Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
AMMISSIONE AL PASSIVO E PRECLUSIONE REVOCATORIE
-
Massimo Burgazzi
PIACENZA21/03/2014 16:51AMMISSIONE AL PASSIVO E PRECLUSIONE REVOCATORIE
Ho da sottoporre un quesito di natura pratica.
In un'insinuazione al passivo, una Banca chiede di essere ammessa per euro 60, in forza di un anticipo export (su fattura emessa nei confronti di un cliente della società fallita): nell'analizzare la documentazione, rilevo un incasso qualche mese prima del fallimento di 40, incasso che - con tutta probabilità - potrà essere oggetto di revocatoria.
Ora, non trattandosi di contratto di somministrazione o ad esecuzione continuata, temo - ammettendo il credito per 60 - di incorrere nella preclusione di cui alla sent. Cass Sez. Unite 14.7.2010, n. 16508.
Quindi, cosa devo fare per non rischiare le dette preclusioni? Rigettare il credito per intero, e trovarmi così una sicura opposizione allo stato passivo, nonostante sia pacifico che alla Banca spettano ancora 60 euro?
In generale, quando la domanda di insinuazione al passivo presenta incassi a deconto a favore del creditore, come occorre comportarsi in base all'insegnamento della Suprema Corte nella sentenza succitata?
Grazie e cordiali saluti
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/03/2014 11:45RE: AMMISSIONE AL PASSIVO E PRECLUSIONE REVOCATORIE
Classificazione: STATO PASSIVO / ESCLUSIVITA'Se abbiamo ben capito, la banca creditrice di 100 per anticipo su fattura, si insinua per 60 avendo portato a deconto del proprio credito un incasso di 40.
Se le cose stanno così, non crediamo sia applicabile alla fattispecie la sentenza da lei richiamata delle Sezioni unite, che riguarda l'ipotesi in cui il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione tra un proprio creduto e un proprio debito; in questo caso, giustamente la corte ha ammesso che si verifica una preclusione endofallimentare rispetto ad ulteriori richieste finalizzate a rimettere in discussione l'efficacia degli atti attraverso i quali era stata attuata la compensazione, e cio' in quanto l'indagine del giudice delegato avrebbe investito non solo il titolo da cui deriva il credito compensato, ma anche la sua efficacia e validità.
Nella stessa sentenza, però, si spiega che "del tutto diverso, viceversa, risulta il caso in cui venga ammesso al passivo del fallimento un credito residuo, rispetto ad altro gia' soddisfatto in attuazione di un medesimo contratto di somministrazione o ad esecuzione continuata" ma il discorso a maggior ragione (oerchè non vi è identità di titolo) può riguardare pagamenti effettuati in base a rapporti diversi. "In tali ipotesi, chiariscono le Sez. Un., l'accertamento dell'esistenza di una posizione creditoria da parte del giudice determina un effetto preclusivo esclusivamente per quanto concerne l'avvenuta quantificazione del credito ammesso, senza tuttavia che tale effetto possa essere esteso anche agli adempimenti precedentemente intervenuti e per i quali, conseguentemente, non era stata formulata alcuna richiesta di ammissione.
In questa fattispecie crediamo vada rapportato il caso da lei prospettato (se le cose stanno così come all'inizio ipotizzato) perché in sede di ammissione al passivo l'indagine del giudice delegato è limitata all'esame dell'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della relativa richiesta (ammissione del credito per 60) e non si estende, al contrario, ad una verifica relativa alla opponibilità alla massa del pagamento parziale antecedente di 40, pagamento che, fra l'altro, costituisce atto giuridico del tutto autonomo e potenzialmente oggetto, di per se', di azione revocatoria.
Zucchetti Sg srl
-