Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito a...

  • Alberto Bombardelli

    Trento
    24/04/2015 10:23

    Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito allo stato passivo.

    Un'impresa che forniva energia elettrica alla fallita chiede, con domanda di insinuazione tempestiva, di essere ammessa allo stato passivo per un importo pari alle bollette insolute. Successivamente all'ammissione del proprio credito, a seguito di rettifica degli importi fatturati, l'impresa fornitrice emette, nei confronti della fallita, una nota di accredito chiedendo – con apposita istanza - la compensazione ex art. 56 L.F. di tali importi (a credito della fallita) con quanto già ammesso al passivo

    Sottolineando che gli importi scaturenti dalla nota di accredito si riferiscono al periodo prefallimentare, si chiede se sia ammissibile la compensazione richiesta, mediante modifica del provvedimento di ammissione al passivo del credito originario o se, invece, la compensazione non risulti ammissibile in quanto contraria al c.d. giudicato endofallimentare.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/04/2015 20:18

      RE: Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito allo stato passivo.

      Riteniamo che il creditore, che ha emesso la nota di accredito per ragioni contabili fiscali, non abbia, dal punto di vista giuridico, effettuato una vera e propria compensazione ma semplicemente una riduzione del proprio credito a seguito di rettifica delle voci del conto. L'ipotesi della compensazione in senso tecnico postula, infatti, l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria o atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere; accertamento che può essere rettificato in meno dal creditore anche dopo la chiusura dello stato passivo.
      Del resto, se così non fosse e, perma restando l'ammissione del creditore, il curatore agisse in un ordinario giudizio per il pagamento dell'importo di cui alla nota di accredito, nel giudizio ordinario quel creditore potrebbe comunque opporre in compensazione il suo credito già insinuato, non ritenendosi che la domanda di insinuazione al passivo implichi una rinuncia alla compensazione, che deve sere espressa e non tacita.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Bombardelli

        Trento
        04/05/2015 17:11

        RE: RE: Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito allo stato passivo.

        In tali casi, sia per le compensazioni in senso stretto che per quelle improprie (come quella indicata nel quesito posto), lo stato passivo va dunque modificato al fine di dare concreta attuazione ad una richiesta di compensazione ex art. 56 L.F. pervenuta successivamente all'ammissione dell'intero credito di colui che detta compensazione ora richiede?
        Ciò perché, se è vero che un creditore può sempre opporre in compensazione un suo credito già insinuato, vero è altresì che nelle operazioni di riparto finale i crediti devono essere assunti così come risultanti dallo stato passivo.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/05/2015 20:07

          RE: RE: RE: Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito allo stato passivo.

          Si certo, ma si tratta di una rettifica che può fare il curatore trattandosi di una diminuzione del credito insinuato.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Silei

            Ravenna
            14/02/2018 10:47

            RE: RE: RE: RE: Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito allo stato passivo.

            A proposito del giudicato endofallimentare:
            Una società consortile, costituita tra diversi partners, all'esclusivo scopo mutualistico di dare esecuzione ad un contratto d'appalto pubblico, chiede l'ammissione del proprio credito "per ribalto costi" al passivo del fallimento di una propria consorziata (prima transitata da una procedura di concordato preventivo con esito negativo).
            Il credito originario, antecedente alla domanda di concordato, viene poi ridotto per effetto di successivi pagamenti eseguiti dal committente e incassati direttamente dalla società consortile successivamente alla domanda concordataria, ma in forza di cessione di credito antecedente alla domanda medesima.
            Gli organi del fallimento non contestano il credito "per ribalto costi" esposto dalla consortile verso la propria consorziata, tant'è che lo ammettono come da richiesta. Tuttavia nel provvedimento di ammissione, gli organi del fallimento hanno cura di precisare che non ritengono legittima la compensazione operata a monte dalla consortile (in questo senso riconoscendo a verbale che il credito della consortile sarebbe superiore a quello richiesto) volendo con tale esplicita esclusione evitare che sulla operata compensazione si crei a sfavore del fallimento un giudicato endofallimentare (v. Cass., Sez. Unite, n. 16508/2010).
            Il quesito è il seguente: in ragione di tale espressa esclusione da parte del giudice delegato della compensazione, sussiste un onere in capo al creditore istante di opporre ex art. 98 l.f. il provvedimento (di ammissione) di esso giudice delegato al fine di evitare che sull'asserito diniego di detta compensazione si crei un giudicato endofallimentare (speculare a quello che al contrario si creerebbe per il curatore; v. cit. Cass., Sez. Unite, n. 16508/2010), con susseguente preclusione per il creditore di avvalersi ancora della compensazione in un separato giudizio? O viceversa tale eccezione potrà comunque essere sollevata e quindi discussa nel separato giudizio che il curatore andrà verosimilmente ad attivare nei confronti del creditore per il recupero delle somme trattenute, appunto, a titolo di compensazione?
            Per completezza si riporta il testo del provvedimento del G.D.. «Il Giudice Delegato dispone: l'ammissione per l'importo di € 281.742,84 in via chirografaria, come proposto dai curatori. Si ritiene, infatti, come sostenuto dai curatori, che il credito di XXX s.c.a.r.l. non sia compensabile con il credito vantato da YYY nei confronti della medesima essendo quest'ultimo sorto, a differenza del primo, in corso di procedura per i motivi indicati nel presente verbale d'udienza dai curatori e che devono intendersi qui integralmente richiamati.» Per ulteriore completezza si osserva che nel richiamato verbale d'udienza è stato precisato quanto segue: «Per tutto quanto esposto, in conclusione, i curatori non possono non ammettere come richiesto il creditore XXX s.c.a.r.l., ma devono evidenziare, onde evitare la formazione di un giudicato endofallimentare favorevole alla ricostruzione operata dalla stessa XXX s.c.a.r.l., che la stessa è ancora titolare di un credito non compensabile e dunque non ancora insinuato allo stato passivo del presente fallimento».
            Grazie per la collaborazione
            Alessandro Silei - Ravenna
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              14/02/2018 21:46

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione ex 56 L.F. invocata da un creditore successivamente all’ammissione definitiva del proprio contro-credito allo stato passivo.

              Se abbiamo ben capito dalla sua descrizione il creditore, sebbene sia stata contestata la compensazione effettuata, è stato ammesso al passivo il credito residuo, in conformità cioè alla somma indicata nella istanza di ammissione e frutto della parziale estinzione del suo credito per compensazione, e non il credito per l'intero importo, senza cioè considerare la parte compensata.
              Sono due tesi che in passato hanno entrambe trovato accoglimento, ma ci sembra che ll primo indirizzo abbia perso consistenza negli ultimi anni riconoscendosi, da un lato, che l'ammissione dell'intero credito non va ultra petitum in quanto è il credito esposto dal ricorrente, che poi lo decurta perché parzialmente estinto, e, quindi negata questa estinzione, riprende la domanda originaria, e dall'altro per il principio affermato dalle sezioni unite del 2010 e ripreso anche di recente (cfr. Cass. 1/10/2016, n. 22044 ), per il quale "Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza, di modo che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione".
              La situazione da lei descritta è emblematica delle difficoltà che si creano, ammettendo il creditore per l'importo residuo effettuata la compensazione. Se, infatti, nel suo caso il creditore ha chiesto l'ammissione per € 281.742,84 in chirografo ed è stato ammesso per tale importo, non è legittimato a proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. dato che, per tale norma, con questa impugnazione il creditore contesta "che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta".
              Il fatto che nel verbale di stato passivo sia stata posta la frase da lei riportata che valore ha? Dipenderà dall'interpretazione che farà il giudice della causa quando il curatore vorrà far valere il credito del fallito, ma, a nostro avviso- a fronte della difesa del creditore che invocherà il giudicato e il dato concreto che il credito del fallito è estinto per compensazione dato che, al di là delle formule utilizzate, la compensazione da lui richiesta è stata riconosciuta tanto che egli è stato ammesso al passivo per il residuo suo maggior credito- il creditore ha buone possibilità di uscirne vittorioso.
              Zucchetti Sg srl