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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Canoni concessione demanio marittimo
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Gianandrea Facchini
Ravenna29/11/2016 00:08Canoni concessione demanio marittimo
Per una procedura fallimentare dichiarata nell'anno 2016, si chiede se il credito dell'Agenzia del Demanio relativo a canoni per gli anni dal 2007 al 2015 per una concessione demaniale marittima afferente ad un immobile goda del privilegio speciale di cui all'art. 2764 c.c. ed all'art. 2778 n. 16 c.c.. In caso affermativo si chiede se il creditore nella domanda di ammissione allo stato passivo debba indicare i beni oggetto del privilegio, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4 l. fall.. Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2016 19:33RE: Canoni concessione demanio marittimo
Non abbiamo trovato precedenti sulla natura privilegiata del credito per concessioni demaniali marittime, con cui si intendono quelle di spiagge e simili, e riteniamo che data la fonte e la regolamentazione del rapporto, questo non possa essere rapportato al normale rapporto di locazione convenzionalmente stipulato tra privati, cui si riferisce l'art. 2764 c.c.. Di conseguenza, salvo leggi speciali che ci sfuggono, il credito in questione dovrebbe essere considerato chirografario.
Qualora si ritenga di equiparare il credito del demanio a quello del locatore, che gode del privilegio di cui all'art. 2764 c.c., va detto che questa norma concede il pruivilegioper il credito dell'anno in corso, dell'anno antecedente e dei successivi, per cui, con riferimento al passato, dovrebbero essere assistiti da privilegio i crediti per canoni dell'anno 2016 e 2015, e non quelli ancora anteriori. Inoltre si tratta di privilegio speciale, per cui, come lei giustamente dice, il creditore deve indicare, almeno sommariamente, i beni oggettivamente vincolati all'uso dell'immobile, giusto il disposto dell'art. 93, co. 3 n. 4 l.f., con la sanzione dell'ammissione in chirografo in caso di violazione (comma 4 stesso articolo). Per la verità la Cassazione ha svuotato di contenuto questa previsione quando ha affermato che "In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2764 c.c., la mancata indicazione di tali beni da parte del creditore è priva di rilievo, atteso che l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso, sicché la verifica della loro esistenza non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto" (Cass. 21/06/2012, n. 10387). Ci sembra, tuttavia, che la Corte abbia confuso la mancata indicazione dei beni da parte del richiedente (indicazione che la citata norma richiede quale onere probatorio per il riconoscimento del privilegio), con il momento in cui effettuare il riscontro della esistenza dei beni, se all'atto della verifica o del riparto, cui è funzionale la norma dell'art. 93; invero anche se l'accertamento della esistenza dei beni gravati viene rinviata al momento del riparto, la elencazione degli stessi nella domanda di insinuazione è pur sempre necessaria proprio per capire quali beni bisogna ricercare secondo il creditore.
Zucchetti Sg srl
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