progetto di stato passivo di escludere il credito insinuato perché estinto per compensazione con il maggior credito della curatela. Potrebbe anche non dire nulla e ammettere il credito insinuato, per poi agire in via ordinaria per ottenere il pagamento del credito del fallito, ma in quella sede il debitore convenuto potrebbe opporre lui la compensazione, per cui si rischia, seguendo questa via, di perdere solo tempo e fare spese inutili.
      Zucchetti SG Srl
      • Daniela Aschi

        Roma
        13/06/2013 16:45

        RE: RE: insinuazione al passivo e compensazione

        Per quanto riguarda la possibilità di compensazione si tratta: quanto al credito vantato dal fallimento ( € 700.000,00 )portato da recentissima sentenza non ancora cosa giudicata, per restituzione somme a titolo di finanziamento; quanto al credito dell'insinuante ( € 5.000,00 ) si tratta di condanna al pagamento di spese legali da sentenza precedente la dichiarazione di fallimento.
        Grazie ancora
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/06/2013 18:09

          RE: RE: RE: insinuazione al passivo e compensazione

          Sono entrambi i crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento per cui la compensazione può operare. Anche quello affermato di recente in favore del fallimento crediamo che discenda da una sentenza di condanna che trae le conseguenze di un fatto antecedente, che costituisce la causa genetica del credito.
          Zucchetti Sg Srl
          • Maddalena Cottica

            sondrio
            01/06/2016 16:38

            RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo e compensazione

            Buongiorno una società fallita aveva una quota in una scarl che prevede l'esclusione del socio e la liquidazione della quota in caso di fallimento. La scarl a seguito di insinuazione al passivo è stata ammessa per Euro 1.000 e a distanza di diversi mesi è stata deliberata l'esclusione della società fallita riconoscendole la liquidazione della quota per Euro 500. La scarl non intende corrispondere la somma e vuole compensare quanto dovuto con il suo credito. E' possibile?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              03/06/2016 19:32

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo e compensazione

              La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, che, con la sentenza n. 22659 del 23/10/2006, hanno statuito quanto segue: "In tema di società, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento, pur rappresentando il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, non rilevano come fatto direttamente genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione (del patrimonio della società o della singola quota del socio, al verificarsi dei presupposti dello scioglimento del rapporto societario soltanto nei suoi confronti), ed alla condizione che a tale momento dal bilancio (finale o di esercizio) risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione "pro quota" al socio stesso di valori proporzionali alla sua partecipazione. Pertanto, il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società per effetto della dichiarazione di fallimento (ovvero, ai sensi dell'art. 2533 n. 5 c.c., nel testo introdotto dal d.lg. n. 6 del 2003, a seguito della delibera di esclusione che è in facoltà della società adottare in caso di fallimento del socio) nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera), con la conseguenza che, non potendosi considerare detto credito anteriore al fallimento, viene a mancare il presupposto necessario, ai sensi dell'art. 56 l. fall., per la compensabilità dello stesso con i contrapposti crediti vantati dalla società nei confronti del socio".
              Nello stesso senso Cass. 07/07/2008, n. 18599 che ha ribadito che "In tema di società cooperative, l'insorgenza del diritto del socio alla quota di liquidazione e del relativo credito si verifica soltanto in presenza di una causa di scioglimento del rapporto sociale, anteriormente vantando tale soggetto esclusivamente una mera aspettativa legata all'eventualità che, all'atto del verificarsi di detta causa, il patrimonio della società abbia una consistenza tale da permettere l'attribuzione pro quota di valori proporzionali alla sua partecipazione; ne consegue che, in caso di esclusione dalla società a seguito della dichiarazione di fallimento del socio, il credito di quest'ultimo relativo alla quota di liquidazione nasce - o almeno diviene certo - esclusivamente per effetto della dichiarazione di fallimento, ciò implicando l'assenza dei presupposti necessari per ritenerne la compensabilità, ex art. 56 l. fall., con i contrapposti crediti vantati dalla società nei suoi confronti".
              Alla luce di tanto la pretesa della Scarl non pare affatto fondata.
              Zucchetti Sg srl