Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

pagamento ctu in giudizio intentato dalla Curatela

  • Marco Oliviero

    Salerno
    03/12/2020 14:20

    pagamento ctu in giudizio intentato dalla Curatela

    Buongiorno la Curatela ha promosso un giudizio volto al recupero di un credito. nel corso del giudizio è stato nomintao un ctu a cui è stato liquidato con decreto un importo di x euro.
    Il giudizio si è poi interrotto per il fallimento del debitore.
    Oggi, il Consulente tecnico, trasmette alla Curatela richiesta di pagamento delle competenze in forza del suddetto decreto di liquidazione.
    Domanda: Il credito del ctu per essere ammesso deve comunque insinuarsi al passivo fallimentare? (ed in quel caso va trattato come credito in prededuzione?)
    Diversamente lo stesso può essere pagato al di fuori di un progetto di riparto così come avviene per il pagamento delle competenze dei legali della procedura fallimentare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/12/2020 20:02

      RE: pagamento ctu in giudizio intentato dalla Curatela


      In primo luogo bisogna vedere a carico di quale parte il pagamento del compenso al CTU è stato posto nel decreto di liquidazione. Se a carico del fallimento attore o anche a carico dello stesso in via solidale, il CTU può far valere il suo credito nel fallimento da lei curator. Trattasi di credito in prededuzione in quanto sorto in funzione della procedura fallimentare (recupero del credito azionato) che pertanto può essere fatto valere dal creditore mediante una richiesta al curatore.
      A norma del terzo comma dell'art. 111bis, i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del giudice delegato. Quando arriva una tale richiesta lei deve valutare s eil credito è liquido ed esigibile (e lo è dai dati che ha fornito)e se intende contestarlo (difficile considerato che vi è una liquidazione del giudice della causa), giacchè s elei contesta il credito, per entità o collocazione, il creditore deve procedere chiedendo l'ammissione al passivo.
      Ultimo elemento da verificare è se l'attivo, attuale e ragionevolmente ricavabile in futuro, è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucili. Se i anche questa valutazione è positiva, può procedere al pagamento, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato; s epoi il provvedimento di pagamento era a carico di entrambe le parti della causa, il fallimento che paga interamente il CTU potrà rivalersi per la metà nei confronti dell'altra parte, insinuandosi al passivo. Se, invece, l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni deve provedere ad una graduazione tra tutti i credito prededucibili (ult. comma art. 111bis) e seguire nel pagamento l'ordine conseguente; in questa graduatoria il credito del CTU è da considerare assistito dal privilegio per spese di giustizia.
      Zucchetti SG srl