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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
termine domanda tardiva ex art 101 lf
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Oreste Giarrusso
Roma29/01/2020 20:41termine domanda tardiva ex art 101 lf
Il mio dubbio nasce dal fatto che la legge fallimentare non prevede più decreti di esecutività dello stato passivo sicché ove il gd decreti l’esecutività delle domande tempestive e successivamente l’esecutivita delle domande tardive il primo decreto è’ “Tamquam non esset” e ciò implica che il decorso dei termini, sia per la opposizione allo stato passivo quanto per il termine ultimo per il deposito delle istanze tardive art 101, decorre dal secondo decreto è non già dal primo.
Vorrei avere un vostro parere al riguardo.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/01/2020 18:49RE: termine domanda tardiva ex art 101 lf
La sua domanda richiede alcuni opportuni chiarimenti.
Lei parla di decreto di esecutività delle domande tempestive che diventa tamquam non esset, facendo probabilmente riferimento a Cass. 18/01/2018, n.1179 che usa questi termini, ma in un significato ben preciso e diverso da quello che lei attribuisce loro. La Corte ha infatti statuito che "In materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall." La Corte, fa quindi riferimento al caso in cui il giudice, alla fine di una udienza o di ogni udienza di verifica delle domande tempestivi dichiari esecutivo lo stato passivo benchè non abbia completato l'esame di tali domande ma abbia fatto dei rinvii per continuare l'esame; poiché lo stato passivo va dichiarato esecutivo alla fine dell'esame delle domande tempestive, le dichiarazioni di esecutività intermedie sono tamquam non esset, per cui il termine per le impugnazioni dello stato passivo decorre per i creditori in esso compresi dalla comunicazione dello stato passivo finale, come se, appunto, le dichiarazioni precedenti non vi fossero state (Conf. Cass. 11/07/2016, n.14099).
E' indubbio, pertanto che un creditore tempestivo che sia stato escluso dal passivo può proporre opposizione, giusto il disposto del primo comma dell'art. 99 l.fall., entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97, per cui se rimane inerte la esclusione diventa definitiva.
Discorso diverso riguarda le tardive il cui esame, come dispone l'art. 101, presuppone lo svolgimento di più udienze in considerazione del momento in cui vengono presentate, per cui per esse si è posto il problema se il procedimento per la trattazione delle domande di insinuazione tardiva debba essere unitario, con un'unica dichiarazione di esecutività dello stato passivo alla fine di tutte le udienze di verifica delle tardive, oppure se sia possibile procedere a successive dichiarazioni di esecutività frazionate, con le relative conseguenze circa i termini per l'impugnazione.
La Cassazione (Cass. 01/06/2017, n.13886) ha accolto la prima soluzione. Invero, proprio partendo dalla considerazione che il termine per l'impugnazione dello stato passivo delle domande tempestive decorre dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l'intero stato passivo (e non da comunicazioni che ineriscano a ciascuno o ad alcuni crediti soltanto), ne ha dedotto che anche per le insinuazioni tardive, il decreto di esecutività dello stato passivo è "l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività ed insuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa".
Noi abbiamo più di qualche dubbio sulla bontà di questa soluzione, perché si sposta ad un momento imprecisato il termine per le impugnazioni perché non si sa quando potrà essere emesso il provvedimento finale di esecutività dato che le domande tardive possono arrivare fino all'esaurimento delle operazioni di riparto; tuttavia questo ha afermato la Corte, per cui se si segue questo indirizzo, il termine per impugnare le decisioni sulle domande tardive (non su quelle tempestive) decorre dall'ultima dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle tardive.
Zucchetti SG srl
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