Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cassazione, sez. I, n. 18723/2018 privilegio artigiano

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    19/02/2019 13:24

    Cassazione, sez. I, n. 18723/2018 privilegio artigiano

    Gent.mi
    chiedo il Vs parere in merito alla decorrenza dell'obbligo di iscrizione all'albo artigiano quale requisito NECESSARIO per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2.
    Mi pare di poter interpretare che tale requisito debba essere ritenuto indispensabile (anche se non sufficiente di per sè) solo per il periodo successivo alla modifica intervenuta con l'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012 (conv. in L. n. 35 del 2012), mentre non possa essere applicato retroattivamente ai crediti maturati ante 2012.
    Per i crediti ante 2012, a mio parere, continua ad essere possibile per il creditore provare la propria natura artigiana secondo i soliti criteri come anche dettagliatamente precisati nel vostro manuale relativo ai privilegi, anche se il creditore non dovesse essere iscritto all'albo.
    Per i crediti sorti successivamente alla modifica 2012 costituirà invece condizione necessaria (ma non sufficiente) anche l'iscrizione all'albo artigiano.
    Ho ben interpretato?
    Grazie per una Vostra risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/02/2019 20:39

      RE: Cassazione, sez. I, n. 18723/2018 privilegio artigiano

      Non siamo completamente d'accordo con lei nel senso che anche prima della riforma del 2012 l'iscrizione all'albo era ritenuta necessaria dalla giurisprudenza per la concessione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c.. Ad esempio, il Tribunale di Milano nel 2007 (Trib. Milano 07/02/2007, n.1569) scriveva che "Non è condivisibile l'affermazione che il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5 c.c. deriverebbe dalla natura artigiana dell'impresa, desumibile dal solo fatto dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e dalla conseguente fruizione dei benefici previsti dalla legislazione speciale, oltre che alla natura tipicamente artigiana dell'attività (trasporto merci e traslochi). Tale tesi mal si concilia con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha natura costitutiva limitatamente al riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa speciale di sostegno. Quanto invece alla disciplina civilistica dell'artigiano (non assoggettabilità a fallimento, riconoscimento della natura privilegiata del credito derivante dalla prestazione artigiana), è necessario avere riguardo, oltre che al requisito formale dell'iscrizione all'albo (da ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente), a presupposti dimensionali ulteriori, che siano tali, per la loro modestia, da consentire di affermare che il fattore lavoro del titolare o dei soci sia prevalente sui fattori produttivi del capitale e del lavoro dipendente".
      Ed esattamente in questo senso era la nostra posizione nella guida giuridica ove, l'affermazione della natura indispensabile dell'iscrizione all'albo era data per scontata e si chiariva che questo dato, da solo, se costituiva presupposto indispensabile per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore di tale categoria di imprese, non era vincolante per l'affermazione, ad altri fini, del carattere artigianale dell'impresa, nè poteva essere fonte di presunzioni sulla natura dell'impresa medesima.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Cattani

        Reggio Emilia (RE)
        21/02/2019 13:07

        RE: RE: Cassazione, sez. I, n. 18723/2018 privilegio artigiano

        Ringrazio innanzi tutto per la Vostra risposta.
        Devo dire però che non sono del tutto convinta. Infatti, dalla lettura integrale della Sentenza delle SU n. 5685 del 2015 (peraltro richiamata nella recente sentenza in oggetto), viene chiaramente precisato che: "(..) Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della L. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavarela nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 cc."
        La recente Sentenza del 2018 in oggetto poi, richiamando la citata sentenza del 2015, con riferimento al testo antecedente la modifica del 2012, precisa che "(...) le SU con sentenza n. 5686 del 2015 hanno chiarito che la nozione di impresa artigiana va apprezzata esclusivamente alla luce dei criteri fissati in via generale dall'art. 2083 cc, e dunque tenendo conto del criterio della prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e della sua famiglia rispetto al capitale ed all'altrui lavoro, essendo invece non decisivo l'esclusivo riferimento al criterio del volume d'affari."
        E ancora: "(...) Ne consegue, con riferimento al regime anteriore alla novella del 2012, che l'iscrizione all'albo, pur avendo natura costitutiva, non fa sorgere alcuna presunzione circa la natura artigiana dell'impresa e dunque non rileva ai fini del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 5, cc".
        Perdonate l'insistenza, ma chiedo cortesemente che vogliate confermarmi la Vostra interpretazione anche alla luce della considerazioni che precedono.
        Grazie
        riferimento
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/02/2019 20:10

          RE: RE: RE: Cassazione, sez. I, n. 18723/2018 privilegio artigiano

          Lei fa bene ad insistere se non convinta e noi confermiamo quanto detto, igiacchè la precedente esposizione che abbiamo fatto è in linea con le sentenze da lei citate. Noi infatti abbiamo detto e ribadiamo che l'iscrizione all'albo era, già prima della riforma del 2012, elemento necessario ma non sufficiente per l'attribuzione del privilegio; il che vuol dire che se mancava l'iscrizione non si passava proprio a verificare le dimensione dell'impresa escludendosi direttamente il privilegio, nel mentre in presenza della iscrizione non per questo doveva essere riconosciuto il privilegio, in quanto detta iscrizione costituiva requisito indispensabile per passare all'esame della sussistenza dei requisiti dimensionali per attribuire il privilegio, che è esattamente quanto dicono le sentenze da lei richiamate.
          Allora cosa è cambiato dopo la riforma del 2012? E' cambiato il termine di riferimento normativo, nel senso che prima, quando (esistente l'iscrizione) si passava alla valutazione dei requisiti dimensionali la giurisprudenza prevalente (in contrasto con la dottrina maggioritaria) prendeva come base l'art. 2083 c.c. (come ricordano le sez. unite, che hanno escluso il riferimento all'art. 1 legge fall.); con la riforma è stata introdotto il principio che i crediti dell'impresa artigiana vanno "definiti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", per cui con tale riforma non è stato introdotto l'obbligo della iscrizione all'albo, che già esisteva come condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio, ma il principio che l'impresa artigiana va qualificata tale quando risponde ai requisiti di cui alla legge n. 443/1985 (cd. "Legge Quadro sull'Artigianato") e non più, diversamente dal passato, all'articolo 2083 c.c. (Fin da subito in tal senso, Trib. Torino Sez. 6 Civ.19.06.2014, Trib. Milano Sez. 2 Civ. 14.06.2013). Con la pronuncia da lei ricordata, le sezioni unite hanno poi precisato che la modifica introdotta all'articolo 2751-bis dal D.L. 5/2012, non ha natura interpretativa autentica e, quindi, non può essere applicata retroattivamente.
          Pertanto, per il periodo antecedente la modifica legislativa in parola, per la spettanza del privilegio era ancora necessario riferirsi alla nozione di cui all'articolo 2083 c.c., nel mentre per il periodo successivo il riferimento è alla legislazione di settore, fermo restando e confermato, sia per la giurisprudenza di merito che per quella di legittimità, che la semplice iscrizione all'albo artigiani, nell'apposita sezione del Registro Imprese, era ed è condizione necessaria ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza, con riferimento all'epoca di insorgenza del credito (cioè allo svolgimento della prestazione), di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana.
          Zucchetti SG srl