Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
-
Alfredo Caputi
ROMA13/01/2014 18:45Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
Sono ad esaminare un'istanza di ammissione di un lavoratore che è stato licenziato nel 2007 e che ha proposto ricorso contro per il riconoscimento dell'illegittimità e delle differenze retributive. In primo grado il giudice ha riconosciuto illegittimo il licenziamento ed ha ordinato il reintegro oltre al pagamento delle differenze retributive. La società (dat lavoro) ha proposto appello. Anche il 2° grado si conclude a favore del lavoratore nel 2012. La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato. Frattanto il lavoratore non viene reintegrato e la società fallisce (ott. 2013). Oggi il lavoratore chiede in privilegio sia le somme del giudizio di 1° grado (differenze retr. e TFR) e sia "l'ulteriore TFR" dalla data di cessazione (ovvero da cui sarebbe dovuto partire il reintegro) e fino alla data del fallimento.
Secondo me nulla quaestio sull'ammissione di quanto riconosciuto con sentenza ma qualche dubbio nutro in merito all'ULTERIORE TFR.
Il lavoratore non ha mostrato interesse ad ottenere dal giudice l'ordine di reintegrazione anche dopo il fallimento del datore di lavoro (Cfr Cassazione Lavoro n. 7075 del 15/05/2002), non essendo pervenuta alcuna richiesta in tal senso al curatore.
Inoltre, non credo sia legittima la richiesta dell'ulteriore TFR in quanto esso matura solo in funzione organica con lo stipendio di cui, invece, non è richiesto il pagamento.
Qualcuno sa farmi luce? Grazie-
Alfredo Caputi
ROMA14/01/2014 18:48RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
Aggiornamento: da una ricerca effettuata mi risulta che fino a qualche tempo fa la questione relativa ai contributi dovuti nel periodo intercorso tra l'illegittimo licenziamento e l'eventuale reintegro, era questione molto controversa sebbene risolta da molti giudici del lavoro nel senso più favorevole al lavoratore (andava comunque regolarizzata tutta la posizione). In seguito alla modifica dell'art. 18 S.L. introdotta con la L. 108/1990 è stato però stabilito che il giudice accertata la illegittimità del licenziamento oltre ad ordinare il reintegro, debba condannare ildatore di lavoro al "risarcimento del danno" corrispondendo un'indennità commisurata alla retribuzione dovuta dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, NONCHE' AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSIST.LI e PREVID.LI dovuti nello stesso periodo.
Peraltro pare che l'INPS abbia emanato una circolare secondo la quale i contributi non sono dovuti dal momento che la somma di retribuzione non viene corrisposta se non come "risarcimento".
Attendo sempre un vostro illuminato parere.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/01/2014 20:12RE: RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
Si anche in forza dell'attuale comma quarto, che si applica quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, questi "e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro".
Come dicevamo anche nella precedente risposta l'art. 18 prevede e regola varie ipotesi di reintegra, per cui avevamo consigliato il ricorso ad un consulente del lavoro.
Zucchetti Sg Srl
-
Alfredo Caputi
ROMA26/01/2014 11:21RE: RE: RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
La formula proposta non mi aveva particolarmente convinto. Neppure il consiglio ricevuto, trattandosi di diritto più che di tecnica contabile.
Allora mi sono determinato come segue:
Il Curatore propone l'ammissione:
Ammesso per euro 54.868,43 nella categoria priv. Generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
Ammesso per euro 5.334,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Detti crediti sono riconosciuti da sentenze di 1° e 2° grado passate in giudicato.
Si ammettono con rivalutazione monetaria sino alla data di esecutività dello stato passivo e con gli interessi legali (calcolati sulle frazioni di capitale periodicamente incrementate in base agli indici di svalutazione, al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle contributive) sino alla data del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, nonché gli interessi prefallimentari, se maturati ex art. 2749 C.c. nell'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento e nell'anno precedente; al chirografo gli interessi
prefallimentari precedenti.
Escluso per euro 10.317,87 quanto all'"ulteriore TFR"
richiesto con la domanda atteso che non è stato precisato
il titolo da cui esso discende dovendo, eventualmente, lo
stesso formare oggetto di accertamento in via contenziosa.
Ora vedremo cosa accadrà in udienza.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2014 16:54RE: RE: RE: RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
Bene. Ci faccia sapere cosa decide il giudice.
Zucchetti SG Srl
-
Alfredo Caputi
ROMA04/02/2014 19:13RE: RE: RE: RE: RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
ecco il provvedimento del G.D.
Premesso che parte dei crediti oggetto di domanda è accertata con sentenza passata in cosa giudicata prima della dichiarazione di fallimento, ammette la ricorrente al passivo per i seguenti crediti, tutti assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1) c.c., oltre rivalutazione monetaria
e interessi in misura legale fino alla data di esecutorietà dello stato passivo, e successivi interessi in misura legale da tale data fino al riparto: euro XXXXXX a titolo di differenze retributive sul rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato iniziato il 10/11/2003; Euro YYYYY a
titolo di trattamento di fine rapporto accertato in sentenza. Rigetta la domanda relativa al credito per euro ZZZZZ riferiti a "ulteriore TFR", dal momento che l'unico credito
riconosciuto a tale titolo nella sentenza è compreso in quelli sopra indicati.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/02/2014 20:30RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
Bene, la ringraziamo dell'informazione.
Zucchetti Sg Srl
-
-
-
-
-
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/01/2014 19:59RE: Ulteriore TFR lavoratore illegittimamente licenziato e non reintegrato
L'attuale secondo comma dell'art. 18 legge 20/05/1970 n. 300 dovuto alla legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilisce che "Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come indicato, "al lavoratore e' data la facolta'- precisa il terzo comma- di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione".
Ne consegue che, in mancanza di questa richiesta sostitutiva e dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, è dovuto al lavoratore il risarcimento del danno determinato dal secondo comma. A seguito dell'ordine di reintegrazione, inoltre, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
La determinazione del danno è anche condizionata dal provvedimento emesso, o meglio dalle regioni che sono a fondamento della pronuncia di illegittimità del licenziamento, ma nel caso da lei prospettato sembra che il lavoratore non abbia chiesto il risarcimento del danno, bensì soltanto il tfr, che, però, potrebbe anche essere inferiore all'effettivo importo del danno. Converrebbe, pertanto, sentire un consulente del lavoro per quantificare quanto spetterebbe al dipendente a causa della reintegra non attuata e valutare, in relazione all'esito, il comportamento da tenere.
La domanda, del resto, seppur innestata in un fallimento, è di puro diritto del lavoro, su cui preferiamo declinare i nostri limiti, essendo materia troppo specialistica che noi studiamo per la parte che interseca il fallimento.
Zucchetti SG Srl
-