Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

espropriazione ordinaria per escussione pegno su marchio e museo auto

  • Silvia Pavanello

    Milano
    10/11/2014 09:14

    espropriazione ordinaria per escussione pegno su marchio e museo auto

    Buongiorno.
    Un fallimento è stato dichiarato, a procedura esecutiva ordinaria, pendente a seguito dell'escussione di un pegno su marchio, e su complesso di beni ( auto d'epoca).
    tale procedura può proseguire, ex art, 53 LF ? il Fallimento può intervenire, ex art. 107 LF ? la distribuzione del ricavato della vendita in sede esecutiva ordinaria verrà disposta in sede fallimentare ? Nel caso di dubbi interpretativi su quest'ultimo punto, è possibile concordare preventivamente la distribuzione in sede fallimentare con il creditore procedente pignoratizio?
    Grazie .
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/11/2014 20:14

      RE: espropriazione ordinaria per escussione pegno su marchio e museo auto

      Non ci risulta l'esistenza di una normativa speciale che consenta al creditore pignoratizio su un marchio o su auto d'epoca di iniziare o proseguire l'azione esecutiva in pendenza di fallimento del debitore, per cui se è così (in tema normativo non si può mai essere sicuri al 100%) il procedimento esecutivo va dichiarato improcedibile, a meno che il curatore non intenda subentrare nello stesso a norma del sesto comma dell'art. 107. Ed è chiaro che se il curatore, sostituendosi al creditore esecutante, continua il giudizio esecutivo, il ricavato va attribuito al curatore (unico soggetto legittimato all'esecuzione), che lo distribuisce nel fallimento. Ne consegue che il creditore pignoratizio, una volta dichiarato il fallimento del debitore, può muoversi soltanto nei limiti di cui all'art. 53 l.f., che dà ancora la facoltà al creditore di procedere alla espropriazione fuori concorso e di soddisfarsi nei limiti del proprio credito, rimettendo al fallimento la quota del ricavato eccedente che sopravanza tale credito, ma deve essere previamente ammesso e autorizzato dal giudice delegato e, comunque, è tenuto al conguaglio finale in sede fallimentare in quanto le somme riscosse non sono a titolo definitivo.
      Zucchetti SG Srl