Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

SURROGA INPS

  • Antonio Fusella

    Torrevecchia Teatina (CH)
    12/02/2015 19:54

    SURROGA INPS

    l'inps si surroga per parte del credito spettante al dipendente (perché ha pagato solo il tfr mentre il dipendente é ammesso per tfr e stipendi + riv e interessi). Nel ricorso per surroga l'inps chiede il privilegio 2751bis n.1 e il 2776 c.c.. Però il software fallco, quando si attribuisce il privilegio A3.1 parla solo di art. 2751bis n. 1. Come comportarsi in questo caso?. Inoltre volevo chiedere, l'inps quando ha pagato ha fatto la trattenuta irpef ma ora chiede di sostituirsi per il lordo, quindi semmai tale somma verrà poi pagata dal fallimento non occorrerà fare nessuna ritenuta irpef, giusto?.
    Ultima domanda, in questo caso come detto sopra, l'inps chiede di sostituirsi solo per il tfr e non anche per gli stipendi (perché quelli non li ha anticipati in quanto precedenti ai 2 anni dal fallimento). Quindi se ipotizziamo il credito ammesso fosse 1000 per tfr e 1000 per stipendi, 200 per interessi totali e 100 per rivalutazione totale e l'inps chiedesse di sostituirsi per 1000 di tfr + 100 di interessi e 50 di rivalutazione, dovrei fare una surroga a metà mentre l'altra metà rimarrebbe come credito in capo al dipendente vero?. E' possibile gestire agevolmente con fallco questa evenienza?.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2015 11:51

      RE: SURROGA INPS

      Classificazione: PRIVILEGI / SUSSIDIARI
      Per quanto attiene alla prima domanda ricordiamo che l'art. 2776 c.c. individua i crediti privilegiati mobiliari (che possono cioè soddisfarsi con il ricavato mobiliare) con collocazione sussidiaria sugli immobili 8ossia che se insoddisfatti con il ricavato mobiliare, possono essere pagati con il ricavato immobiliare dopo aver soddisfatto i privilegi immobiliari e le ipoteche); tale norma, quindi, non concede un ulteriore privilegio, ma consente che alcuni privilegiati mobiliari possano essere soddisfatti anche col ricavato immobiliare, per cui, anche in mancanza di richiesta da parte dell'interessato, la sussidiarietà va concessa qualora sia interessato uno dei privilegi che ne gode.
      Tutto questo meccanismo Fallco lo conosce bene, tanto per ogni privilegio lei trova nella tabella l'indicazione Suss. (abbreviativo di sussidiario), con a fianco l'indicazione se positiva e il numero relativo alla sua collocazione. Orbene, uno dei privilegi mobiliari con collocazione sussidiaria è quello che assiste i crediti di cui all'art. 2751bis c.c. e, in particolare quello per TFR, perché proprio questa voce è posta al primo grado dei privilegi sussidiari. Di conseguenza se lei va alla tabella dei privilegi Fallco ed esamina la voce da lei indicata Prg. 15 Prefer. A3.1, lei trova le seguenti indicazioni: Gen/Spe Gen, il che significa che il privilegio in esame ha natura generale e poi Suss. SU1, ossia che il privilegio in questione ha collocazione sussidiaria di primo grado, come appunto prescrive l'art. 2776 c.c., oltre, ovviamente alla spiegazione del privilegio "crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c."
      Lei quindi, basta che riconosca il privilegio A3.1 e Fallco, in sede di riparto, tratterà il credito in questione come in precedenza detto, senza ulteriore intervento da parte sua.
      Quanto alla ritenuta di acconto, è chiaro che non può essere fatta due volte, per cui avendo già provveduto l'Inps, il fallimento rimborsa all'Inps quanto da lui sborsato.
      La distinzione da lei fatta nella terza domanda è in linea di massima corretta, anche se sia gli interessi che la rivalutazione andrebbero graduati sia con riferimento all'importo ma anche al tempo; tuttavia, seppur empiricamente va ben ed ovviamente Fallco gestisce anche questa situazione. Per informazioni su come operare si rivolga all'Ufficio assitenza Zucchetti SG, i cui addetti saranno lieti di poterla aiutare.
      Zucchetti Sg srl .
      • Maurizio Pocetti

        Lanciano (CH)
        23/03/2022 16:17

        RE: RE: SURROGA INPS

        MI intrometto per un chiarimento forse banale ma mi sorge un dubbio.
        Laddove la surroga Inps invochi il privilegio 2776 per TFR , la collocazione sussidiariamente su un attivo immobiliare privo di ipoteche deve essere sempre subordinata ad una prova di infruttuosa esecuzione sui mobili per legge? Solitamente l'Inps quando presenta domanda per Surroga ex art 115 LF richiama genericamente il privilegio 2776 ma non fornisce prova dell'infruttuosa esecuzione sui beni mobili.
        Grazie per la risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/03/2022 19:49

          RE: RE: RE: SURROGA INPS

          L'Inps, esercitando la surroga per il TFR anticipato, si pone nella medesima posizione in cui si trovava il dipendente titolare del credito, per cui il discorso sull'art. 2776 c.c. riguarda non solo l'Inps, ma anche i dipendenti come tutti gli altri creditori previsti da tale norma. Si tratta di crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, per cui dovrebbero trovare soddisfazione con il ricavato mobiliare, ma il legislatore, in base a valutazioni di carattere socio politico, ha ritenuto di attribuire una maggiore protezione ai crediti elencati nell'art. 2776 c.c., prevedendo espressamente che questi crediti "sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari".
          Questa collocazione sussidiaria non compete alle parti né deve essere richiesta dall'interessato in quanto è la legge che la prevede, e, poiché la predisposizione dei progetti di riparto rientra nei compiti del curatore, è questi che, dopo aver distribuito l'attivo mobiliare ai creditori con privilegio mobiliare, ove rilevi che quelli indicati nell'art. 2776 c.c. non hanno ricevuto completa soddisfazione con il ricavato mobiliare, distribuisce ad essi il ricavato immobiliare, dopo, però aver pagato i privilegi immobiliari e gli ipotecari, perché, come visto, la norma prevede che sono preferiti ai chirografi. Il creditore interessato alla collocazione sussidiaria non deve, quindi, fornire alcuna prova della infruttuosa esecuzione sui mobili, in quanto, come detto, l'infruttosità è riferita ai riparti fallimentari e non ad una pregressa attività esecutiva.
          Zucchetti SG srl