Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITO SIAE, collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. e, per IVA ex art. 2758 c.c.-

  • Maurizio Fratantonio

    PALERMO
    21/11/2011 22:11

    CREDITO SIAE, collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. e, per IVA ex art. 2758 c.c.-

    La S.I.A.E. chiede l'ammissione al passivo sociale della snc fallita, gestore di sala ricevimenti, da ballo e simili, per l'importo di euro xx, con interessi e spese legali successivi , in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. oltre euro xx con privilegio ex ar.t 2758 c.c. , per IVA su diritto di autore.

    Ritengo che il credito vada ammesso in chirografo, per la sorte, e limitatamente a quanto maturato nel periodo anteriore al fallimento, con esclusione di quanto documentato con altro attestato crediti, per periodo successivo al fallimento.

    Nonostante diverse decisioni di merito e della Suprema Corte, infatti, a mio avviso il credito va ammesso senza riconoscere il privilegio invocato, nè per la sorte, stante la tassatività del disposto dell'art. 2751 bis n. 2), nè per la rivalsa IVA, in difetto di beni sui quali esercitare il privilegio speciale previsto da tale norma.

    Gradirei sul punto il conforto dei Vostri esperti. Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2011 10:21

      RE: CREDITO SIAE, collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. e, per IVA ex art. 2758 c.c.-

      Per quanto riguarda la collocazione del credito per rivalsa IVA siamo perfettamente d'accordo con lei, giacchè nel caso manca un bene materiale oggetto della prestazione né potrà mai venire ad esistenza.
      Non condividiamo, invece, la sua posizione sul mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. al credito per capitale perché ci sembrano corrette le argomentazioni della giurisprudenza in favore di tale soluzione.
      Sostiene, infatti, giustamente (a nostro avviso) il Trib. Milano 29/07/2010, n. 9681 in Dir. autore 2010, 4, 393 che i diritti economici connaturati al diritto d'autore tengono conto delle peculiarità dell'opera artistica. suscettibile di fruizione ripetuta da parte di più soggetti e dilatata nel tempo. Proprio per questa ragione, l'ordinamento riconosce all'autore la remunerazione della sua attività intellettuale in concomitanza alle varie possibili forme di utilizzazione della sua opera - rappresentazione. esecuzione, trasmissione, ecc.. I diritti di utilizzazione costituiscono quindi una forma tipica di remunerazione del lavoro intellettuale degli autori. La SIAE opera quale mandatario ex lege per la riscossione di questi diritti. Questa attività di esazione tutela il corrispondente e sopra descritto interesse economico degli autori.
      Zucchetti Sg Srl
      • Maurizio Fratantonio

        PALERMO
        22/11/2011 20:52

        RE: RE: CREDITO SIAE, collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c. e, per IVA ex art. 2758 c.c.-

        Grazie per l'immediata e convincente risposta.