Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio art.2755 cc

  • Marcello Saba

    Sassari
    23/01/2014 13:13

    privilegio art.2755 cc

    Un lavoratore dipendente ha inserito nell'istanza di ammissione al passivo la richiesta del privilegio ex art.27551 bis n.1 anche sulle spese legali sostenute nell'ambito del pignoramento presso terzi (sui canoni di locazione) eseguito prima della sentenza di fallimento.
    Ritengo che a tale credito possa essere riconosciuto un privilegio ex art.2755 cc solo ed esclusivamente nel caso in cui l'espropriazione sia ancora in corso e non nel caso in cui questo sia stato eseguito sui canoni di locazione pignorati. Ritenete sia corretto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2014 18:33

      RE: privilegio art.2755 cc

      Siamo d'accordo che il privilegio applicabile per le spese dell'esecuzione è quello previsto dall'art. 2755 cc. (che peraltro viene prima di quello dell'art. 2751 bis c.c. nella graduatoria) ed anche sulla limitazione a che la espropriazione sia ancora in corso. E' chiaro, infatti che se è in corso ancora l'esecuzione vuol dire che il creditore non è stato soddisfatto e quindi i canoni che il terzo doveva al fallito dovranno essere ancora riscossi, da cui l'utilità dell'esecuzione di aver evitato il pagamento diretto al locatore fallito e la possibile dispersione della somma ricevuta; se, invece, l'esecuzione presso terzi è terminata e vi è stata assegnazione del credito al pignorante questi è stato soddisfatto in parte o tutto del suo credito, ma preliminarmente gli sono state riconosciute le spese dell'esecuzione.
      Comunque data la priorità del privilegio che lei intende riconsoscre valuti se vale la pena impiantare una questione sul punto che alla fin fine potrebbe essere di nessuna utilità.
      Zucchetti SG Srl