Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITO INPS PER CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA L.335/95

  • Stefania Luppi

    MODENA
    12/10/2009 17:47

    CREDITO INPS PER CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA L.335/95

    E' CORRETTO AMMETTERE IN PRIVILEGIO L' INPS PER CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA AI SENSI DELL'ART.2753 COD.CIV., NONCHE' LE SANZIONI RELATIVE AL 50% IN PRIVILEGIO EX ART.2754 COD. CIV ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/10/2009 19:26

      RE: CREDITO INPS PER CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA L.335/95

      Il privilegio di cui all'art. 2753 c.c., collocato al primo grado della graduatoria, assiste i crediti per contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, inabilità vecchiaia e superstiti, normalmente gestita dall'INPS.
      La tutela per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti provvede alla liberazione dal bisogno che deriva da eventi ineluttabili per tutti i soggetti protetti, come la morte o la vecchiaia, o da eventi, quali l'invalidità o l'inabilità, non connessi con il lavoro; il fondamento di tale tutela risiede, quindi, "nell'interesse pubblico a che vengano garantiti ad ogni cittadino i mezzi necessari per consentire l'effettivo godimento dei diritti civili e politici, tutte le volte che si verifichi una situazione di bisogno a ragione dell'età, dello stato di invalidità o della morte del lavoratore".

      Per il combinato disposto degli artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c., trovano collocazione in ottavo grado tutti i crediti contributivi per forme di tutela previdenziali e assistenziali diverse dall'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti (rientranti nella previsione dell'art. 2753) e dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (i cui premi, sebbene rientranti nella previsione di cui all'art. 2754, sono stati spostati dalla legge n. 389 del 1989 al primo grado).
      Dato il valore residuale che assume la norma di cui all'art. 2754, tutti i crediti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che trovano la loro causa nei contributi dovuti per le varie forme di assicurazioni sociali, diverse da quelle indicate nell'art. 2753, godono, quindi, del privilegio generale di grado ottavo.

      L'art. 2754 c.c. dispone, altresì, che gli accessori relativi ai crediti per omesso versamento dei contributi dovuti per le forme assicurative indicate nello stesso articolo e in quello precedente (sostanzialmente tutti i contributi previdenziali ed assistenziali) sono assistiti da privilegio generale "limitatamente al 50% del loro ammontare"; a sua volta l'art. 2778 c.c., nell'indicare la graduatoria dei privilegi, ribadisce espressamente, al n. 8, la collocazione in tale posizione, oltre che dei crediti per contributi di cui all'art. 2754, dei crediti per detti accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, dal che si deduce chiaramente che il restante 50% del credito per accessori non gode di alcun privilegio e trova collocazione chirografaria.

      Zucchetti Sg srl

      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        05/05/2014 12:21

        URGENTE PRIVILEGIO CONTRIBUTI INPS PARASUBORDINATI

        Non sono d'accordo con la risposta di Zucchetti SG in questo senso:
        i contributi INPS gestione parasubordinati contengono, mi pare, una parte, la prevalente, per finalità assicurative IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti).
        Quindi l'esclusione dal privilegio di cui al 2753 c.c. deriverebbe, a mio avviso, dal fatto che l'articolo in questione parla di "datore di lavoro" e non di "committente". Dato, però, che anche il successivo 2754 c.c. parla di "datore di lavoro" i contributi in questione, comprese le somme aggiuntive andrebbero per l'intero al chirografo (il che mi pare irragionevole).
        Mi sembra più ragionevole, pertanto, ammettere i crediti in questione con le stesse regole previste per i contributi INPS dipendenti estendendo l'espressione "datore di lavoro" anche ai committenti nel campo delle prestazioni di lavoro parasubordinato.
        Attendo cortesemente una risposta da Zucchetti,
        grazie mille,
        cordiali saluti
        Paolo Alloisio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          08/05/2014 19:40

          RE: URGENTE PRIVILEGIO CONTRIBUTI INPS PARASUBORDINATI

          Classificazione: PRIVILEGI / PREVIDENZA
          A dire il vero non riusciamo a cogliere il punto su cui lei dissente dalla nostra risposta cata nel 2009. In essa ci eravamo limitati a spiegare il contenuto degli artt. 2753 e 2754 c.c. senza precisare quali fossero i soggetti passivi perché avevamo dato per scontato che tale normativa si applicasse anche a quelle che nella domanda venivano definite gestioni separate Inps. la domanda riguardava la gestione separata i soggetti.
          Lei ora ripropone un problema che, in realtà, è stato risolto dalla Corte già nel 1989. In particolare, dopo la riforma dei privilegio del 1975, la ripresa della dizione "privilegio sui mobili del datore di lavoro" nella formulazione degli artt. 2753 e 2754- dovuta ad una normativa che aveva regolamentato in modo organico e sistematico la materia dei privilegi in un epoca in cui era completamente mutato il sistema delle assicurazioni sociali- aveva fatto sorgere il fondato dubbio se i privilegi in esame assistessero solo i crediti per i contributi (e accessori) dovuti dal datore di lavoro per la previdenza e assistenza dei dipendenti o anche per quelli dovuti dagli imprenditori per la propria previdenza e assistenza, per gli agenti e, in generale, per quei contributi afferenti a rapporti di lavoro non subordinato (titolari di imprese artigiane o commerciali, soci che prestano la loro attività personale nelle società senza esserne dipendenti, soci cooperativisti, agenti ecc.), in quanto soggetti non inseriti in un rapporto di lavoro subordinato.
          La giurisprudenza di merito era prevalentemente orientata nel senso di escludere la natura privilegiata dei crediti suddetti partendo, ma poi intervenne, nel 1989 una prima sentenza della Corte Suprema (Cass. 25.10.1989, n. 4373) che, muovendo da argomentazioni giusnaturalistiche e dalla premessa che il sistema dei privilegi previsti dal codice civile non costituisce un corpus normativo eccezionale, pervenne alla soluzione del riconoscimento del privilegio anche per i crediti contributivi dei lavoratori autonomi; conclusione poi ripresa da Cass. 4.12.1991, n. 13061 e Cass. 17. 3.1992, n. 3252. ).
          La questione non ha avuto successivamente ulteriori sviluppi perché è intervenuta anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. 28.11.1990, 526) che ha dichiarato non fondata- in riferimento all'art. 3 Cost.- la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754 c.c. sollevata sotto il profilo del loro esclusivo riferimento alle obbligazioni contributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Ha ritenuto la Corte che il privilegio generale mobiliare previsto in tali norme, così come modificato dalla legge n. 426 del 29 luglio 1975, si applica anche ai crediti degli istituti o enti di previdenza per premi o contributi dovuti da lavoratori autonomi sul rilievo che "la causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio, non è la tutela del lavoratore subordinato in quanto contraente debole, nè l'automaticità delle prestazioni previdenziali..., ma l'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale"; sicchè "non è ragionevolmente pensabile che il legislatore del 1975 abbia voluto restringere la tutela di tale interesse alle obbligazioni contributive derivanti dal rapporto di lavoro, revocando all'ente che ne è portatore il diritto di prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei lavoratori autonomi".
          Zucchetti SG Srl
          • Paolo Angelo Alloisio

            NOVI LIGURE (AL)
            09/05/2014 09:25

            RE: RE: URGENTE PRIVILEGIO CONTRIBUTI INPS PARASUBORDINATI

            Probabilmente non ho compreso la Vs. risposta del 2009.
            Mi era parso di capire che Voi ammetteste con il privilegio di cui al 2754 i contributi INPS gestione parasubordinati, anche per la quota IVS.

            Ricapitolando, a mio avviso, il trattamento corretto è:
            componente IVS contributi gestione parasubordinati => art. 2753
            componente NON IVS contributi gestione parasubordinati => art. 2754
            sanzioni contributi INPS gestione parasubordinati => 50% 2754 50% chirografo.
            Siete d'accordo ?
            Grazie come sempre e buona giornata
            Paolo Alloisio
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              11/05/2014 11:41

              RE: RE: RE: URGENTE PRIVILEGIO CONTRIBUTI INPS PARASUBORDINATI

              Il sistema dei privilegi per i contributi di assicurazione e previdenza sociale è contenuto negli artt. 2753 e 2754 c.c.. Il primo colloca al primo grado della graduatoria i crediti per contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti; il secondo fa riferimento a tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate nell'art. 2753 e colloca i relativi crediti all'ottavo grado, oltre la metà dei contributi. Di conseguenza i contributi da mettere al primo grado sono solo quelli assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, espressamente indicati dall'art. 2753 e gli altri vanno all'ottavo grado, sia che si tratti di assicurazione dei dipendenti che quelli afferenti a rapporti di lavoro non subordinato (titolari di imprese artigiane o commerciali, soci che prestano la loro attività personale nelle società senza esserne dipendenti, soci cooperativisti, agenti ecc.).
              Zucchetti Sg Srl