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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
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Luca Frosinini
orvieto (TR)22/03/2012 20:28penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
la predetta norma obbliga l'emittente il titolo a corrispondere al prenditore una penale pari al 10% della somma impagata.
L'importo di detta penale può essere ammesso al passivo del fallimento del soggetto emittente il titolo?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/03/2012 20:13RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Riteniamo proprio di si. Invero, la "clausola penale" contemplata dall'art. 3 l. 15 dicembre 1990 n. 386 - a differenza di quella disciplinata dall'art. 1382 c.c., che costituisce una pattuizione accessoria del contratto - si caratterizza, pur essendo una sanzione civile, per la sua natura pubblicistica in quanto, oltre ad essere imposta direttamente dalla legge anche nel suo ammontare - che non può essere ridotto dal giudice - inerisce alla procedibilità dell'azione penale, secondo quanto dispone l'art. 8 della medesima legge. Addirittura, al creditore cartolare non è consentito rinunciare alla penale in questione, non trattandosi di una misura posta a suo esclusivo vantaggio bensì di una previsione che, attraverso la sanzione del pagamento della immodificabile percentuale del 10% dell'importo dell'assegno, mira a dissuadere dalla commissione del reato.
Zucchetti Sg Srl
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Vanessa Fedeli
FERMO07/01/2013 17:54RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Per l'ammissione al passivo di tale penale è necessario che il creditore abbia agito (es. notifica del precetto) prima del Fallimento? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/01/2013 12:10RE: RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Riteniamo di no perché la fonte dell'obbligazione di pagamento è collegata dall'art. 3 della legge n. 386 del 1990 al "mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile", per cui è sufficiente che prima della dichiarazione di fallimento si sia verificata tale situazione.
Zucchetti SG Srl
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Maurizio Fratantonio
PALERMO15/01/2013 21:06RE: RE: RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
A me pare che la penale in oggetto sia riferibile ai soli casi di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L.386/90.
L'art. 3, che prevede la penale del 10% della somma dovuta e non pagata, si riferisce ai casi indicati al precedente art. 2, il quale, a sua volta, esclude quelli indicati all'art. 1: "Fuori dai casi indicati all'art. 1", cioè assegni, anche di valore superiore a (vecchie lire ) 20 milioni, emessi in assenza di autorizzazione del trattario.
Pertanto, a mio avviso, per gli assegni emessi in assenza di autorizzazione della banca (o ufficio postale), ipotesi più grave e sanzionata con maggior rigore rispetto alla insufficienza o mancanza di fondi, la penale del 10% non è dovuta e non va ammessa al passivo, se richiesta dal creditore.
Maurizio Fratantonio - Palermo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/01/2013 20:52RE: RE: RE: RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Conveniamo con la sua ricostruzione, ma nel caso prospettato nella domanda cui abbiamo dato risposta si richiamava l'art. 3 della legge n. 386 del 1990, facendo capire che si trattava proprio dell'ipotesi di emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non era stato pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.
Anche noi riteniamo, poi, che attraverso la ricostruzione che passa dall'art. 3 all'art. 2 e da questi all'art. 1, si possa dire che la penale penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata prevista dall'art. 3 non dovrebbe applicarsi nel caso di emissione di un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario, che è la fattispecie prevista dall'art. 1.
Zucchetti SG Srl
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Maurizio Fratantonio
PALERMO16/01/2013 22:00RE: RE: RE: RE: RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Ringrazio per la risposta al mio intervento che, peraltro, rispecchia la posizione da me proposta in sede di verifica dei crediti, in casi analoghi.
Maurizio Fratantonio -Palermo
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/01/2013 20:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Bene, ci fa piacere.
Zucchetti Sg Srl
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Alessandro Civati
Milano18/10/2019 12:07RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Buongiorno.
Riprendo questa discussione per chiedervi se vi risulta l'esistenza di una penale del 10% sull'importo di una cambiale non pagata, analogamente a quanto previsto per l'assegno bancario. Un creditore chiede l'ammissione al passivo per l'importo della cambiale non onorata oltre al 10% a titolo di penale. Tuttavia non mi risulta che tale penale sia legislativamente prevista. Vi ringrazio per la collaborazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/10/2019 18:29RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
La legge n. 386 del 15 dicembre 1990, come modificata dal Decreto Legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, contiene la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari privi di provvista. In particolare l'art. 3 stabilisce che "Nei casi previsti dall'articolo 2 il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata" e, a sua volta, l'art. 2 fa riferimento a "chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista". Questa clausola si inserisce nella risistemazione della sanzione penale in precedenza prevista per la emissione di assegni a vuoto, alla quale è stata sostituita una sanzione civile, cui il legislatore, quale ulteriore remora, ha aggiunto la clausola in questione che, pur integrando una sanzione civile, si caratterizza per la sua natura pubblicistica in quanto, oltre ad essere imposta direttamente dalla legge anche nel suo ammontare - che non può essere ridotto dal giudice - inerisce alla procedibilità dell'azione penale, secondo quanto dispone l'art. 8 della medesima legge.
Eguale norma non è prevista per la cambiale sia cambiale tratta che propria in considerazione anche dell'accennata origine della norma sull'assegno privo di provvista, per cui, il portatore del titolo non può pretendere dal debitore il pagamento di questa sanzione né la stessa può essere riconosciuta in sede di verifica del passivo.-
Alessandro Civati
Milano20/10/2019 17:56RE: RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Ringrazio per la cortese risposta
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Andrea Pagani
Brescia17/11/2019 10:17RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Buongiorno, un dubbio: se l'assegno emesso e non pagato si riferisce al pagamento di un credito assistito da privilegio (artigiano), la sanzione del 10% gode del medesimo privilegio?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/11/2019 20:22RE: RE: penale 10% ex art. 3 L. 386/90 su assegno protestato
Si tratta di una sanzione avulsa dalla natura del credito per cui non è da considerare come un accessorio che gode degli stessi privilegio del credito.
Zucchetti Sg srl
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