Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prededuzione e prelazione ipotecaria

  • Stefano Pasquali

    Savona
    19/02/2017 18:28

    Prededuzione e prelazione ipotecaria

    Fallimento vecchio rito conseguente a concordato preventivo.

    La procedura fallimentare ha ereditato dal concordato le seguenti prededuzioni:
    1a) credito del commissario giudiziale per compenso
    1b) credito di un perito per compenso relativo alla stima di immobili in funzione dei giudizi di cui alla relazione art. 172 L.F.
    1c) credito di una banca che ha erogato le somme necessarie a costituire il deposito delle spese (debito contratto dalla società in bonis dopo l'ammissione, con autorizzazione del Tribunale)

    Nel corso del fallimento sono sorti altri crediti prededucibili ad oggi non soddisfatti:
    2a) crediti per compensi di periti
    2b) credito per campione fallimentare
    2c) credito del curatore per compenso

    L'attivo del fallimento è costituto da:
    A) liquidità già costituenti il deposito spese del concordato, incamerate dal curatore
    B) somme ricavate da vendite di immobili gravati da ipoteche

    Le prededuzioni della fase fallimentare verranno soddisfatte con i proventi immobiliari: si tratta infatti di spese specifiche (2a) ovvero di spese generali di gestione della procedura che trovano imputazione sugli immobili in applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 111 ter comma III (2b e 2c).

    I crediti prededucibili sorti in dipendenza del concordato (1a + 1b + 1c) sono superiori alle liquidità di cui al punto A)

    I realizzi immobiliari di cui al punto B) sono inferiori ai crediti ipotecari ammessi.

    Il dubbio che si pone è se sia possibile soddisfare le prededuzioni generate dal concordato con i proventi immobiliari (con conseguente sacrificio del creditore ipotecario).

    In caso di risposta negativa ci si chiede se nell'ambito dei crediti prededucibili 1a, 1b e 1c sia possibile operare delle distinzioni in funzione della natura dei crediti, con la conseguenza che le liquidità di cui al punto A) sarebbero ripartite secondo una graduazione e non in via proporzionale.

    Grazie.

    S. Pasquali
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2017 19:45

      RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

      La premessa è che non può essere fatta alcuna differenza tra le prededuzioni nate nel coso del concordato cui è seguito il fallimento e quelle nate nel corso di quest'ultimo, quanto a trattamento; differenze vi sono per quanto attiene all'accertamento (comma terzo art. 111bis), ma una volta appurati quali sono i crediti nati nel corso della precedente procedura che vanno pagati in prededuzione nel successivo fallimento, questi crediti vanno collocati nell'unica categoria dei crediti prededucibili e seguono le stesse regole. Di conseguenza le spese specifiche vanno soddisfatte col ricavato dei beni cui esse si riferiscono e quelle generali ripartite in proporzione tra i vari beni, giusto il disposto dell'art. 111ter, come del resto da lei stesso ricordato. Naturalmente, se il ricavato immobiliare è superiore a quello mobiliare o addirittura è l'unico, il peso delle prededuzioni graverà prevalentemente o in via assoluta su questi, anche in danno dei creditori ipotecari; così come se l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, va fatta una graduazione tra le prededuzioni da soddisfare.
      Questo per quanto riguarda le spese, ma tra quelle da lei indicate ve ne è una che è difficile collocare tra queste, e, cioè, quella sub 1c) per il credito erogato dalla banca per la costituzione del deposito. A nostro avviso, un tale credito effettuato per favorire l'accesso alla procedura gode della prededuzione, ma appunto costituisce un finanziamento, per cui non trova applicazione l'art. 111ter, bensì l'art. 111bis, il cui secondo comma stabilisce che "I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". In sostanza il creditore ipotecario non deve risentire di questo dedbito.
      Zucchetti Sg Srl
      • Stefano Pasquali

        Savona
        22/02/2017 20:56

        RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria


        Vi ringrazio per il parere.
        Emerge quindi che, quale che ne sia l'origine temporale, le prededuzioni troveranno soddisfazione sull'attivo "libero" sino a concorrenza e poi, per la parte residuata, sui realizzi degli immobili ipotecati, in via proporzionale a norma dell'art. 111 ter, comma III, L.F..
        Farebbe eccezione a questo regime il credito sub 1c), che non originando da una spesa esulerebbe dalla sfera di applicazione dell'art. 111 ter e rimarrebbe confinato nell'alveo dell'art. 111 bis. Non potendo trovare sfogo sull'attivo immobiliare gravato da ipoteca, detto credito, pur prededucibile, rimarrebbe alla fine non soddisfatto.
        E' una impostazione che fa leva sul tenore delle due norme citate (111 bis e 111 ter), la cui coniugazione non appare chiara, come avete avuto modo di rilevare in altri interventi.
        Rimane allora un dubbio. I principi espressi possono essere applicati anche alle procedure vecchio rito, quale quella nella quale il caso si pone ?
        Grazie ancora.
        S. Pasquali
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          23/02/2017 20:53

          RE: RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

          Pensiamo proprio di si perché l'attuale legislazione è figlia della elaborazione giurisprudenziale precedente alla riforma.
          per la precisazione, in ordine all'incipit della sua domanda, le spese generali non vanno prima pagate con il ricavo dei beni liberi e poi, per la parte residua, con quelli dei beni ipotecati, ma distribuite proporzionalmente sul ricavato mobiliare e immobiliare, sia quest'ultimo libero che ipotecato; e qui sta la differenza di trattamento tra le spese e gli altri debiti, alla luce delle norme di cui agli artt. 111bis e 111ter, sicuramente di non facile coordinamento, come da lei giustamente sottolineato. Con la conseguenza che alcune spese, in quanto costituenti un costo da detrarre dal ricavato lordo gravano anche sui beni ipotecati, questi ultimi sono esentati dal pagamento di altri debiti prededucibili, che possono restare insoddisfatti in mancanza di altre disponibilità.
          Zucchetti SG srl
          • Stefano Pasquali

            Savona
            08/03/2017 22:08

            RE: RE: RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria


            Vi ringrazio. Ora è chiaro il meccanismo generale di imputazione delle prededuzioni alle varie masse.
            Vorrei tornare però sulla natura delle varie voci prededucibili 1a), 1b) e 1c).
            Voi avete precisato che la prededuzione sub 1c) costituirebbe una debito e non un onere e che per tale ragione sarebbe applicabile l'art. 111 bis e non il 111 ter. Con la conseguenza che detta voce 1c), proprio in quanto non costituente un onere, non potrebbe essere imputata pro quota alla massa immobiliare ipotecaria e troverebbe quindi soddisfazione nei limiti della quota riferibile alla massa mobiliare, non gravata da privilegi speciali.
            Trovo qualche difficoltà nel comprendere la distinzione tra le voci 1a) 1b) e 1c) in quanto si tratta in tutti e tre i casi non di spese di gestione del fallimento ma di debiti prededucibili sorti in funzione della precedente procedura di concordato abortita (in sostanza, rispetto al fallimento non trovo diversi il credito prededucibile del commissario giudiziale per il suo compenso ed il credito prededucibile della banca che ha erogato le somme per il deposito del fondo spese del concordato).
            Vi chiedo, se possibile, ancora una precisazione sul punto.
            Grazie di tutto.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              09/03/2017 19:33

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

              Se lei considera come spese solo quelle inerenti alla gestione del fallimento, la distinzione tra le tre voci- riguardanti tutte passività sorte nella fase concordataria- effettivamente è difficile, ma, nel momento in cui si ammette che anche le passività sorte nella fase concordataria sono da trattare nel successivo fallimento come prededucibili, alla stessa stregua delle prededuzioni nate nel corso del fallimento, diventa necessario analizzare anche la natura delle tre voci in questione. Orbene, le prime due sicuramente riguardano spese contratte per la gestione della procedura concordataria, riguardando il credito per il compenso del commissario giudiziale e il credito per il compenso di un perito, si tratta in sostanza delle stesse voci di spesa che nel fallimento riguardano il curatore e lo stimatore. la voce sub 1c) attiene invece ad un finanziamento; il fatto che il finanziamento sia stato effettuato per accedere al concordato accorda al relativo credito la natuura prededucibile ai sensi dell'art. 182quater, ma rimane il fatto che si è trattato di un mutuo contratto dal debitore e, quindi di un debito e non di una vera e propria spesa di gestione.
              Detto questo, rimane sempre il fatto che si sta parlando di interpretazione di un dato, opinabile e quindi una diversa valutazione potrebbe ben essere sostenuta.
              Zucchetti SG srl
              • Riccardo Mengozzi

                Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
                27/04/2018 15:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

                I crediti prededucibili sorti in costanza di concordato ed ammessi al passivo del successivo fallimento, in presenza di attivo immobiliare e mobiliare dovranno quindi essere così soddisfatti:
                - credito del legale della società per la predisposizione del piano concordatario: in proporzione in base al ricavato delle singole masse;
                - credito del professionista della società per la predisposizione del piano concordatario: in proporziona in base al ricavato delle singole masse;
                - credito del Commissario Giudiziale: in proporzione in base al ricavato delle singole masse:
                - credito del Perito della società per la stima dei beni immobili: sul ricavato della vendita dei beni immobili.
                - crediti del Perito della società per la stima dei beni mobili: sul ricavato della vendita dei beni mobili.
                E' corretto?
                Nel caso in cui l'attivo mobiliare non permetta il soddisfo al 100% dei crediti prededucibili (generali e specifici imputati), i residui crediti (in quanto comunque prededucibili) possono essere imputati alla massa immobiliare a discapito dei creditori ipotecari?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  28/04/2018 17:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

                  Le prime tre voci comprendono spese di carattere generale, per cui, come lei correttamente propone, vanno pagate in proporzione sulla base del ricavao dalle singole masse.
                  La quarta voce, relativa al credito del perito che ha eseguito la stima immobiliare, costituisce una spesa specifica riguardante gli immobili che, se possibile, va imputata a ciascun immobile stimato; qualora, invece, il perito abbia fatto una unica stima presentando una unica parcella, è corretta la distribuzione della spesa sull'intero ricavato immobiliare in proporzione.
                  La quinta voce, relativa al credito del perito che ha eseguito la stima mobiliare, costituisce una spesa specifica riguardante i mobili e qui, poiché è pacifico che la stima sia stata unica e unitaria, la spesa va distribuita sul ricavato della vendita dei beni mobili.
                  La distinzione tra spese generali e specifiche è determinate anche per risolvere il suo quesito finale, perché le prima, interessando l'intera procedura, vanno soddisfatte con ciò di cui la procedura dispone, per cui se dispone di ricavi mobiliari e immobiliari, le stesse vanno distribuite in proporzione e se di una sola tipologia di ricavi (solo mobiliare o solo immobiliare) sarà questa ad essere utilizzata per il pagamento. Le spese specifiche, invece, riguardando singoli beni o una massa di beni, vanno soddisfatte con il ricavato del bene o della massa di beni cui esse si riferiscono, per cui se, ad esempio, dai mobili non si ricava nulla, il perito mobiliare non potrà essere pagato in prededuzione con il ricavo immobiliare in danno dei creditori che sui beni immobili vantano prelazioni; e viceversa.
                  Zucchetti SG srl
    • Gianluca Risaliti

      Livorno
      12/10/2019 10:14

      RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

      Buon giorno,
      nel caso, invece, di riparto endo-concordatario, quale collocazione trova il "finanziamento prededucibile"? E' da considerare anche in questo caso postergato rispetto alla soddisfazione dei crediti assistiti da prelazione ipotecaria o valgono regole diverse?
      Grazie.
      Cordiali saluti
      G. Risaliti
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        14/10/2019 18:57

        RE: RE: Prededuzione e prelazione ipotecaria

        Nel concordato non sono previste norme per i riparti, per cui le modalità di questi sono normalmente fissate dal tribunale con il decreto di omologa (che normalmente richiamano quelle fallimentari) e, in mancanza, si seguono gli artt. 111 e seg. l.f., quanto meno, nei principi basilari e salvo compatibilità. Uno di questi principi è che le prededuzioni vanno pagate prima delle prelazioni, che comprendono i privilegi, i pegni e le ipoteche, nel mentre diventa più incerto se applicare anche le speciche modalità di pagamento delle prededuzioni dettate dalla normativa fallimentare in quanto non sempre compatibili. E sotto questo profilo proprio l'art. 111 bis presenta problema perché nel concordato non c'è la verifica del passivo, non ci sono i conti speciali, previsti dall'art. 111 ter da leggere in combinazione proprio con il secondo comma dell'art. 111bis.
        Questo comporta la mancanza di un indirizzo univoco. Ad ogni modo, pur ad ammettere la completa applicazione della normativa fallimentare, l'art. 111 bis, come accennato, va letto in combinazione con il terzo comma dell'art. 111ter, che distingue le spese prededucibili in specifiche e generali chiarendo che le spese specifiche vanno pagate con il ricavato della liquidazione del bene cui si riferiscono e quelle generali vanno proporzionalmente distribuite su tutti i beni, compresi i beni ipotecati. L'art. 111bis fa riferimento alle altre prededuzioni, diverse dalle spese, che vanno pagate con il ricavato della liquidazione dei beni, ad eccezione di quelli gravati da ipoteca o pegno.
        Zucchetti Sg srl