Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione creditore ipotecario

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    23/11/2015 17:35

    Insinuazione creditore ipotecario

    Una banca creditrice per mutuo fondiario ventennale garantito da ipoteca volontaria di primo grado chiede l'ammissione al passivo in un fallimento dichiarato il giorno 11/06/2015 nel seguente modo:
    a) una certa cifra per debito residuo a scadere (dal 30/6/2011 al 30/09/2027) in linea capitale (senza interessi) ;
    b) un 'ulteriore cifra per rate (capitale + interessi contrattuali) scadute al 31/05/2011. La data del 31/05/2011 è quella del passaggio a sofferenza del credito;
    c) un'ulteriore cifra per interessi di mora sulle rate scadute maturati fino alla data del fallimento (attendo prospetto dal creditore per conoscere le modalità di calcolo di questi ultimi);
    d) una certa cifra non ancora determinata nel quantum per coprire la prelazione ex art. 2855 c.c..

    La nota di iscrizione dell'ipoteca riporta il tasso applicato al mutuo.

    La mia proposta consiste nel:
    1) ammettere con la prelazione ipotecaria tutto il debito in linea capitale (scaduto e a scadere alla data del 31/05/2011) senza particolari distinzioni;
    2) estendere la prelazione ipotecaria agli interessi convenzionali per il periodo 30/10/2012 - 30/09/2015 (2 annualità contrattuali antecedenti al fallimento + quella in corso alla data del fallimento);
    3) estendere l'ipoteca sugli interessi al tasso legale maturati dal 1/10/2015 fino alla vendita;
    4) ammettere al chirografo gli interessi di mora perchè non coperti dall'iscrizione ipotecaria.
    Può avere un senso ?
    Grazie
    Cordiali saluti
    4)
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 20:07

      RE: Insinuazione creditore ipotecario

      Siamo d'accordo sulla soluzione sub nn. 1), 2) e 3). Qualche perplessità nutriamo sulla sua decisione sub 4), non perché sia errata, ma perché ci sembra abbastanza strano che nella nota di iscrizione non ci sia alcun riferimento agli interessi moratori. omunque se effettivamente è così, è corretto, escludere gli interessi moratori perché questi sono (eventualmente) dovuti per il triennio a condizione (i) che (come è sicuro che sia avvenuto, dato che si usano contratti abbastanza standardizzati) siano stati convenuti per iscritto, (ii) nell'iscrizione sia enunciata la natura e la misura degli interessi.
      Anche in presenza di queste condizioni, comunque non è pacifico il riconoscimento degli interessi moratori. Invero, all'argomento che l'art. 2855 c.c. non fa alcuna distinzione tra interessi, si obietta, tra l'altro, che, se è vero che la collocazione ipotecaria del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi". Questa argomentazione è, però, troppo debole per trarne una conseguenza di sì vasta portata (ammissione in chirografo e non in via ipotecaria degli interessi moratori (Cass. 8 luglio 1998, n. 6668,Trib. Napoli, 07/06/2006 in Giur. merito 2007, 6, 1648; Trib. Roma 12 luglio 1989, in Fall., 1990, 405; Trib. Vicenza 2 marzo 1988, ivi, 1222; App. Palermo 5 ottobre 1985, ivi, 1986, 1352; Trib. Roma 18 luglio 1982, ivi, 1983, 524; Trib. Milano 14 maggio 1990, in Dir. fall., 1991, II, 109), a fronte di una norma che non pone differenze tra i vari tipi di interessi e che pacificamente si applica a qualunque specie di ipoteca, anche all'ipoteca legale e a quella giudiziale, che può garantire espressamente una condanna al pagamento di una somma di danaro, oltre agli interessi moratori.
      Zucchetti Sg Srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        24/11/2015 17:04

        RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

        Specifico un po' meglio la questione relativa agli interessi moratori.

        Nell'atto di mutuo con ipoteca è scritto che: "la banca mutuataria consente che a suo carico venga iscritta ipoteca volontaria di primo grado la quale comprende il capitale mutuato, (...) GLI INTERESSI DI MORA".
        Nella conseguente iscrizione ipotecaria del 27/12/2005 viene evidenziato quanto segue:
        capitale: Euro 1.600.000,
        totale: Euro 3.200.000
        Tasso interesse annuo : 3,85% (quello indicato in atto per gli interessi non moratori).

        Successivamente, dato che la somma erogata definitivamente è Euro 1.400.000 e non Euro 1.600.000 viene redatto un "atto di frazionamento in lotti e consolidamento" con annotazione del 18/09/2007 di una riduzione di somma sull'iscrizione del 27/12/2005 ed un'annotazione del frazionamento in quote sempre con riferimento all'iscrizione del 27/12/2005.
        In queste 2 ultime annotazioni in Conservatoria non si fa riferimento ad interessi di alcun tipo (ma penso sia irrilevante).
        Le domande sono:
        - dato che l'atto originario di mutuo prevedeva la garanzia ipotecaria anche per gli interessi di mora, questi ultimi sono assistiti da ipoteca anche se sull'iscrizione in Conservatoria nulla è indicato ?
        - se tali interessi moratori sono garantiti da ipoteca vale sempre la regola delle 3 annualità tutelate da prelazione . Se sì, in quest'ultimo caso, sono annualità contrattuali o sono anni solari ? Se sono anni solari , l'ultimo anno solare garantito è quello che scade al 31/12/2015 (anno solare in corso alla data del fallimento? ?
        Grazie
        Cordiali saluti
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/11/2015 19:05

          RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

          Ciò che conta non è l'atto di mutuo, che può servire quale supporto interpretativo, ma la nota di iscrizione; in questa non sono indicati gli interessi moratori, bensì un importo totale per capitale e interessi, per cui se in questo totale rientrano i soli interessi corrispettivi calcolati al 3,85% secondo il tasso indicato nell'atto di mutuo per gli interessi non moratori, questi ultimi non possono dirsi compresi nella nota di iscrizione; viceversa ove l'importo totale non esaurisce quello del capitale e degli interessi corrispettivi, la quota residua sono proprio gli interessi moratori. Ovviamente in questo caso si può discutere se è sufficiente tale calcolo o deve essere espressamente esplicitata la voce per interessi moratori, e qui la soluzione può essere nell'uno o nell'altro senso, seppur una opzione per la considerazione anche degli interessi moratori deriva dal fatto che essi sono considerati nell'atto di mutuo, ed sarebbe abbastanza strano che non fossero indicati nella nota.
          Anche per gli interessi moratori vale la regola di cui all'art. 2855 c.c., del riconoscimento della prelazione per l'anno in corso e i due precedenti ed anche per questi l'interpretazione che l'anno o annata in corso è quella contrattuale.
          Zucchetti SG srl

          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            25/11/2015 19:11

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

            Solo tre piccoli precisazioni:
            1) quando parlate di importo totale dell'iscrizione ipotecaria intendete la cifra di Euro 3.200.000 e non di Euro 1.600.000 , al fine di verificare se gli interesi moratori sono ricompresi oppure no nella suddetta garanzia , giusto ?
            2) le 3 annualità contrattuali coprono il periodo 30/09/2012 - 30/09/2015. Essendo stato dichiarato il fallimento in data 11/06/2015, gli interessi moratori per il periodo successivo al fallimento (dal 11/06/2015 in poi) NON esistono tout court, in quanto, a mio avviso, non possono più maturare (se non altro perchè la società fallita non può più pagare, anche se volesse). Pertanto, se riteniamo che siano garantiti da ipoteca, il periodo assistito dalla prelazione va dal 30/09/2012 al 11/06/2015. E' corretto ?
            3) Gli interessi NON moratori, invece, continuano a decorrere anche dopo il fallimento (con garanzia ipotecaria al tasso contrattuale fino al 30/09/2015 e con garanzia ipotecaria al tasso legale dal 1/10/2015 fino alla vendita). E' corretto ?
            Grazie come sempre (anche della pazienza dimostrata).
            Cordiali saluti
            Paolo Alloisio
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              26/11/2015 18:44

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

              Considerazioni esatte. Solo sul punto sub2 rimane qualche perplessità perché il decorso degli interessi moratori per i mesi contrattuali successivi al fallimento sono previsti dalla legge se si ammette che l'art. 2855 c.c. comprenda anche questi; infatti una delle argomentazioni di chi si oppone a questa premessa è proprio che in tal modo si consente il decorso degli interessi moratori anche per un periodo successivo al fallimento. Essendo la soluzione incerta, può anche seguire la sua indicazione.
              Zucchetti SG srl
              • Paolo Angelo Alloisio

                NOVI LIGURE (AL)
                27/11/2015 08:36

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

                Perfetto. Grazie
                Per completare il quadro: cosa sono "le iscrizioni particolari prese per altri arretrati " ai sensi dell'art. 2855 comma 2, ultimo periodo, e come funzionano ?
                Cordiali saluti
                Paolo Angelo Alloisio
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  27/11/2015 12:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

                  Il secondo comma dell'art. 2855 c.c. prevede che gli effetti dell'ipoteca si estendano ai soli interessi relativi all'annata in corso alla data del pignoramento ed alle due precedenti per evitare che il creditore primo iscritto, ritardando l'esazione del credito, possa provocare un accumulo di interessi garantiti in danno del patrimonio del debitore, con danno per gli altri creditori La individuazione del periodo garantito circoscritto al "triennio", fa ovviamente riferimento ad una iscrizione preventiva, riguardante cioè interessi non ancora maturati al momento del sorgere dell'ipoteca, ma resta salva la possibilità di iscrivere, a garanzia di annualità ulteriori già maturate, altra ipoteca (iscrizione particolare), la quale prenderà effetto dalla sua data, senza pregiudicare le iscrizioni e le trascrizioni nelle more effettuate sugli stessi beni.
                  Zucchetti Sg srl
                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  21/02/2018 17:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

                  Buonasera,
                  mi inserisco per richiedere un parere in merito al seguente fatto.
                  Nel mio caso il creditore ipotecario richiede, con lo spesso grado ipotecario, oltre agli interessi corrispettivi anche gli interessi compensativi sull' intero impagato nelle tre annualità previste dall' art. 2855 c.c.
                  E' corretto ?
                  Grazie.
                  Alessandro Bartoli
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  21/02/2018 19:38

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

                  Prima ancora della collocazione bisogna porsi il problema della cumulabilità tra interessi corrispettivi e compensativi (è sicuro che il creditore non parli di interessi corrispettivi e moratori?). Invero, gli interessi corrispettivi sono dovuti in base al principio generale secondo cui l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di cosa dello stesso genere, proporzionalmente (e perciò corrispettiva) al godimento ricavato; essi, quindi, decorrono, nelle obbligazioni pecuniarie quali frutti civili della somma dovuta e decorrono, a norma dell'art. 1282 c.c., di pieno diritto, senza cioè bisogno di un'apposita previsione o di una messa in mora, dalla data in cui il credito è diventato liquido ed esigibile. Gli interessi compensativi, invece, che prescindono anch'essi dalla mora del debitore e dalla scadenza del credito, sono dovuti nei contratti di scambio quando le reciproche prestazioni dei due contraenti- che dovrebbero essere contestuali- non avvengono contemporaneamente, per cui la loro funzione è quella di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altro prima di ricevere da questi la controprestazione (art. 1499 c.c.).
                  nel suo caso, quindi crediamo che il creditore ipotecario, probabilmente per un mutuo o finanziamento, possa chiedere solo gli interessi corrispettivi, che godono della prelazione di cui all'art. 2855 c.c.. Controversa è invece la possibilità di chiedere, oltre agli interessi corrispettivi, anche quelli moratori, negata dalla Cassazione (Cass. 30/08/2007, n. 18312) sulla considerazione che l'espressione usata nel secondo comma dell'art. 2855 c.c. (capitale che "produce" interessi) rende evidente che la norma non si riferisce agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile (Conf. Trib. Messina 10/04/2015, n. 871, tra le più recenti)..
                  Zucchetti Sg srl

                • Alessandro Bartoli

                  Citta' di Castello (PG)
                  26/02/2018 15:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione creditore ipotecario

                  Grazie.
                  Buon lavoro.
                  Alessandro Bartoli