Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo di crediti da lavoro a progetto

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    05/07/2014 14:42

    ammissione al passivo di crediti da lavoro a progetto

    Una domanda di ammissione al passivo di crediti da lavoro a progetto fondata unicamente su una sentenza del Giudice del Lavoro emessa il 24.10.2013 (circa sei mesi prima della sentenza 27.03.2014 di fallimento del Datore di lavoro, peraltro costituito nel giudizio dinanzi al Giudice del lavoro) fa stato verso la curatela, oppure il credito va rigettato perchè insufficientemente documentato?
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2014 08:23

      RE: ammissione al passivo di crediti da lavoro a progetto

      Posto che nel caso non è stato proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro (almeno lei non ne parla), la risposta dipenda dal fatto che detta sentenza sia o non passata in giudicato al momento della dichiarazione di fallimento. In caso positivo, infatti, la stessa è opponibile al fallimento e non può essere disattesa del giudice dell'accertamento del passivo, nel mentre, in caso negativo, non sarebbe vincolante per il giudice del passivo che, qualora non d'accordo con la soluzione della sentenza, non potrebbe limitarsi a rigettare la domanda perché comunque il credito è portato da una sentenza, seppur non passata in giudicato, ma dovrebbe ammettere il credito con riserva, giusto il disposto dell'art. 96, co. 2, n. 3, l.f., che presuppone che il curatore proponga appello.
      Il passaggio in giudicato o meno di detta sentenza dipende dal fatto che sia stata o non notificata e quando la notifica sia avvenuta; invero, a norma dell'art. 434 cpc l'appello avverso le sentenze del giudice di lavoro si propone con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello entra trenta giorni dalla notificazione della sentenza, sicchè se, alla data della dichiarazione di fallimento, erano decorsi più di trenta giorni dalla notifica della sentenza di lavoro, la stessa è passata in giudicata nei confronti della massa. Nel caso di mancata notifica della sentenza, opera la regola generale di cui al primo comma dell'art. 327 cpc, per il quale, indipendentemente dalla notifica, l'appello non può essere proposto dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Poiché la dichiarazione di fallimento è intervenuta dopo cinque mesi e qualche giorno dalla pubblicazione della sentenza di lavoro, se questa non è stata notificata, all'atto del fallimento era ancora possibile l'impugnazione e, quindi non era passata in giudicato.
      Zucchetti SG Srl