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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione al passivo sanzioni x violazione art.2 L.386/1990 - assegni protestati
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Veronica Grazioli
Crema (CR)12/02/2016 11:32Insinuazione al passivo sanzioni x violazione art.2 L.386/1990 - assegni protestati
Buongiorno
vorrei sottoporvi la presente situazione:
Società XY s.n.c. viene dichiarata fallita unitamente al socio.
Il figlio del socio nel 2012 emette per conto della società XY snc vari assegni che non vengono onorati e vanno in protesto.
Il figlio è considerato traente.
La Prefettura a fronte del protesto degli assegni eleva verbali di violazione dell'art.2 L.386/1990 sia nei confronti del traente (figlio) che della società fallita, in qualità di obbligato in solido.
Successivamente sempre la Prefettura determina le sanzioni sia in capo al traente (figlio) che in capo alla società fallita, quali obbligati in solido e trasmette il relativo verbale al Curatore affinchè Equitalia possa insinuarsi nel passivo della procedura per il recupero del credito.
A tale proposito vi chiedo:
se Equitalia come accadrà, si insinuerà nel passivo del fallimento della società XY snc e verrà ammessa per la somma richiesta, il traente (cioè il figlio del fallito che non è però socio ma che all'epoca in forza di procura aveva firmato gli assegni) è comunque obbligato a pagare le sanzioni??
Non c'è così una duplicazione?
In pratica, se ammetto al passivo il credito vantato dalla P.A., il traente (figlio) può evitare di pagare lui stesso le sanzioni?
Spero di essere stata sufficientemente chiara.. e vi ringrazio molto per l'attenzione.
Resto in attesa di vostre riflessioni in merito.
Veronica Grazioli
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/02/2016 19:16RE: Insinuazione al passivo sanzioni x violazione art.2 L.386/1990 - assegni protestati
Il problema non è tanto l'ammissione al passivo, quanto la solidarietà o meno tra l'emittente materiale dell'assegno privo di provvista (il figlio del socio) e la società XY, titolare del conto corrente sul quale sono stati tratti gli assegno protestati.
Un dubbio poteva sussistere quanto al figlio, in qaunto agiva come procuratore, ma Cass. 12 novembre 2013 n. 25371 ha statuito che "gli illeciti amministrativi di cui agli art. 1 e 2 l. 15 dicembre 1990 n. 386, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l'autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l'assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall'amministratore della società stessa".
Posto che è difficile che la società titolare del conto possa sfuggire a sua volta all'obbligo del pagamento delle stesse sanzioni, è conseguenziale la natura solidale dell'obbligazione tra questa e il materiale emittente.
Tanto appurato, il creditore può rivolgersi a ciascuno dei debitori in solido, o anche ad entrambi, per ottenere il pagamento nelle forme consentite dalla situazione in cui i debitori si trovano, per cui essendo la società fallita la richiesta di pagamento può essere fatta soltanto a mezzo domanda di insinuazione al passivo. La solidarietà passiva è, infatti, uno strumento di rafforzamento del credito in quanto accentua le possibilità di recupero da parte del creditore proprio offrendogli la possibilità di azionare le sue pretese nei confronti di più soggetti. L'ammissione del credito al passivo del debitore sociale non elimina il debito del condebitore figlio del socio, che solo ove paga integralmente il creditore in corso di fallimento può rivalersi sulla massa (sempre che gli assegni siano stati emessi per pagamento di obbligazioni sociali) insinuandosi a sua volta; il tutto in conformità degli artt. 61 e 62 l.f..
Zucchetti SG srl
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Veronica Grazioli
Crema (CR)19/02/2016 13:44RE: RE: Insinuazione al passivo sanzioni x violazione art.2 L.386/1990 - assegni protestati
Vi ringrazio per le preziose informazioni, che condivido.
Cordiali saluti. -
Marco Avallone
Pagani (SA)04/06/2018 16:42RE: RE: Insinuazione al passivo sanzioni x violazione art.2 L.386/1990 - assegni protestati
Cosa pensate che accada se il protesto interviene dopo la dichiarazione di fallimento?
La curatela è tenuta al pagamento delle sanzioni anche se riceve soltanto la notifica della cartella dell'ente di riscossione?
E se nelle more sono scaduti itermini per l'insinuazione anche ultra tardiva?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/06/2018 19:06RE: RE: RE: Insinuazione al passivo sanzioni x violazione art.2 L.386/1990 - assegni protestati
Riteniamo che si tratti di tre distinte questioni.
Per quanto riguarda il protesto, questo è necessario per poter svolgere l'azione di regresso, sia cambiaria che di assegni, posto che il protesto è l'atto solenne mediante il quale il pubblico ufficiale constata di persona ed attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, o il rifiuto di pagamento dell'assegno bancario. Per l'azione diretta contro l'emittente o l'accettante della cambiale non vi sono, invece, presupposti processuali di sorta, dato che l'azione si svolge nei confronti degli obbligati in via principale e non è necessario far attestare con un atto autentico il mancato pagamento della somma portata sul titolo. Se, nel suo caso, versa nella prima ipotesi, quindi, la mancanza del protesto anteriormente alla dichiarazione di fallimento non consente l'azione di regresso, nella seconda ipotesi il protesto è del tutto irrilevante.
Quanto alle sanzioni, va preliminarmente chiarito che il problema prescinde dalle cartelle, nel senso che bisogna in primo luogo stabilire se la legge consente l'insinuazione e il privilegio anche per le sanzioni, come attualmente è, ad esempio, previsto dal primo comma dell'art. 2752 c.c. per i tributi dello Stato. Una volta appurato che la sanzione va considerata unitamente al tributo, sorge il problema del ruolo e della notifica della cartella. Ove questa, come nel caso sia stata notificata al contribuente, il credito tributario con le relative sanzioni può essere ammesso al passivo fallimentare.
Le c.d. domande ultratardive possono essere presentate, come chiarisce l'ult. comma dell'art. 101, "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare". Dopo questo momento nessuna ulteriore domanda si insinuazione può essere propo0sta.
Zucchetti SG srl
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