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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
AMMISSIONE CREDITO VERSO FIDEIUSSORE FALLITO
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Paolo Remia
Ancona02/05/2016 17:31AMMISSIONE CREDITO VERSO FIDEIUSSORE FALLITO
Gradirei conoscere il Vs. parere in merito al trattamento di un creditore (società di leasing) che intende insinuare il proprio credito nel fallimento di un soggetto che ha garantito, mediante rilascio di fideiussione, il contratto di leasing sottoscritto da una società.
Si rileva che il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo per risoluzione del contratto di leasing stante il mancato pagamento delle rate. Il decreto ingiuntivo risulta alla data del fallimento opposto ed il giudizio è ancora in corso. La fideiussione non prevede il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non ha data certa.
Io riterrei di dover esprimere nel progetto dello stato passivo la seguente posizione:
"Escluso per euro ......., in primo luogo poiché il contratto di fideiussione è privo di data certa e quindi non opponibile alla Curatela; in secondo luogo, poiché il decreto ingiuntivo n. .......emesso dal Tribunale di......in data ....., a favore del Creditore istante nei confronti della società......garantita dal Fallito, è stato opposto dalla società ingiunta ed è tuttora in corso procedimento di opposizione nei confronti dello stesso".
Mi chiedo tuttavia se sia possibile pervenire a conclusioni diverse per il secondo motivo, ossia all'ammissione con riserva del credito opposto condizionato all'esito del giudizio.
Distinti saluti
dr. Paolo Remia-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2016 19:44RE: AMMISSIONE CREDITO VERSO FIDEIUSSORE FALLITO
Per quanto attiene alla mancanza di data certa, la sua valutazione è ineccepibile, anche se ci sembra strano che una società di leasing non abbia dotato il documento fideiussorio di una data certa, seppur non attraverso la registrazione. E' da vedere anche se la fideiussione è citata nel ricorso per decreto ingiuntivo, che già servirebbe a fornire la certezza della data.
Per quanto riguarda l'esclusione nel merito, invece, la sua motivazione non ci convince molto, sempre che, come proprio detta motivazione lascia intendere, il creditore Alfa abbia ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'utilizzatore Beta, debitore principale, e non nei confronti del fideiussore Gamma, fallito. Se è così, non può escludere il credito vantato da Alfa e portato dal decreto ingiuntivo in danno di Beta con la motivazione che tale non è passato in giudicato, perché questa sarebbe corretta ove ingiunta fosse stata anche Gamma. L'esclusione può essere egualmente adottata sostenendo, più semplicemente, che il titolo giudiziario, peraltro non definitivo neanche nei confronti del debitore principale Beta, non è opponibile al fideiussore non essendo questi ingiunto.
Per lo stesso motivo non potrebbe ammettere il credito con riserva della definizione del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 96, co.2 n. 3, perché il fallimento non è parte di quel giudizio; e, del resto, non potrebbe esserlo neanche qualora l'ingiunzione fosse stata contro Gamma perché il fallimento dell'ingiunto avrebbe reso tamquam non esset il decreto ingiuntivo non divenuto definitivo prima del fallimento.
Stante questa situazione di una causa pendente tra Alfa e Beta, il cui esito può sicuramente influenzare la partecipazione di Alfa anche al fallimento di Gamma, quale fideiussore solidale, il credito di Alfa potrebbe essere ammesso al passivo con riserva condizionale, ossia ai sensi dell'art. 96, co.2 n. 1 l.f., in quanto l'esito del giudizio funziona quale evento futuro e incerto che condiziona l'ammissione. E' vero, infatti, che la sentenza che respingesse l'opposizione al decreto ingiuntivo farebbe diventare definitivo il decreto ingiuntivo tra Alfa e Beta e, a norma dell'art. 1306 c.c., non avrebbe effetto nei confronti di gamma, ma è altrettanto vero che sarebbe difficile escludere il credito di Alfa ove questo si insinuasse facendo valere un titolo definitivo nei confronti dell'obbligato principale. per cui l'ammissione con riserva, con la modalità citata, servirebbe solo ad abbreviare i tempi e semplificare la procedura.
Zucchetti Sg srl
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