Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opposizione per spese anticipate professionista

  • Francesco Mazzoletti

    Brescia
    11/04/2012 18:20

    Opposizione per spese anticipate professionista

    Ho ricevuto la notifica di un ricorso in opposizione allo stato passivo da parte di un professionista (notaio).
    Nel ricorso, il creditore contesta l'ammissione di una somma al chirografo per "spese anticipate".
    Tale voce era stata dedotta dalle relative proforma allegate nell'insinuazione e risulta essere la somma degli importi indicati sotto le voci:
    - Imposta di registro, ipotecarie e catastali
    - Imposta di bollo e marche comuni
    - Tassa archivio notarile
    - Emolumenti al conservatore RR II

    In poche parole, il suo credito era stato ammesso al privilegio per gli onorari considerati di competenza del periodo di privilegio, al chirografo per il resto della somma richiesta, che comprendeva onorari oltre il periodo di spettanza del privilegio e importi per spese anticipate.
    Con il ricorso chiede che le spese siano ammesse al privilegio "ex art 2777 n.7 c.c. o ad altro titolo di prelazione stabilito per legge".

    Nella vostra guida ai privilegi di falco a pag 152 nel capitolo "credito per rimborso di imposte anticipate dal professionista" trovo informazioni al riguardo ma non riesco a chiarire i seguenti dubbi:
    a) Quale privilegio spetterebbe alle voci indicate? Probabilmente il creditore nel suo ricorso indica erroneamente l'art 2777 riferendosi invece al 2778, ma quale punto? Il n. 7?
    b) Quali voci tra quelle indicate potrebbero/dovrebbero andare al privilegio? Tutte?
    c) Con riferimento al periodo temporale di riconoscimento del privilegio, quale prescrizione è vigente?

    Ultima domanda, non meno importante anche se di diversa natura: è conveniente la costituzione in giudizio? Quali elementi considerare per la sua convenienza?

    Grazie infinite per le vostre preziose risposte.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/04/2012 20:03

      RE: Opposizione per spese anticipate professionista

      Lei ha citato la nostra guida che sul punto dice quanto segue: Credito per rimborso di imposte anticipate dal professionista. E' il caso (il più comune) del notaio rogante che, a norma dell'art. 10 lett. B del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), abbia pagato l'imposta di registro; egli non gode del privilegio in esame (quello ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) per detta anticipazione- che non rientra nel concetto di "retribuzione"- ma, poichè si surroga in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione Finanziaria, a norma dell'art. 58 D.P.R. n. 131 del 1986, può reclamare i privilegi speciali spettanti all'Amministrazione per i tributi indiretti, previsti dal primo comma dell'art. 2758 e primo comma dell'art. 2772 c.c., qualora siano rinvenuti i beni ai quali il tributo si riferisce (nel testo c'è un refuso di stampa abbastanza evidente).
      Alla luce di tanto potrebbe spettare al notaio in questione il privilegio ex art. 2758, speciale di settimo grado, per l'imposta di registro, ipotecarie e catastali e l'imposta di bollo e marche comuni; avremmo molti dubbi per la tassa archivio notarile, nel mentre riteniamo che non competa il privilegio di cui si sta discutendo agli emolumenti al conservatore RR II, che non sono imposte.
      Abbiamo usato il condizionale perché bisogna preliminarmente vedere:
      a-se la domanda di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2777 n. 7 (rectius 2778 n. 7) sia completa; secondo noi è abbastanza dubbia la risposta perché bisogna indicare la ragione del privilegio e non limitarsi ad indicare il grado;
      b-se la domanda di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2777 n. 7 (rectius 2778 n. 7) s era stata già avanzata nella fase avanti al g.d., altrimenti è una domanda nuova non ammissibile in sede di opposizione allo stato passivo.
      Se si superano questi scogli, bisogna verificare se vi sono i beni mobili oggetto del privilegio, considerato che si tratta di privilegio speciale; in mancanza il credito va comunque ammesso in chirografo.
      Per quanto riguarda il periodo temporale del privilegio del professionista, la giurisprudenza è da anni assestata nella posizione secondo cui "In riferimento ai compensi dovuti per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione - va interpretato nel senso che mentre per gli onorari deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, ancorché alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione" (Cass. 30/12/2005, n. 28876; e da ultimo Cass. 13/05/2011, n. 10658).
      La costituzione sarebbe opportuna per fare i rilievi di cui sopra. Tuttavia bisogna anche valutare il rapporto costi benefici, mettendo da una parte l'importo di cui si discute e, dall'altro, la spesa del legale; è probabile che il notaio sia soccombente e sia condannato alle spese, però non si può fare affidamento su una tale soluzione perchè ogni causa ha la sua storia.
      Zucchetti SG Srl
      • Piero Mussida

        Casalpusterlengo (LO)
        23/11/2016 20:17

        RE: RE: Opposizione per spese anticipate professionista

        Mi inserisco nella discussione per chiedere la vostra opinione sul seguente caso.
        Un geologo chiede il riconoscimento del privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. sul proprio credito; tale posizione, tuttavia, comprende anche il riaddebito delle spese sostenute per le analisi dei terreni (effettuate da laboratori specializzati).
        E' corretto riconoscere il privilegio solamente sulle prestazioni rese personalmente dal professionista? Oppure le spese sostenute per l'analisi del terreno possono essere considerate come parte della complessiva prestazione professionale? (tenendo tuttavia conto che le spese di analisi costituiscono la parte preponderante del credito).
        Grazie.
        Cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/11/2016 10:30

          RE: RE: RE: Opposizione per spese anticipate professionista

          "Ai compensi dovuti ad un avvocato per lo svolgimento della sua attività professionale in materia giudiziale civile è applicabile il privilegio generale sui mobili a norma dell'art. 2751 bis n. 2, c.c. con riferimento alle voci qualificabili quali "diritti" ed "onorari", ma con esclusione delle spese anticipate dal professionista, dato che il relativo credito non è riconducibile alla nozione di "retribuzione dei professionisti" di cui alla disposizione citata e, quindi, è sfornito di qualsiasi privilegio". In termini Cass. 24/03/2011, n. 6849 (conf. (Cass. 92/99: Cass. 9763/95; Cass. 3319/73) che si riferisce alle spese anticipate da un legale, ma utilizza una argomentazione letterale valevole per tutti i professionisti e, cioè, che l'art. 27851 bis n. 2 c.c., concede il privilegio ai soli crediti riguardanti "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera professionale", e, come giustamente dice la Corte, tra le retribuzioni non possono rientrare i rimborsi per spese anticipate posto che il credito per tali spese non trae origine da un'attività intellettuale prestata, bensì dal compimento di operazioni materiali per conto e nell'interesse del cliente.
          Zucchetti SG srl