Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

natura del credito per smaltimento rifiuti fatto valere da società privata

  • Alessandro Civati

    Milano
    06/06/2014 23:34

    natura del credito per smaltimento rifiuti fatto valere da società privata

    Sono alle prese con una domanda che mi fa sorgere un po' di dubbi.
    Trattasi di società privata (non so se partecipata o meno dal Comune) che chiede di essere ammessa al privilegio ex art. 2752 per tributi locali (grado 20).
    Nella documentazione allegata vi sono fatture per "tariffa rifiuti" e per "tariffa igiene ambientale".
    Peraltro, tali fatture comprendono anche IVA, interessi per ritardato pagamento, rivalse per bolli e per spese postali di sollecito.
    Ora, la domanda è assai scarna, e la società nemmeno chiarisce se operi o meno come concessionaria del Comune, ma dalla documentazione allegata sembrerebbe potersi rilevare un "legame" tra il Comune e la stessa creditrice istante.
    C'è anche un riferimento nelle fatture all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006.
    Pare che le fatture si riferiscano ad un servizio di smaltimento dei rifiuti e vi si trova anche la dicitura "dettaglio fornitura tariffa rifiuti".
    I miei dubbi:
    1) sono somme effettivamente assistite dal privilegio invocato? (ossia si può parlare di esazione di tributi locali?)
    2) tenderei, in ogni caso, ad escludere gli importi per iva, more per ritardato pagamento, spese di spedizione solleciti, rivalsa per bolli ecc.
    Poiché il termine per il deposito del progetto di stato passivo è imminente, vi sarei profondamente grato nel caso di una veloce risposta (magari anche da parte di qualche collega che abbia affrontato casi simili). Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/06/2014 19:04

      RE: natura del credito per smaltimento rifiuti fatto valere da società privata

      Classificazione: PRIVILEGI / TRIBUTI
      E' fondamentale il riferimento nelle fatture all'art. 238 del D.lgs n. 152 del 2006 perché, nonostante le interpretazioni della Corte Costituzionale e della Cassazione, con "la manovra di emergenza" contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, è stato stabilito con il comma 33 dell'art. 14 (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) che "le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria".
      la norma ha destato non poche perplessità, specie per la contraddizione tra natura interpretativa dichiarata e l'attribuzione alla giurisdizione ordinaria soltanto delle controversie successive, ma rimane il dato della specifica natura non tributaria dichiarata, che esclude l'applicazione del privilegio di cui all'art- 2752 c.c., indipendentemente dal fatto che il credito sia fatto valere dal Comune o dal concessionario. Del resto lo stesso creditore esclude la natura tributaria dal momento che chiede l'Iva, dal momento che non sono assoggettabili ad Iva i crediti di natura tributaria, "perchè l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente" (Cass. 2 marzo 2012, n. 3293).
      Ove, quindi, il credito risulti documentato, può essere ammesso, ma in chirografo, compresa l'Iva in mancanza del bene oggetto del privilegio speciale. Sono dovute anche le altre voci da lei elencate, sempre se documentate, con esclusione degli interessi successivi alla dichiarazione di fallimento, dato che si tratta di credito chirografario; gli interessi di mora precedenti, esclusa la natura tributaria del credito, vanno riconosciuti ove risulti la messa in mora.
      Zucchetti SG Srl