Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

interessi di mora e grado di privilegio

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    26/09/2019 12:38

    interessi di mora e grado di privilegio

    Il creditore di un fallimento predispone insinuazione al passivo richiedendo l'ammissione del credito in privilegio essendo ditta artigiana.
    Richiede altresì, sempre in privilegio di pari grado, interessi di mora liquidati in sede di decreto ingiuntivo, ampiamente esecutivo alla data del fallimento.
    Il dubbio è non già sul riconoscimento degli interessi moratori, dal momento che sono liquidati nel decreto ingiuntivo esecutivo, quanto sull'ammissibilità degli stessi in via privilegiata...mi parrebbe corretta l'ammissione in via chirografaria.
    Grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/09/2019 17:30

      RE: interessi di mora e grado di privilegio

      La fattispecie da lei prospettata è regolata dall'art. 2749 c.c. (richiamato dal terzo comma dell'art. 54 l.f.), per il quale "Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (cui va equiparata la dichiarazione di fallimento) e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita".
      Come vede, contrariamente ai suoi desideri, gli interessi generati dai crediti privilegiati seguono la collocazione del credito, tuttavia la norma pone limitazioni temporali sia per gli interessi prefallimentari (ossia vanno collocati nella stessa posizione del credito gli interessi dell'anno in corso alla dichiarazione di fallimento e quelli dell'anno precedente) e limitazioni temporali e quantitative anche per gli interessi post fallimentari; temporali perché a norma dell'ult. parte del terzo comma dell'art. 54 l.f. (che ha modificato sul punto l'ult. parte del citato art. 2749 c.c.) gli interessi post fallimentari sui crediti assistiti da privilegio generale (quale è quello dell'artigiano), il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente; quantitativi perché, a norma del citato art. 2749 c.c., gli interessi maturati successivamente al fallimento hanno privilegio nei limiti della misura legale.
      Zucchetti Sg srl