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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Urgente - domanda di insinuazione crediti lavoro dipendente e accessori - ordinanza ex 423 cpc - titolo esecutivo
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Gianmario Serri
Quartu Sant'Elena (CA)01/12/2015 21:23Urgente - domanda di insinuazione crediti lavoro dipendente e accessori - ordinanza ex 423 cpc - titolo esecutivo
Gentilissimi,
la presente per richiedere il Vostro parere in merito all'esame della seguente domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Premetto che la mia formazione in campo processuale è ancora embrionale e pertanto chiedo anticipatamente la Vostra comprensione per le imprecisioni che rileverete.
Schematicamente:
- creditore: lavoratore dipendente;
- credito vantato: retribuzioni, tfr, altre indennità e accessori;
- documenti dimostrativi prodotti: il credito viene richiesto esclusivamente in virtù di Ordinanza del Tribunale, notificata e resa esecutiva con decreto in data precedente al fallimento nella quale viene liquidato.
Nello specifico l'Ordinanza dispone: "ritenuto che sia stata raggiunta la prova del credito allegato nella misura di..."; "visto l'art. 423 c.2 cpc ORDINA.. ..l'immediato pagamento della somma lorda di...". "Ritenuta la causa matura per la decisione rinvia per la discussione all'udienza del.." (la data fissata per l'udienza era successiva al fallimento).
Per completezza si segnala che vengono allegate alla domanda anche diverse buste paga che in realtà riportano degli importi differenti e sembrerebbero inconciliabili rispetto a quanto liquidato nell'ordinanza, che di fatto ricorre ai tabellari.
Ora veniamo ai quesiti che ho il piacere di condividere con Voi:
1.L'interruzione del processo ex art. 43 lf si realizza in automatico oppure è onere del curatore o del legale della fallita rilevarla?
2. Posto che la sentenza indicata in ordinanza è stata fissata in data successiva al fallimento, e quindi con il processo teoricamente interrotto, che effetti si producono in capo all'ordinanza? Ha sempre forza di titolo esecutivo e quindi può sorreggere autonomamente la domanda di insinuazione promossa dal creditore?
3. Posto che ci troviamo ancora nelle more del termine di cui all'art.305 cpc, che il curatore non dispone di documentazione utile da produrre in caso di riassunzione, e quindi, con tutta probabilità in tal caso il contenuto della sentenza andrà ad allinearsi all'ordinanza, è preferibile considerare direttamente l'ordinanza quale titolo esecutivo idoneo a sorreggere la domanda?
Soluzioni prospettate e conseguenze:
Considerando l'ordinanza idonea a sorreggere autonomamente la domanda:
In questo caso credo che si guadagnerebbe tempo a favore della procedura e il curatore risparmierebbe tempo e risorse: esame immediato, ammissione senza riserva (al ricorrere degli altri presupposti).
Considerando l'ordinanza non idonea a sorreggere autonomamente la domanda:
A modestissimo parere del sottoscritto, qualora l'ordinanza a seguito della dichiarazione di fallimento perdesse l'efficacia di titolo esecutivo, il curatore dovrebbe escludere i crediti vantati in quanto non sufficientemente documentati; tuttavia e al tempo stesso, il creditore potrebbe riassumere il processo (è infatti ancora nei termini).
Peraltro, qualora lo facesse entro l'udienza di esame dello stato passivo, integrando la documentazione, il curatore dovrebbe ammettere il credito con riserva ed aspettare l'esito del processo riassunto per scioglierla.
D'altra parte, qualora il creditore non si attivasse subito per la riassunzione e non producesse i documenti entro l'udienza di stato passivo, dovrebbe presentare una nuova domanda e il curatore dovrebbe analizzarla e chiedere al GD la fissazione di un'ulteriore udienza di esame, proponendo sempre l'ammissione del credito con riserva, in attesa dei presupposti per scioglierla.
Resto, con una certa premura, in attesa di Vostre preziose osservazioni e dei Vostri consigli.
Cordialità
dott. Gianmario Serri
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2015 21:49RE: Urgente - domanda di insinuazione crediti lavoro dipendente e accessori - ordinanza ex 423 cpc - titolo esecutivo
E' pacifico nella giurisprudenza della S. Corte che, "qualora il giudice del lavoro, nell'esercizio delle facoltà conferitegli dall'art. 423 cod. proc. civ., commi 1 e 2, senza eccedere dai limiti della tutela interdittale, e senza esaurire in tutto od in parte a controversia, disponga il pagamento di un debito per la somma non contestata, ovvero per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto (come nella fattispecie da lei prospettata, ove il giudice richiama il secondo comma dell'art. 423 cpc), il relativo provvedimento endoprocessuale, a cognizione sommaria e con finalità cautelari, e privo di decisorietà, non preclude il riesame delle questioni con esso affrontate ed è revocabile e modificabile, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso in corso di causa, sia da parte del giudice che decide la causa, con la sentenza che definisce il processo…. l'ordinanza non è, pertanto, vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poichè solo la sentenza che definisce il giudizio determina l'ammontare del debito, in relazione al quale il debitore può agire in restituzione, "ex" art. 2033 cod. civ., per le maggiori somme eventualmente corrisposte" in forza dell'ordinanza che ha valore di titolo esecutivo (Cfr. Cass. 20/07/2011 n. 15944; Cass., s.u., 26/09/1997 n. 9479; conf. Cass. s.u. 3466/1998, cui adde Cass. 25/05/2005 n, 11023).
Da questa pacifica impostazione, discende che il creditore che, nel corso del giudizio di cognizione non ancora definito, abbia ottenuto in danno del debitore poi fallito l'ordinanza di pagamento ex art. 423 cpc, si trova nelle stesse condizioni del creditore che, al momento del fallimento del debitore, non abbia ancora ottenuto una sentenza di primo grado. L'ordinanza in questione è, infatti, un provvedimento anticipatorio della sentenza, dotato di esecutività, revocabile e modificabile da parte del giudice che l'ha emesso, sicchè il creditore ha in mano soltanto un titolo esecutivo di carattere provvisorio, che non può portare ad esecuzione, una volta intervenuto il fallimento del debitore, per il divieto di cui all'art. 51 l.fall.. Per fargli acquistare definitività, il creditore dovrebbe ottenere la sentenza nel giudizio in cui l'ordinanza è stata emessa, ma tale sentenza non potrà essere pronunciata perché il credito, in base al principio della esclusività dell'accertamento del passivo, deve essere verificato nel procedimento di accertamento del passivo e, quand'anche il giudice del lavoro decidesse, quella decisione non sarebbe opponibile al fallimento in quanto intervenuta successivamente al fallimento stesso.
Lei quindi, come curatore, non deve fare nulla nel giudizio ordinario, se non far sapere al giudice dell'intervenuto fallimento, né il creditore può riprendere quel giudizio nei confronti del curatore per il principio detto della esclusività dell'accertamento del passivo, ove quel creditore, poiché l'ordinanza ottenuta non vincola in alcun modo il giudice delegato, il dovrà fornire la prova dei fatti costitutivi del suo credito, senza poter utilizzare quell'ordinanza. Questa, peraltro, non può essere utilizzata neamnche per una eventuale ammissione con riserva ai sensi del n. 3 del secondo comma dell'art. 96 perchè tale disposizione riguarda le sentenze non definitive e non è applicabile neanche al decreto ingiuntivo opposto o opponibile, cui è in qualche modo equiparabile il provvedimento in esame.
Se il creditore ha fornito detta prova è un dato concreto che deve valutare lei in base alla documentazione allegata; da quando ci dice la prova sembra estremamente carente, per cui, se è così, lei può proporre il rigetto della domanda, e poi in sede di opposizione si svilupperà l'attività istruttoria.
Zucchetti SG srl
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